CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 24878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24439-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 294; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 426 c/d; - intimata - 6S.4, .22 avverso la sentenza n. 5206/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della ITALIA LOGISTIC:[OSCURATO:SOCIETA]., un atto di contestazione ed irrogazione della sanzione per la tardiva registrazione, relativamente alla prima annualità, del contratto di locazione concluso, a latere conductoris, dalla ITALIA LOGISTICA; che la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 3455/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 5206/2019, depositata il 19.12.2019, in riforma della gravata decisione accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - corretta la ripresa dell'Ufficio, dovendosi far riferimento, quale base imponibile per determinare la sanzione conseguente alla tardiva registrazione, per la prima annualità, del contratto di locazione, al canone complessivamente previsto per l'intera sua durata (nella specie, sei anni, trattandosi di locazione ad uso diverso) piuttosto che - come invece argomentato dalla contribuente - a quello convenuto per la sola prima annualità; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddil:torio; Ric. 2020 n. 24439 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- Rilevato, in via del tutto preliminare, cte la notifica del ricorso eseguita nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE è nulla: ed infatti, nella relata di notifica telematica (cfr. ult. cpv. prima della attestazione del difensore) parte ricorrente chiarisce di aver reperito l'indirizzo dell'AGENziA dal "sito ufficiale Agenzia entrate.gov.it". Sennonché, l'art. 3-bis„ comma 5, della I. n. 53 del 1994, in combinato disposto con le specifiche tecniche di cui all'art.19-ter del D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA], prevede che l'indirizzo pec debba essere estratto, piuttosto,. da pubblici elenchi e censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del D.M. n. 44 del 2011; Considerato, dunque, che, stante la mancata costituzione dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, per effetto della rilevata nullità occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinotifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinotifiCa del ricorso all'AGENZIA DELLE ENTRATE. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta