CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 1980
Cassazione n. 09722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/09/1980 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insistono per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5.10.2021, il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la sera dei 6.9.2021 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] con a bordo l'indagato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perdeva il controllo a causa dell'elevata velocità di crociera e delle condizioni metereologiche avverse, impattando dapprima contro un muretto e successivamente contro il guardrail. Gli operanti, giunti sul posto, accertavano che all'interno della vettura vi erano due individui e rilevavano che nessuno dei due era al posto di guida, a causa dell'impatto violento che aveva determinato lo sbalzo di entrambi i corpi. Veniva constatato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], seduto sul sedile destro al momento delle operazioni di recupero, veniva estratto dall'abitacolo gravemente ferito. [OSCURATO:PERSONA] squadra dei Vigili del Fuoco, [OSCURATO:PERSONA], riferiva che l'indagato, su sua specifica domanda, aveva dichiarato di trovarsi alla guida al momento dell'incidente. La domanda veniva ripetuta più volte, in considerazione dello stato confusionale in cui si trovava l'indagato al momento del sinistro, ma costui ribadiva più volte di essere lui il conducente del mezzo. Veniva inoltre accertato che: l'indagato aveva noleggiato l'autovettura incidentata per il tramite della società BD [OSCURATO:PERSONA]; il passeggero deceduto non era provvisto di patente; [OSCURATO:PERSONA], in seguito ad esame tossicologico, era risultato positivo ai tetra-cannabinoidi. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere dato assoluto rilievo probatorio a quanto dichiarato dal capo squadra dei VV.FF. in ordine a quanto riferito dall'indagato di trovarsi alla guida del veicolo al momento del sinistro; trattasi di dichiarazioni inutilizzabili ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. L'inutilizzabilità deriva anche da evidente mancanza di spontaneità, dato lo stato confusionale in cui versava l'[OSCURATO:PERSONA]. II) Vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, fondandosi l'ordinanza su un preconcetto colpevolista (pregressa condanna per fatto analogo), su un errato approccio alla prova scientifica e su una inversione dell'onere della prova. Non è stata considerata la consulenza tecnica di parte, che fornisce prova della veridicità non solo del filmato ma anche delle coordinate cronologiche dell'incidente, idonee a dimostrare che alla guida del veicolo, al momento dell'incidente, si trovava il soggetto deceduto. Si pretende che la difesa provi che non [OSCURATO:PERSONA], ma l'altro, fosse alla guida. Il Tribunale muta anche la qualificazione giuridica del fatto, ipotizzando che se anche l'altro fosse stato alla guida, l'indagato sarebbe ugualmente responsabile ex art. 113 cod. pen. III) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non sussistendo la presunta fuga dell'indagato, ma solo il suo tentativo di salvare la gamba dall'amputazione, recandosi a Bologna, in ospedale specializzato. Illogica la motivazione sul pericolo di recidiva, tenuto conto del tempo trascorso dal fatto precedente e delle condizioni fisiche del ricorrente, oggi privo dell'arto sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sub I), pur suggestivo, non può trovare accoglimento in questa sede. È vero, infatti, che la stessa ordinanza impugnata precisa che le dichiarazioni dell'indagato (circa il suo trovarsi alla guida del mezzo al momento dell'incidente) erano state rese su specifica domanda del capo squadra dei vigili; quindi, apparentemente "sollecitate" e non spontaneamente rese, per cui le stesse, in quanto tali, sarebbero inutilizzabili contro il ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Rv. 279125 - 01). Tuttavia, va considerato che l'ordinanza valorizza non tanto le dichiarazioni in sé dell'indagato, quanto la testimonianza de relato del vigile del fuoco, il quale riferisce quanto appreso dal prevenuto nell'immediatezza del fatto, in un contesto extraprocedimentale di assoluta urgenza (durante le operazioni di estrazione dell'indagato dalla macchina incidentata). In tale prospettiva, trova applicazione il principio per cui è ammissibile la testimonianza indiretta nella quale la fonte primaria sia rappresentata dalle dichiarazioni rese a suo tempo dall'imputato al teste, essendo vietata la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ma non quella sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessano, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice (cfr. Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007, Rv. 237117 - 01). Si tratta, in sostanza, di dichiarazioni raccolte da un soggetto che, in quanto estraneo alla polizia giudiziaria (trattandosi di un vigile del fuoco) e al di fuori di un contesto formale di indagini, ben può essere assunto come fonte testimoniale indiretta di quanto riferito dal prevenuto.Quanto allo stato confusionale in cui versava l'indagato al momento di quelle dichiarazioni, il Tribunale ha congruamente osservato che il medesimo, secondo quanto riferito dal teste de relato, aveva ribadito più volte di essere alla guida, per cui i giudici ragionevolmente osservano che se alla guida fosse stato il soggetto deceduto, il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo ragionevole per negarlo nell'immediatezza. 2. Il motivo sub II) sviluppa essenzialmente censure di merito in punto di gravità indiziaria, peraltro in maniera piuttosto generica e senza comunque evidenziare effettive lacune motivazionali, a fronte di un'ordinanza adeguatamente motivata e priva di illogicità evidenti. L'ordinanza impugnata ha ritenuto non decisiva la consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa, atteso che le immagini raccolte dal video registrato con il cellulare attestano il contrario di quanto riferito dall'indagato in sede di interrogatorio (secondo cui il Nouredine si sarebbe messo alla guida della vettura pochi minuti prima dell'incidente). Del resto, il Tribunale ha aggiunto che dalla visione delle immagini non emerge in alcun modo il momento dell'impatto, per cui non è dimostrato che il soggetto deceduto fosse alla guida in quel momento; inoltre, i giudici di merito hanno considerato che l'indagato non aveva fatto alcun riferimento all'esistenza di eventuali filmati in sede di interrogatorio. In definitiva, la valutazione del Tribunale non ha invertito in alcun modo l'onere probatorio teso a dimostrare chi fosse alla guida al momento dell'incidente, avendo desunto dalla testimonianza del vigile del fuoco e dall'assenza di elementi contrari in tal senso, gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto alla guida dell'autovettura incidentata. La diversa qualificazione giuridica evocata dal Tribunale, in ordine ad una possibile responsabilità del prevenuto ai sensi dell'art. 113 cod. pen. qualora alla guida vi fosse stato il soggetto deceduto, costituisce un'argomentazione aggiuntiva sviluppata in via meramente ipotetica, che non incide sul nucleo principale della motivazione in punto di sussistenza del grave quadro indiziario a carico dell'indagato, che si basa, appunto, sulla ricostruzione che vede [OSCURATO:PERSONA], e non il Nouredine, alla guida del veicolo. 3. Quanto al motivo sub III) in tema di esigenze cautelari, si osserva che le obiezioni difensive travalicano nel merito, mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto è adeguata e non manifestamente illogica. Quanto al pericolo di fuga, sono state valorizzate precise circostanze fattuali, quali le repentine dimissioni dall'ospedale in cui l'indagato era stato ricoverato d'urgenza, successive alla notizia appresa dagli operanti, secondo cui l'indagato qualche anno prima si era reso responsabile di un omicidio colposo plurimo che interessò otto ciclisti, travolti ed uccisi da [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca dei fatti si trovava alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Stanti le gravissime condizioni cliniche in cui versava l'indagato, ciò è stato interpretato come intenzione di allontanarsi repentinamente dal luogo del sinistro per recarsi a Bologna, città da cui è più facile raggiungere le più disparate mete, anche estere. Quanto al pericolo di recidiva, è stata evidenziata la sussistenza di un precedente penale specifico per omicidio colposo plurimo, a dimostrazione che neppure la condanna ad otto anni di reclusione e la pena espiata dal 2011 al 2016 risulta avere sortito efficacia deterrente, tanto che l'indagato si è posto alla guida del veicolo ancora una volta sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e nuovamente in spregio alle norme sulla circolazione stradale. Ne è stata desunta una personalità incline alla trasgressione delle regole poste a presidio della vita umana, con conseguente attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa. Si tratta di ponderate e non arbitrarie considerazioni di merito, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 gennaio 202