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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29693/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso ,,ionfanti Mario, che deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile in quanto privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che potrebbero sorreggere l'annullamento della sentenza, e comunque non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente e genericamente riproduttivo dei motivi d'appello già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, che, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la sussistenza del dolo specifico di evasione sulla base di plurimi elementi puntualmente accertati, quali: la circostanza che l'imputato rivestisse la carica di amministratore di entrambe le società e che, pur essendo a conoscenza della verifica fiscale, non ha fornito alcuna documentazione o informazione per permettere di determinare il volume d'affari della società; l'entità del superamento della soglia di punibilità, superiore a otto milioni di euro; la piena consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2017; il comportamento del contribuente, successivo all'accertamento, il quale non ha adempiuto, nemmeno tardivamente, all'obbligo fiscale, condotta dimostrativa della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, dep. 29/05/2020, Veruari, Rv. 278966); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso ,,ionfanti Mario, che deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile in quanto privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che potrebbero sorreggere l'annullamento della sentenza, e comunque non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente e genericamente riproduttivo dei motivi d'appello già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, che, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la sussistenza del dolo specifico di evasione sulla base di plurimi elementi puntualmente accertati, quali: la circostanza che l'imputato rivestisse la carica di amministratore di entrambe le società e che, pur essendo a conoscenza della verifica fiscale, non ha fornito alcuna documentazione o informazione per permettere di determinare il volume d'affari della società; l'entità del superamento della soglia di punibilità, superiore a otto milioni di euro; la piena consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2017; il comportamento del contribuente, successivo all'accertamento, il quale non ha adempiuto, nemmeno tardivamente, all'obbligo fiscale, condotta dimostrativa della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, dep. 29/05/2020, Veruari, Rv. 278966); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 29693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris