CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 34099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A38E3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12358/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono inammissibili in quanto: sulla valenza minacciosa della condotta aggressiva e violenta, il motivo reitera quello proposto in appello al quale la sentenza ha dato puntuale e corretta risposta richiamando l'attività dì ufficio alla quale la condotta si è opposta; sulla dedotta ricorrenza dell'art. 393-bis cod. pen. la sentenza ha correttamente escluso tale ricorrenza sul rilievo della giustificata attività dì ufficio da parte del p.u.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re est