Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019
Corte di giustizia UE n. 1/2019
ECLI:EU:C:2019:1104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0741_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – OPS [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑741/18 P) (
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«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Ricorso di annullamento – Asserite decisioni di non sollevare obiezioni – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza dell’esistenza dell’atto impugnato – Domanda di traduzione dell’atto impugnato – Termine ragionevole – Tardività – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Valutazione dei fatti – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Risposta della Commissione ad una denuncia redatta in una lingua diversa da quella della denuncia – Denunciante che è stato in grado di comprendere il tenore della risposta – Assenza di domanda di traduzione della risposta entro un termine ragionevole – Ricorso tardivo – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/1958, art. 2)
(v. punti 16, 17, 22‑24)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 19)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione dell’ordinanza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 26, 27)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
La OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és [OSCURATO:PERSONA]. (OPS [OSCURATO:PERSONA].) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
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GU C 112 del 25.3.2019
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