CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15524/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, riconosciuto il fatto di lieve entità, condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000 di ammenda per avere egli portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un coltello, fatto commesso in Rimini, il 17 settembre 2016. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato a mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione per avere il Tribunale ignorato la richiesta, articolata all'udienza del 9 dicembre 2020, di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la particolarità tenuità dell'offesa, il mancato occultamento del coltello e la non abitualità del comportamento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perchè volto a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione del caso, in base a circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di diretto apprezzamento da parte di questa Corte. 1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione del fatto ed all'attribuzione al ricorrente della sua consumazione, investe unicamente il mancato proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 1.1 Sul punto effettivamente la sentenza in esame non presenta una qualche motivazione che espliciti il ragionamento valutativo condotto. 1.2 Tuttavia, ritiene il Collegio che il già avvenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110/75, consente di ritenere per implicito disattesa la richiesta di proscioglimento: se il giudice di merito ha apprezzato il fatto Come di lieve entità, ne ha considerato il grado di offensività, quindi ha anche escluso che il livello di aggressione del bene giuridico leso fossero talmente minimo da essere trascurabile e da non meritare punizione. Si è già affermato il principio analogo, condiviso dal Collegio, a ragione del fatto che i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi (sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, rv. 271262; sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, deo. 2016, Coppo e altro, rv. 266754). Inoltre, dalla ricostruzione della condotta, operata in sentenza, emergono le evidenziate modalità del porto del coltello, per implicito ritenute incompatibili con la minima offensività pretesa dall'art. 131-bis cod. pen. per poter condurre al proscioglimento dell'imputato.P(' Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nell'impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden Monica bni Vi1qnzQ Si ni DEPOSITATO