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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 36790/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ravarino (MO) avverso la ordinanza del 19/05/2021 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 maggio 2021 il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale del Tribunale di Massa aveva, in data 26 aprile 2021, disposto l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi 8, 9 e 10), sostituendo tale misura con quella dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Monte S. Pietro, ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di adottare alcuna decisione sulla richiesta di comparizione personale dell'indagato all'udienza di riesame, formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 309, comma 6 e comma 8-bis, cod. proc. pen.

Si rileva, al riguardo, che, sebbene l'istanza fosse stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, il Tribunale non ha assunto alcuna decisione, onerando la difesa di un'attività non prevista, né dovuta, ossia del compito di "attivarsi" presso il Giudice delle indagini preliminari al fine di ottenere l'autorizzazione a presentarsi in udienza senza scorta, comunicando altresì l'eventuale diniego del Giudice adito.

3. Il ricorso è fondato e va accolto ove si consideri che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza dì riesame, ferma restando la facoltà di chiedere dì essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491) La mancata traduzione in udienza dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione determina la nullità, assoluta ed insanabile, dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata (Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630).

4. Di tali principi l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo, poiché, a fronte di una richiesta - espressamente formulata dal difensore con la stessa istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. - di comparizione personale dell'indagato al fine di consentirne la partecipazione alla celebranda udienza camerale, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto decidere, quale organo competente, sulla predetta istanza e sulle relative modalità di trasferimento, senza rimettere la decisione ad altra autorità giudiziaria, onerando la difesa di un incombente procedurale non previsto.

5. Sulla base di tali considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore /11 Presidente l i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ravarino (MO) avverso la ordinanza del 19/05/2021 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 maggio 2021 il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale del Tribunale di Massa aveva, in data 26 aprile 2021, disposto l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi 8, 9 e 10), sostituendo tale misura con quella dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Monte S. Pietro, ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di adottare alcuna decisione sulla richiesta di comparizione personale dell'indagato all'udienza di riesame, formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 309, comma 6 e comma 8-bis, cod. proc. pen. Si rileva, al riguardo, che, sebbene l'istanza fosse stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, il Tribunale non ha assunto alcuna decisione, onerando la difesa di un'attività non prevista, né dovuta, ossia del compito di "attivarsi" presso il Giudice delle indagini preliminari al fine di ottenere l'autorizzazione a presentarsi in udienza senza scorta, comunicando altresì l'eventuale diniego del Giudice adito. 3. Il ricorso è fondato e va accolto ove si consideri che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza dì riesame, ferma restando la facoltà di chiedere dì essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491) La mancata traduzione in udienza dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione determina la nullità, assoluta ed insanabile, dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata (Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630). 4. Di tali principi l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo, poiché, a fronte di una richiesta - espressamente formulata dal difensore con la stessa istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. - di comparizione personale dell'indagato al fine di consentirne la partecipazione alla celebranda udienza camerale, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto decidere, quale organo competente, sulla predetta istanza e sulle relative modalità di trasferimento, senza rimettere la decisione ad altra autorità giudiziaria, onerando la difesa di un incombente procedurale non previsto. 5. Sulla base di tali considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale indicato nel dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore /11 Presidente l i [OSCURATO:PERSONA]
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