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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22421/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Galatina avverso il provvedimento del 02/02/2026 del Tribunale di Lecce.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], e l'[OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi di ricorso, insistendo per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]) 111 Tribunale di Lecce - adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. — confermava il provvedimento adottato dal GIP presso il medesimo Tribunale il 29 dicembre 2025, con cui - su istanza del Pubblico Ministero - venivano disposte, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, quella del divieto di esercitare professioni, imprese ed uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di anni uno e quella dell'obbligodi dimora nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato dui cui all'art. 416, commi 1 e 3, cod. pen.

Secondo la provvisoria contestazione l'indagato, amministratore di fatto di una serie di società - attive nel settore turistico - ricettivo e nell'edilizia , operanti nelle province di Lecce e Bari - avrebbe costituito un sodalizio criminoso volto alla commissione di svariati reati contro la pubblica amministrazione, l'economia , il patrimonio, e capace di determinare, in occasione delle tornate elettorali amministrative, le maggioranze, così da condizionare l'azione amministrativa locale, al fine di consolidare il potere economico ed imprenditoriale sul territorio.

2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 272 cod. proc. pen., per avere il Tribunale, nel confermare il provvedimento di applicazione cumulativa di misure cautelari, violato i principi di tassatività e di legalità, vieppiù in considerazione del fatto che la sostituzione era avvenuta giorni prima della scadenza del termine di durata massima della misura detentiva; - vizio di motivazione quanto alla valutazione dell'esigenza cautelare per avere il Tribunale desunto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato in modo assertivo e automatico dalla natura delle contestazioni e senza tenere conto del tempo trascorso; - vizio di motivazione per illogicità per avere il Giudice della cautela disposto distinte misure cautelari, nonostante nel provvedimento si fosse dato atto dell'affievolimento delle esigenze cautela n. 3.

Alla odierna udienza - che si è svolta in forma partecipata - il Pubblico Ministero e i difensori hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei limiti che si espongono.

2. Per ragioni di pregiudizialità logica va esaminato il secondo motivo,con cui il ricorrente contesta l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato in ragione del tempo trascorso dall'applicazione della misura e/o dal fatto contestato.

Il motivo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile per manifesta infondatezza.

2.1. Il c.d.

"tempo silente" - tale sintagma indicando il tempo trascorso dalla commissione del reato - assume rilevanza nella fase di applicazione della misura a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Nella fase genetica, il giudice è tenuto a valutare se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare, con particolare attenzione, anche il tempo trascorso dalla commissione del fatto: il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi questa che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242).

Dunque, nella fase genetica, l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari è tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946).

Il c.d.

"tempo silente" non ha, invece, alcuna valenza nella fase successiva: essendo esso stato considerato e valutato non può essere qualificato come quid novi, da considerare - ai sensi /dell'art. 299 cod. proc. pen. - ai fini della revoca o della sostituzione della misura (ex multís, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590).

2.2. Ciò posto, poiché il procedimento ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da un provvedimento applicativo della stessa, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte è preclusa.

Ancor più in considerazione del fatto che il fattore tempo è stato oggetto di scrutinio in sede di riesame del provvedimento genetico.

Di qui, dunque, la irrilevanza del c.d. tempo silente.

L'unico tempo che, nella fase in esame, potrebbe eventualmente spiegare efficacia sulle esigenze cautelari - fino a neutralizzarle - potrebbe essere quello decorso dall'applicazione e dalla esecuzione in poi della misura cautelare.

La giurisprudenza di legittimità, sin dalle Sezioni Unite Khalil (cfr. sent. n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324), ha ribadito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva nella quale effettivamente il tempo decorso dalla esecuzione della misura non è "neutro".

Tuttavia - si è precisato - il tempo in oggetto non è di per sé stesso decisivo.

2.3. Ora, nel caso in esame, il tema - sebbene introdotto in modo generico riferendosi il ricorrente ora al tempo trascorso dal fatto ora al tempo decorso dall'applicazione della misura - è stato oggetto di puntuale valutazione in sede di appello.

I Giudici della cautela, infatti, hanno efficacemente evidenziato come il decorso del tempo dalla esecuzione della misura non costituisse fattore in grado di neutralizzare, in assenza di ulteriori elementi, l'attualità e la concretezza del pericolo.

E ciò vieppiù in ragione del ruolo apicale contestato al [OSCURATO:PERSONA], della diffusività nonché capillarità dell'attività criminale allo stesso attribuita, dell'estensione territoriale del sodalizio, operativo tra le province di Bari e Lecce ed anche fuori Regione (cfr. pagg. 8 e 9 del provvedimento impugnato).

Il giudizio del Tribunale è, dunque, in parte qua rispettoso della regula lurís indicata ed è sul piano logico immune da censure.

Né la correttezza di tale valutazione viene superata dalle argomentazioni del ricorrente limitate genericamente all'incidenza del fattore tempo.3.

In relazione agli ulteriori due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perchè tra loro connessi - va in premessa precisato che le misure cautelari personali, per vocazione volte a comprimere i diritti fondamentali - non debbono generare una condizionèreffflittivita per l'indagato/imputato "sovrabbondante" rispetto alle esigenze cautelari da preservare: il principio di proporzionalità - espressamente sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, richiamato costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - è canone conformativo della scelta giudiziaria per rendere "legittime" le ingerenze lesive dei diritti fondamentali.

L'osservanza del principio di proporzionalità consente, infatti, di "tenere sotto controllo" l'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo.

3.1. In tale ottica, l'applicazione cumulativa delle misure cautelari personali non trasmoda ex se in una violazione di legge perché non entra ipso iure in rotta di collisione ?canone canone di proporzionalità e della adeguatezza.

Nondimeno la regola del "minore sacrificio possibile" della libertà individuale e la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e la compressione dei diritti de libertate richiedono, senza dubbio, uno sforzo argomentativo aggiuntivo nel caso in cui le misure personali siano applicate in via congiunta (Sez. 5, n. 12503 del 04/02/2020, P., Rv. 279016).

Come evidenziato da parte della dottrina, solo valorizzando l'iter logico argomentativo sotteso alla valutazione giudiziaria è possibile "arginare" l'intervento penale sulle libertà fondamentali.

3.2. Ferma, dunque, l'astratta legittimità del cumulo, nel caso in esame tuttavia l'applicazione, congiuntamente alla misura interdittiva, dell'obbligo di dimora nel Comune di Lecce finisce per avere una funzione meramente e inutilmente afflittiva.

Sono gli stessi Giudici della cautela che - nell'evidenziare la ramificazione e la diffusività dell'attività illecita del gruppo criminale -danno atto che il sodalizio in questione aveva "epicentro in Lecce", sebbene con ramificazioni nella provinca, nel capoluogo di Bari e in altre zone del territorio (pag. 8 del provvedimento impugnato).

Le motivazioni che sottendono la necessità di applicazione anche della misura dell'obbligo di dimora- anche alla stregua delle deduzioni difensive- non sono rispettose dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Appare "prima facie" la eccentricità della misura in oggetto rispetto alla esigenza cautelare da garantire, se non altro in considerazione della coincidenza dell'area geografica, in cui - secondo gli stessi Giudici di merito - il sodalizio aveva collocato il centro degli affari e quella in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimorare in osservanza delle prescrizioni della misura.

4. Alla stregua delle superiori argomentazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha disposto la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con conseguente caducazione di essa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Galatina avverso il provvedimento del 02/02/2026 del Tribunale di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], e l'[OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi di ricorso, insistendo per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]) 111 Tribunale di Lecce - adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. — confermava il provvedimento adottato dal GIP presso il medesimo Tribunale il 29 dicembre 2025, con cui - su istanza del Pubblico Ministero - venivano disposte, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, quella del divieto di esercitare professioni, imprese ed uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di anni uno e quella dell'obbligodi dimora nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato dui cui all'art. 416, commi 1 e 3, cod. pen. Secondo la provvisoria contestazione l'indagato, amministratore di fatto di una serie di società - attive nel settore turistico - ricettivo e nell'edilizia , operanti nelle province di Lecce e Bari - avrebbe costituito un sodalizio criminoso volto alla commissione di svariati reati contro la pubblica amministrazione, l'economia , il patrimonio, e capace di determinare, in occasione delle tornate elettorali amministrative, le maggioranze, così da condizionare l'azione amministrativa locale, al fine di consolidare il potere economico ed imprenditoriale sul territorio. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 272 cod. proc. pen., per avere il Tribunale, nel confermare il provvedimento di applicazione cumulativa di misure cautelari, violato i principi di tassatività e di legalità, vieppiù in considerazione del fatto che la sostituzione era avvenuta giorni prima della scadenza del termine di durata massima della misura detentiva; - vizio di motivazione quanto alla valutazione dell'esigenza cautelare per avere il Tribunale desunto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato in modo assertivo e automatico dalla natura delle contestazioni e senza tenere conto del tempo trascorso; - vizio di motivazione per illogicità per avere il Giudice della cautela disposto distinte misure cautelari, nonostante nel provvedimento si fosse dato atto dell'affievolimento delle esigenze cautela n. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma partecipata - il Pubblico Ministero e i difensori hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei limiti che si espongono. 2. Per ragioni di pregiudizialità logica va esaminato il secondo motivo,con cui il ricorrente contesta l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato in ragione del tempo trascorso dall'applicazione della misura e/o dal fatto contestato. Il motivo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1. Il c.d. "tempo silente" - tale sintagma indicando il tempo trascorso dalla commissione del reato - assume rilevanza nella fase di applicazione della misura a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Nella fase genetica, il giudice è tenuto a valutare se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare, con particolare attenzione, anche il tempo trascorso dalla commissione del fatto: il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi questa che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242). Dunque, nella fase genetica, l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari è tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946). Il c.d. "tempo silente" non ha, invece, alcuna valenza nella fase successiva: essendo esso stato considerato e valutato non può essere qualificato come quid novi, da considerare - ai sensi /dell'art. 299 cod. proc. pen. - ai fini della revoca o della sostituzione della misura (ex multís, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). 2.2. Ciò posto, poiché il procedimento ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da un provvedimento applicativo della stessa, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte è preclusa. Ancor più in considerazione del fatto che il fattore tempo è stato oggetto di scrutinio in sede di riesame del provvedimento genetico. Di qui, dunque, la irrilevanza del c.d. tempo silente. L'unico tempo che, nella fase in esame, potrebbe eventualmente spiegare efficacia sulle esigenze cautelari - fino a neutralizzarle - potrebbe essere quello decorso dall'applicazione e dalla esecuzione in poi della misura cautelare. La giurisprudenza di legittimità, sin dalle Sezioni Unite Khalil (cfr. sent. n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324), ha ribadito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva nella quale effettivamente il tempo decorso dalla esecuzione della misura non è "neutro". Tuttavia - si è precisato - il tempo in oggetto non è di per sé stesso decisivo. 2.3. Ora, nel caso in esame, il tema - sebbene introdotto in modo generico riferendosi il ricorrente ora al tempo trascorso dal fatto ora al tempo decorso dall'applicazione della misura - è stato oggetto di puntuale valutazione in sede di appello. I Giudici della cautela, infatti, hanno efficacemente evidenziato come il decorso del tempo dalla esecuzione della misura non costituisse fattore in grado di neutralizzare, in assenza di ulteriori elementi, l'attualità e la concretezza del pericolo. E ciò vieppiù in ragione del ruolo apicale contestato al [OSCURATO:PERSONA], della diffusività nonché capillarità dell'attività criminale allo stesso attribuita, dell'estensione territoriale del sodalizio, operativo tra le province di Bari e Lecce ed anche fuori Regione (cfr. pagg. 8 e 9 del provvedimento impugnato). Il giudizio del Tribunale è, dunque, in parte qua rispettoso della regula lurís indicata ed è sul piano logico immune da censure. Né la correttezza di tale valutazione viene superata dalle argomentazioni del ricorrente limitate genericamente all'incidenza del fattore tempo.3. In relazione agli ulteriori due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perchè tra loro connessi - va in premessa precisato che le misure cautelari personali, per vocazione volte a comprimere i diritti fondamentali - non debbono generare una condizionèreffflittivita per l'indagato/imputato "sovrabbondante" rispetto alle esigenze cautelari da preservare: il principio di proporzionalità - espressamente sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, richiamato costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - è canone conformativo della scelta giudiziaria per rendere "legittime" le ingerenze lesive dei diritti fondamentali. L'osservanza del principio di proporzionalità consente, infatti, di "tenere sotto controllo" l'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo. 3.1. In tale ottica, l'applicazione cumulativa delle misure cautelari personali non trasmoda ex se in una violazione di legge perché non entra ipso iure in rotta di collisione ?canone canone di proporzionalità e della adeguatezza. Nondimeno la regola del "minore sacrificio possibile" della libertà individuale e la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e la compressione dei diritti de libertate richiedono, senza dubbio, uno sforzo argomentativo aggiuntivo nel caso in cui le misure personali siano applicate in via congiunta (Sez. 5, n. 12503 del 04/02/2020, P., Rv. 279016). Come evidenziato da parte della dottrina, solo valorizzando l'iter logico argomentativo sotteso alla valutazione giudiziaria è possibile "arginare" l'intervento penale sulle libertà fondamentali. 3.2. Ferma, dunque, l'astratta legittimità del cumulo, nel caso in esame tuttavia l'applicazione, congiuntamente alla misura interdittiva, dell'obbligo di dimora nel Comune di Lecce finisce per avere una funzione meramente e inutilmente afflittiva. Sono gli stessi Giudici della cautela che - nell'evidenziare la ramificazione e la diffusività dell'attività illecita del gruppo criminale -danno atto che il sodalizio in questione aveva "epicentro in Lecce", sebbene con ramificazioni nella provinca, nel capoluogo di Bari e in altre zone del territorio (pag. 8 del provvedimento impugnato). Le motivazioni che sottendono la necessità di applicazione anche della misura dell'obbligo di dimora- anche alla stregua delle deduzioni difensive- non sono rispettose dei principi di proporzionalità e di adeguatezza. Appare "prima facie" la eccentricità della misura in oggetto rispetto alla esigenza cautelare da garantire, se non altro in considerazione della coincidenza dell'area geografica, in cui - secondo gli stessi Giudici di merito - il sodalizio aveva collocato il centro degli affari e quella in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimorare in osservanza delle prescrizioni della misura. 4. Alla stregua delle superiori argomentazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha disposto la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con conseguente caducazione di essa. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M
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