CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza del dolo generico - e non specifico, come opinato dal difensore, posto che l'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, a differenza di altre fattispecie incriminatrici, non prevede il fine di evasione -, desunto dal fatto che l'imputato stesso, per sua stessa ammissione, in cambio di denaro, aveva firmato i documenti che gli venivano sottoposti e che si era recato a Modena da un notaio, dimostrandosi consapevole dei continui cambi di amministratori di diritto; la Corte di merito, inoltre, ha ritenuto privo di riscontri l'allegato stato di obnubilamento mentale dovuto all'abuso di alcool, tale circostanza non desumendosi dalla certificazione medica prodotta dalla difesa (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e avendo la Corte d'appello evidenziato, infine, che l'imputato era dedito alla commissioni di reati nella sfera dell'impresa, come attestato dalle condanne di cui è gravato il ricorrente, una per il delitto di indebita compensazione e l'altra per i delitti di bancarotta fraudolenta di dichiarazione fraudolenta mediante artifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q. P.Q.MneTry(y77p7-4s, "s0