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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17821/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22091/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L .

G. FARAVELLI , N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 701/2021 R.G.N. 1855/2019depositata il 23/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 5536/2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 14.6.2013 dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], a far data dal 13.12.2001 e in atto al momento della pronuncia, e aveva condannato la società a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

2. A fondamento della decisione, i giudici di seconde cure avevano rilevato che: a) doveva escludersi, certamente quantomeno alla stipulazione del primo contratto, che la temporaneità delle esigenze che giustificavano il ricorso al contratto a tempo determinato, quale eccezione al generale principio della durata indeterminata del contratto di lavoro subordinato, fosse identificabile con la ciclicità ovvero con il rischio di maggiori esigenze di servizio in mesi invernali; b) nel caso in esame, la esclusività tra la specifica ragione indicata nel contratto a termine e l’utilizzazione del lavoratore assunto era esclusa per tabulas attese le decorrenze pressoché costanti (dicembre – marzo dei contratti) che dimostravano che il lavoratore veniva assunto in mera prevenzione, per l’esigenza aziendale di farsi trovare pronta per le eventualità, future ed incerte, connesse agli eventi atmosferici invernali e specialmente ai fenomeni nevosi; c) la temporaneità, quindi, dell’esigenza tecnica, organizzativa e produttiva del datore di lavoro non poteva identificarsi con la mera ciclicità delle stagioni dell’anno; d) il primo contratto a tempo determinato, con decorrenza 17.12.2001, era illegittimo, con ogni conseguenza in tema di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 legge 183 del 2010, stante la nullità della clausola a termine

3. Avverso la decisione di secondo grado aveva proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso.

5. Questa Corte, con la ordinanza n. 8218/2016 ha cassato la suddetta sentenza statuendo che l ’affermazione dei giudici di seconde cure contrastava con i principi di legittimità, resi in analogo contenzioso [OSCURATO:SOCIETA], cui si intendeva dare seguito, in virtù dei quali era ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell'organico aziendale nel periodo invernale: per l'intensificazione dell'attività, pur rientrante nell'ordinario ciclo produttivo dell'azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all'atto dell'assunzione, che, nel periodo medesimo, facevano registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (Cass. 9 settembre 2016, nn. 17868, 17869, 71870, 17871; Cass. n. 22079 del 2018; Cass. n. 24842 del 2018); la temporaneità dell’esigenza era data, infatti, dalla temporaneità dell’evento, a prescindere dal fatto che l’evento potesse o meno manifestarsi ciclicamente.

6. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio ha rigettato l’originaria domanda precisando che la causale indicata nel contratto era funzionale alle esigenze di trasparenza e di verificabilità giudiziale anche perché idonea ad evidenziare la correlazione tra la durata della prestazione (dal dicembre a marzo dell’anno successivo) e le ragioni produttive ed organizzative da realizzare essendo irrilevante la circostanza che la manutenzione e conservazione del manto autostradale, con le connesse attività, costituissero attività rientranti nell’oggetto sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che l’assunzione aveva sempre riguardato un periodo dell’anno in relazione al quale, in determinate zone del territorio nazionale, era necessario un impegno qualitativamente e quantitativamente diverso rispetto al restante periodo dell’anno.

7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].

8. Le parti hanno deposi tato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o mancata applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 100 cpc nonché l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato l’infondatezza della preliminare eccezione di cessazione della materia del contendere, senza effettuare alcuna valutazione di un fatto sopravvenuto, tempestivamente allegato dal lavoratore, rappresentato dalla circostanza che la società, decidendo di sottoporre il lavoratore ad un colloquio tecnico motivazionale per attribuirgli un nuovo profilo, non solo aveva dato spontanea esecuzione alla primasentenza della Corte di appello, ma aveva posto in essere una condotta che si poneva in palese contrasto con la precedente volontà di impugnare la pronuncia, così manifestando una evidente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e mancata e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 1 D.lgs. n. 368/2001 nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, perché la Corte distrettuale, nel ritenere legittima la causale apposta al contratto a termine, aveva statuito in aperto contrasto con la ratio sottesa alla disciplina comunitaria sui contratti a termine che mira a limitare il ricorso ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerandolo come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori; il ricorrente solleva, nel caso in cui fosse ritenuto che la normativa interna applicabile al caso di specie fosse ostativa all’accoglimento della sua domanda, questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei seguenti termini: Se la normativa interna applicabile al caso di specie (art. 23 legge n. 56/1987 e art. 1 D.lgs. n. 368/2001 ratione temporis applicabile) risulti in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepita nella direttiva 1999/70/CE, laddove consente alla società [OSCURATO:SOCIETA] di stipulare molteplici contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per soddisfare esigenze che, ove pure siano qualificabili come temporanee, nel senso di limitate ad un determinato periodo dell'anno, sono in realtà esigenze strutturali, in quanto rientranti nell'ordinaria attività della società datrice e, in ogni caso connotate, dal carattere della prevedibilità e della ripetibilità nel tempo, riproponendosi ciclicamente.

E ciò anche in considerazione dell'esistenza nell'ordinamento interno di tipologie contrattuali a tempo indeterminato quale il part-time ciclico, che consentirebbero di soddisfare l'esigenza datoriale di incrementare il proprio fabbisogno di personale in determinati periodi dell'anno e, nel contempo, di tutelare i lavoratori assunti garantendoli dal rischio della precarietà .

4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 co. 1 cpc nonché degli artt. 112 e 116 cpc, ex art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito affermato che, quanto al mancato rispetto del limite percentuale di contingentamento, in relazione al quale il Tribunale aveva ritenuto che si trattava di una tipica lavorazionestagionale che in base alle disposizioni di legge era esente da limitazioni quantitative, nell’atto di appello era stato censurato solo l’omessa pronuncia per cui la doglianza non era riproponibile, quando, invece, nel gravame era stato dedicato alla suddetta questione un intero punto.

5. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cpc, ex art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello precisato che, in ordine alla legittimità delle proroghe, nei precedenti gradi di giudizio il Checola non aveva mai evidenziato specifici motivi di legittimità quando, invece, le proroghe ai contratti di lavoro stipulati tra le parti erano state impugnate sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

6. Preliminarmente deve ribadirsi che i l collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Cass. n. 14655/2016; Cass. n.1542/2021).

7. Sempre in via preliminare, va dato atto che non possono essere prese in considerazione le questioni integrative (perché relative a nuovi spunti di indagine) dei motivi, contenute nella memoria del ricorrente, atteso che la stessa assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi stessi che sono stati già ritualmente enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26332/2016).

8. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.

9. La valutazione della idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite è riservata al giudice del merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. n. 4672/1998). 10.Nella fattispecie, la Corte distrettuale, valutando tutti gli aspetti ad essa sottoposti e con motivazione esente dai vizi ex art. 360 co. 1 n.5 cpc nuova formulazione ha ritenuto che, non essendovi stato alcun riconoscimento espresso o tacito della fondatezza della domanda ovvero rinuncia alla prosecuzione del giudizio ovvero carenza di interesse, non poteva ravvisarsi alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere.

Tanto basta per escludere ogni sindacato da parte di questa Corte. 11.Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 12.I rapporti tra temporaneità dell’esigenza, che ha giustificato il ricorso alla contrattazione a termine e la ciclicità degli eventi che possano averla determinata, è stata già esaminata con l’ordinanza di questa Corte n. 8218/2019, per cui, in sede di rinvio, è preclusa una nuova valutazione della questione dovendosi ritenere sul punto formatosi un giudicato interno: giudicato che, su tali questioni, non potrebbe essere ostativo unicamente nel caso di violazione del diritto dell’Unione che determini una discriminazione tra situazioni di dritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario (Cass. n. 2046/2017); ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.13.A ciò va aggiunto che il profilo dell’abuso del comportamento, anche in relazione alla possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere all’istituto del part-time ciclico, costituisce una questione nuova, che non era stata dedotta nei precedenti gradi di merito (ove era stata posto solo il problema della legittimità delle causali adottate) e che non costituiva oggetto anche della ordinanza di cassazione. 14.Ne consegue che non può essere presa in considerazione anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 15.Al riguardo, giova premettere che un tale obbli go per il giudice nazionale di ultima istanza viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (tra molte: Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (Cass.

SS.UU. n. 8095 del 2007). 16.Invero è noto (Cass.

SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre: Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 17.D'altro canto, è incontrastato l’enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non operi come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (Cass.

SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass.

SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 18.Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di unanorma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte clair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit; e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass.

SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 19.Nel caso de quo, proprio perché la questione - come dedotta - non è rilevante (per la delimitazione del thema decidendum del giudizio di rinvio) ai fini della decisione, la richiesta di rinvio pregiudiziale va disattesa. 20.Il terzo ed il quarto motivo, da valutare congiuntamente perché interferenti, sono infondati. 21.In primo luogo, va rilevato che la Corte territoriale si è pronunciata su entrambe le questioni (superamento del limite del contingentamento e legittimità delle proroghe), sia pure sottol’aspetto processuale, per cui non sono ravvisabili le dedotte violazioni di cui all’art. 112 cpc. 22.In secondo luogo, quanto alla doglianza di cui al terzo motivo (problematica del contingentamento), va osservato che i giudici del rinvio hanno ritenuto che il profilo della “stagionalità” della lavorazione, statuita dal Tribunale in prime cure e che costituiva il presupposto per esaminare o meno la questione del mancato rispetto del limite del contingentamento, non fosse stato adeguatamente censurato.

Ed effettivamente l’assunto è condivisibile in quanto, avendo riguardo alla impugnativa, svolta in sede di appello e come riportata nel motivo dell’odierno ricorso per cassazione, la statuizione del primo giudice sulla ritenuta “stagionalità” andava contestata, con specifico riferimento alla attività del lavoratore in esame, evidenziando se si vertesse in una ipotesi di una “punta di stagionalità” (che vede appunto un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi) ovvero di una attività stagionale, aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implicante un collegamento con l’attività lavorativa corrispondente. 23.La censura articolata in appello, invece, è generica essendo stata solo dedotta l’erronea valutazione del carattere stagionale della clausola appositiva del termine, ma senza alcuna relazione concreta alla particolare attività lavorativa del Chiecola. 24.In terzo luogo, con riguardo alle “proroghe” che il Tribunale aveva ritenuto motivate “con il richiamo ad esigenze contingenti ed imprevedibili connesse alla complessa fase di riorganizzazione aziendale attualmente in svolgimento…” deve rilevarsi che vi era stata impugnazione sul punto ma che la Corte territoriale ha ritenuto correttamente non specifica perché effettivamente non si confrontava con la ratio decidendidel primo giudice. 25.Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26.Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 27.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22091/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L . G. FARAVELLI , N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 701/2021 R.G.N. 1855/2019depositata il 23/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 5536/2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 14.6.2013 dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], a far data dal 13.12.2001 e in atto al momento della pronuncia, e aveva condannato la società a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione. 2. A fondamento della decisione, i giudici di seconde cure avevano rilevato che: a) doveva escludersi, certamente quantomeno alla stipulazione del primo contratto, che la temporaneità delle esigenze che giustificavano il ricorso al contratto a tempo determinato, quale eccezione al generale principio della durata indeterminata del contratto di lavoro subordinato, fosse identificabile con la ciclicità ovvero con il rischio di maggiori esigenze di servizio in mesi invernali; b) nel caso in esame, la esclusività tra la specifica ragione indicata nel contratto a termine e l’utilizzazione del lavoratore assunto era esclusa per tabulas attese le decorrenze pressoché costanti (dicembre – marzo dei contratti) che dimostravano che il lavoratore veniva assunto in mera prevenzione, per l’esigenza aziendale di farsi trovare pronta per le eventualità, future ed incerte, connesse agli eventi atmosferici invernali e specialmente ai fenomeni nevosi; c) la temporaneità, quindi, dell’esigenza tecnica, organizzativa e produttiva del datore di lavoro non poteva identificarsi con la mera ciclicità delle stagioni dell’anno; d) il primo contratto a tempo determinato, con decorrenza 17.12.2001, era illegittimo, con ogni conseguenza in tema di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 legge 183 del 2010, stante la nullità della clausola a termine 3. Avverso la decisione di secondo grado aveva proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso. 5. Questa Corte, con la ordinanza n. 8218/2016 ha cassato la suddetta sentenza statuendo che l ’affermazione dei giudici di seconde cure contrastava con i principi di legittimità, resi in analogo contenzioso [OSCURATO:SOCIETA], cui si intendeva dare seguito, in virtù dei quali era ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell'organico aziendale nel periodo invernale: per l'intensificazione dell'attività, pur rientrante nell'ordinario ciclo produttivo dell'azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all'atto dell'assunzione, che, nel periodo medesimo, facevano registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (Cass. 9 settembre 2016, nn. 17868, 17869, 71870, 17871; Cass. n. 22079 del 2018; Cass. n. 24842 del 2018); la temporaneità dell’esigenza era data, infatti, dalla temporaneità dell’evento, a prescindere dal fatto che l’evento potesse o meno manifestarsi ciclicamente. 6. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio ha rigettato l’originaria domanda precisando che la causale indicata nel contratto era funzionale alle esigenze di trasparenza e di verificabilità giudiziale anche perché idonea ad evidenziare la correlazione tra la durata della prestazione (dal dicembre a marzo dell’anno successivo) e le ragioni produttive ed organizzative da realizzare essendo irrilevante la circostanza che la manutenzione e conservazione del manto autostradale, con le connesse attività, costituissero attività rientranti nell’oggetto sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che l’assunzione aveva sempre riguardato un periodo dell’anno in relazione al quale, in determinate zone del territorio nazionale, era necessario un impegno qualitativamente e quantitativamente diverso rispetto al restante periodo dell’anno. 7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. 8. Le parti hanno deposi tato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o mancata applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 100 cpc nonché l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato l’infondatezza della preliminare eccezione di cessazione della materia del contendere, senza effettuare alcuna valutazione di un fatto sopravvenuto, tempestivamente allegato dal lavoratore, rappresentato dalla circostanza che la società, decidendo di sottoporre il lavoratore ad un colloquio tecnico motivazionale per attribuirgli un nuovo profilo, non solo aveva dato spontanea esecuzione alla primasentenza della Corte di appello, ma aveva posto in essere una condotta che si poneva in palese contrasto con la precedente volontà di impugnare la pronuncia, così manifestando una evidente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e mancata e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 1 D.lgs. n. 368/2001 nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, perché la Corte distrettuale, nel ritenere legittima la causale apposta al contratto a termine, aveva statuito in aperto contrasto con la ratio sottesa alla disciplina comunitaria sui contratti a termine che mira a limitare il ricorso ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerandolo come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori; il ricorrente solleva, nel caso in cui fosse ritenuto che la normativa interna applicabile al caso di specie fosse ostativa all’accoglimento della sua domanda, questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei seguenti termini: Se la normativa interna applicabile al caso di specie (art. 23 legge n. 56/1987 e art. 1 D.lgs. n. 368/2001 ratione temporis applicabile) risulti in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepita nella direttiva 1999/70/CE, laddove consente alla società [OSCURATO:SOCIETA] di stipulare molteplici contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per soddisfare esigenze che, ove pure siano qualificabili come temporanee, nel senso di limitate ad un determinato periodo dell'anno, sono in realtà esigenze strutturali, in quanto rientranti nell'ordinaria attività della società datrice e, in ogni caso connotate, dal carattere della prevedibilità e della ripetibilità nel tempo, riproponendosi ciclicamente. E ciò anche in considerazione dell'esistenza nell'ordinamento interno di tipologie contrattuali a tempo indeterminato quale il part-time ciclico, che consentirebbero di soddisfare l'esigenza datoriale di incrementare il proprio fabbisogno di personale in determinati periodi dell'anno e, nel contempo, di tutelare i lavoratori assunti garantendoli dal rischio della precarietà . 4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 co. 1 cpc nonché degli artt. 112 e 116 cpc, ex art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito affermato che, quanto al mancato rispetto del limite percentuale di contingentamento, in relazione al quale il Tribunale aveva ritenuto che si trattava di una tipica lavorazionestagionale che in base alle disposizioni di legge era esente da limitazioni quantitative, nell’atto di appello era stato censurato solo l’omessa pronuncia per cui la doglianza non era riproponibile, quando, invece, nel gravame era stato dedicato alla suddetta questione un intero punto. 5. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cpc, ex art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello precisato che, in ordine alla legittimità delle proroghe, nei precedenti gradi di giudizio il Checola non aveva mai evidenziato specifici motivi di legittimità quando, invece, le proroghe ai contratti di lavoro stipulati tra le parti erano state impugnate sia in sede stragiudiziale che giudiziale. 6. Preliminarmente deve ribadirsi che i l collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Cass. n. 14655/2016; Cass. n.1542/2021). 7. Sempre in via preliminare, va dato atto che non possono essere prese in considerazione le questioni integrative (perché relative a nuovi spunti di indagine) dei motivi, contenute nella memoria del ricorrente, atteso che la stessa assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi stessi che sono stati già ritualmente enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26332/2016). 8. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. 9. La valutazione della idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite è riservata al giudice del merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. n. 4672/1998). 10.Nella fattispecie, la Corte distrettuale, valutando tutti gli aspetti ad essa sottoposti e con motivazione esente dai vizi ex art. 360 co. 1 n.5 cpc nuova formulazione ha ritenuto che, non essendovi stato alcun riconoscimento espresso o tacito della fondatezza della domanda ovvero rinuncia alla prosecuzione del giudizio ovvero carenza di interesse, non poteva ravvisarsi alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere. Tanto basta per escludere ogni sindacato da parte di questa Corte. 11.Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 12.I rapporti tra temporaneità dell’esigenza, che ha giustificato il ricorso alla contrattazione a termine e la ciclicità degli eventi che possano averla determinata, è stata già esaminata con l’ordinanza di questa Corte n. 8218/2019, per cui, in sede di rinvio, è preclusa una nuova valutazione della questione dovendosi ritenere sul punto formatosi un giudicato interno: giudicato che, su tali questioni, non potrebbe essere ostativo unicamente nel caso di violazione del diritto dell’Unione che determini una discriminazione tra situazioni di dritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario (Cass. n. 2046/2017); ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.13.A ciò va aggiunto che il profilo dell’abuso del comportamento, anche in relazione alla possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere all’istituto del part-time ciclico, costituisce una questione nuova, che non era stata dedotta nei precedenti gradi di merito (ove era stata posto solo il problema della legittimità delle causali adottate) e che non costituiva oggetto anche della ordinanza di cassazione. 14.Ne consegue che non può essere presa in considerazione anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 15.Al riguardo, giova premettere che un tale obbli go per il giudice nazionale di ultima istanza viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (tra molte: Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007). 16.Invero è noto (Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre: Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 17.D'altro canto, è incontrastato l’enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non operi come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 18.Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di unanorma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte clair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit; e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 19.Nel caso de quo, proprio perché la questione - come dedotta - non è rilevante (per la delimitazione del thema decidendum del giudizio di rinvio) ai fini della decisione, la richiesta di rinvio pregiudiziale va disattesa. 20.Il terzo ed il quarto motivo, da valutare congiuntamente perché interferenti, sono infondati. 21.In primo luogo, va rilevato che la Corte territoriale si è pronunciata su entrambe le questioni (superamento del limite del contingentamento e legittimità delle proroghe), sia pure sottol’aspetto processuale, per cui non sono ravvisabili le dedotte violazioni di cui all’art. 112 cpc. 22.In secondo luogo, quanto alla doglianza di cui al terzo motivo (problematica del contingentamento), va osservato che i giudici del rinvio hanno ritenuto che il profilo della “stagionalità” della lavorazione, statuita dal Tribunale in prime cure e che costituiva il presupposto per esaminare o meno la questione del mancato rispetto del limite del contingentamento, non fosse stato adeguatamente censurato. Ed effettivamente l’assunto è condivisibile in quanto, avendo riguardo alla impugnativa, svolta in sede di appello e come riportata nel motivo dell’odierno ricorso per cassazione, la statuizione del primo giudice sulla ritenuta “stagionalità” andava contestata, con specifico riferimento alla attività del lavoratore in esame, evidenziando se si vertesse in una ipotesi di una “punta di stagionalità” (che vede appunto un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi) ovvero di una attività stagionale, aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implicante un collegamento con l’attività lavorativa corrispondente. 23.La censura articolata in appello, invece, è generica essendo stata solo dedotta l’erronea valutazione del carattere stagionale della clausola appositiva del termine, ma senza alcuna relazione concreta alla particolare attività lavorativa del Chiecola. 24.In terzo luogo, con riguardo alle “proroghe” che il Tribunale aveva ritenuto motivate “con il richiamo ad esigenze contingenti ed imprevedibili connesse alla complessa fase di riorganizzazione aziendale attualmente in svolgimento…” deve rilevarsi che vi era stata impugnazione sul punto ma che la Corte territoriale ha ritenuto correttamente non specifica perché effettivamente non si confrontava con la ratio decidendidel primo giudice. 25.Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26.Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 27.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 17821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris