Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019

Corte di giustizia UE n. 1/2019

ECLI:EU:C:2019:1104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0741_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – OPS [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑741/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Ricorso di annullamento – Asserite decisioni di non sollevare obiezioni – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza dell’esistenza dell’atto impugnato – Domanda di traduzione dell’atto impugnato – Termine ragionevole – Tardività – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Valutazione dei fatti – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Risposta della Commissione ad una denuncia redatta in una lingua diversa da quella della denuncia – Denunciante che è stato in grado di comprendere il tenore della risposta – Assenza di domanda di traduzione della risposta entro un termine ragionevole – Ricorso tardivo – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/1958, art. 2) (v. punti 16, 17, 22‑24)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 19)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione dell’ordinanza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 26, 27) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és [OSCURATO:PERSONA]. (OPS [OSCURATO:PERSONA].) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 112 del 25.3.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0741_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – OPS [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑741/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Ricorso di annullamento – Asserite decisioni di non sollevare obiezioni – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza dell’esistenza dell’atto impugnato – Domanda di traduzione dell’atto impugnato – Termine ragionevole – Tardività – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Valutazione dei fatti – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata» 1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Risposta della Commissione ad una denuncia redatta in una lingua diversa da quella della denuncia – Denunciante che è stato in grado di comprendere il tenore della risposta – Assenza di domanda di traduzione della risposta entro un termine ragionevole – Ricorso tardivo – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/1958, art. 2) (v. punti 16, 17, 22‑24) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 19) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione dell’ordinanza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 26, 27) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és [OSCURATO:PERSONA]. (OPS [OSCURATO:PERSONA].) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 112 del 25.3.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris