CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 05728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 22.12.2014, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e 200 euro di multa perché accusato di furto aggravato di un ciclomotore, ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., concessegli le attenuanti generiche equivalenti alle suddette aggravanti ed a quella della recidiva specifica infraquinquennale. La sentenza impugnata, rispondendo ai motivi d'appello, ha valorizzato uno specifico punto istruttorio relativo al ritrovamento delle impronte del ricorrente sugli specchietti retrovisori del ciclomotore oggetto di furto, elemento da cui si evincerebbe che l'imputato si sia posto effettivamente alla guida di esso. 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla gravità degli indizi individuati come tessuto probatorio per l'affermazione della sua responsabilità. In particolare, si evidenzia che il confronto delle impronte papillari ritrovate sugli specchietti retrovisori del ciclomotore rubato, per la tipologia di esse, non collima con la ricostruzione fornita in sentenza per avvalorare l'accusa, basata, piuttosto, su un travisamento per invenzione della prova, là dove si è ritenuto che la rilevazione delle impronte di per sé costituisse grave indizio del fatto che proprio il ricorrente avesse rubato il veicolo e, avendolo nella sua disponibilità, ponendosi alla guida, avesse sistemato gli specchietti per poter meglio osservare quanto avveniva alle sue spalle. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure proposto dal ricorrente con l'unico motivo dedotto sono congetturali, aspecifiche e formulate secondo direttrici logico-critiche sottratte al sindacato di legittimità. Infatti, i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.1. Nel caso del ricorso formulato dalla difesa dell'imputato risulta evidente il tentativo di chiamare il Collegio ad esprimersi su particolari di fatto della prova desunta dagli elementi acquisiti al dibattimento, coinvolgendo la Corte in un'impropria rivalutazione del tessuto e della struttura probatoria. L'asserita "invenzione" della circostanza relativa alla tipologia delle impronte del ricorrente ritrovate su entrambi gli specchietti del ciclomotore oggetto di furto non si confronta con l'argomentare della sentenza impugnata, scevro da qualsiasi vizio di illogicità, che, condivisibilmente, ha esaltato il rilievo della posizione delle impronte tout court ed a prescindere dal fatto che fossero riferite al pollice destro o a quello sinistro: il fatto che entrambi gli specchietti retrovisori avessero consentito l'esaltazione papillare delle impronte del ricorrente è stato ritenuto determinante per smentire la tesi difensiva di un mero contatto fortuito con il motociclo e, altrettanto logicamente, è stata collegata al gesto di colui il quale "li sistemi" per consentirsi una buona visuale al momento della sottrazione. Le deduzioni difensive, pertanto, si rivelano apodittiche e manifestamente infondate, oltre che esse, sì, formulate in modo congetturale e ipotetico. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena r CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI