CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di Gaetano CESARANO è stata presentata istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 184 cod. pen., di "tutte le pene detentive temporanee presenti nel cumulo emesso" nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli in data 7 giugno 2011. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza. 3. L'interessato, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione deducendo: a) con il primo motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 666, commi 2, 3 e 4, 178 e 179 cod. proc. pen., per essere stato emesso il provvedimento impugnato de plano, in violazione del diritto al contraddittorio; b) con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 184 cod. pen. e vizio di motivazione, contestando, in particolare, l'erroneità del riferimento alla mancanza d'interesse quale presupposto per giustificare la reiezione dell'istanza in questione. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato come opposizione. 2. Il codice di rito (artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen.) prevede, tra le altre competenze del giudice dell'esecuzione, anche quella in materia di estinzione della pena, disponendo che i provvedimenti siano adottati senza formalità - e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) - e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Ciò posto, nel caso in cui avverso il provvedimento adottato in tale materia dal Giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso, come nella specie, "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 stesso codice - venga proposto ricorso per cassazione in luogo della prevista opposizione, dovrà procedersi, come stabilito da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla riqualificazione del ricorso in opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le varie, cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/2/2014, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Stato in proc. Matuozzo e altri, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 6/11/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Massime precedenti Conformi: N. 41078 del 2008, Rv. 242195; N. 23901 del 2009, Rv. 244221; N. 37134 del 2009, Rv. 245130; N. 11770 del 2012, Rv. 252572).Tale orientamento appare pienamente condivisibile, poiché, diversamente opinando, si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito nella sede appositamente prevista dal legislatore. 3. Per tali ragioni, l'impugnazione, erroneamente diretta a questa Corte, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 10 mar