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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA cevwxrziho Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si zerisum la mancata concessione delle G 0 attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di identiche ètattizejet,_ adeguatamente confutate dalla Corte di appello /che ha dato conto dell'estrema violenza della condotta e dei precedenti, aspetti valorizzati per entrambi i profili (pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA cevwxrziho Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si zerisum la mancata concessione delle G 0 attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di identiche ètattizejet,_ adeguatamente confutate dalla Corte di appello /che ha dato conto dell'estrema violenza della condotta e dei precedenti, aspetti valorizzati per entrambi i profili (pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09
Sentenza Cassazione n. 39539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris