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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41159/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 26 gennaio 2024 dalla CORTE di APPELLO di Roma 4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 3 Marzo 2021 dal Tribunale di Latina, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle diverse condotte di ricettazione e riciclaggio a lui ascritte ed, esclusa la ritenuta recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. 2.Avverso detta sentenza con ricorso l'imputato deduce: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha omesso di valutare la specifica censura avanzata con il gravame con cui si invocava la riqualificazione della condotta di riciclaggio, contestata al capo F della rubrica, come delitto di ricettazione.

La Corte infatti ha ritenuto responsabile l'imputato in forza dell'esistenza del rapporto di locazione del capannone artigianale che insisteva di fronte al piazzale su cui è stato rinvenuto il rimorchio Bertoja 330 riverniciato e manomesso; a Bastianelli è stata attribuita la disponibilità del rimorchio, in quanto conduttore e detentore qualificato del capannone, senza considerare che, in forza di alcune clausole contrattuali, le parti avevano convenuto di escludere dalla locazione le pertinenze del capannone artigianale e in particolare il piazzale, che risultava in uso ad altri soggetti estranei al processo.

Inoltre la Corte non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva assunto la veste di indagata nello stesso procedimento, perché sul piazzale antistante la sua abitazione erano stati rinvenuti alcuni mezzi di provenienza illecita, ha riferito di non avere mai visto Bastianelli accedere al capannone con uno dei mezzi sequestrati.

La difesa ribadisce che il reato di ricettazione ricorre anche quando si ha la disponibilità di un veicolo già oggetto di operazioni di manomissione del numero di telaio e di sostituzione della targa, ma manchi la prova che tali alterazioni siano riconducibili alla persona dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso motivazione corretta e immune dai vizi dedotti, osservando che Bastianelli conduceva in locazione non solo il capannone ma anche il piazzale, come precisato nella premessa del contratto, e che per accedere al piazzale era necessario superare un cancello le cui chiavi erano nella disponibilità dell'imputato, il quale, pertanto, ne era, comunque, di fatto l'unico detentore.

La sentenza ha evidenziato che il rimorchio Bertoja era stato riverniciato e il numero di matricola era stato ripunzonato, risultando oggetto di attività di riciclaggio; Bastianelli non ha reso alcuna indicazione in ordine alla provenienza del mezzo, mentre all'interno del capannone sono stati rinvenuti tutti gli strumenti di lavoro necessari per operare dette alterazioni, sicché la Corte ne ha logicamente desunto che Bastianelli ha realizzato l'attività di rimozione e manomissione dei dati identificativi del rimorchio.

Trattasi di argomentazione non manifestamente illogica e congrua rispetto alle emergenze processuali. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 26 gennaio 2024 dalla CORTE di APPELLO di Roma 4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 3 Marzo 2021 dal Tribunale di Latina, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle diverse condotte di ricettazione e riciclaggio a lui ascritte ed, esclusa la ritenuta recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. 2.Avverso detta sentenza con ricorso l'imputato deduce: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha omesso di valutare la specifica censura avanzata con il gravame con cui si invocava la riqualificazione della condotta di riciclaggio, contestata al capo F della rubrica, come delitto di ricettazione. La Corte infatti ha ritenuto responsabile l'imputato in forza dell'esistenza del rapporto di locazione del capannone artigianale che insisteva di fronte al piazzale su cui è stato rinvenuto il rimorchio Bertoja 330 riverniciato e manomesso; a Bastianelli è stata attribuita la disponibilità del rimorchio, in quanto conduttore e detentore qualificato del capannone, senza considerare che, in forza di alcune clausole contrattuali, le parti avevano convenuto di escludere dalla locazione le pertinenze del capannone artigianale e in particolare il piazzale, che risultava in uso ad altri soggetti estranei al processo. Inoltre la Corte non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva assunto la veste di indagata nello stesso procedimento, perché sul piazzale antistante la sua abitazione erano stati rinvenuti alcuni mezzi di provenienza illecita, ha riferito di non avere mai visto Bastianelli accedere al capannone con uno dei mezzi sequestrati. La difesa ribadisce che il reato di ricettazione ricorre anche quando si ha la disponibilità di un veicolo già oggetto di operazioni di manomissione del numero di telaio e di sostituzione della targa, ma manchi la prova che tali alterazioni siano riconducibili alla persona dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso motivazione corretta e immune dai vizi dedotti, osservando che Bastianelli conduceva in locazione non solo il capannone ma anche il piazzale, come precisato nella premessa del contratto, e che per accedere al piazzale era necessario superare un cancello le cui chiavi erano nella disponibilità dell'imputato, il quale, pertanto, ne era, comunque, di fatto l'unico detentore. La sentenza ha evidenziato che il rimorchio Bertoja era stato riverniciato e il numero di matricola era stato ripunzonato, risultando oggetto di attività di riciclaggio; Bastianelli non ha reso alcuna indicazione in ordine alla provenienza del mezzo, mentre all'interno del capannone sono stati rinvenuti tutti gli strumenti di lavoro necessari per operare dette alterazioni, sicché la Corte ne ha logicamente desunto che Bastianelli ha realizzato l'attività di rimozione e manomissione dei dati identificativi del rimorchio. Trattasi di argomentazione non manifestamente illogica e congrua rispetto alle emergenze processuali. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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