CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 39187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; // [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 9 agosto 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione di misure alternative alla detenzione. A ragione della decisione osservava che il condannato «non ha espiato il reato ostativo», come emerge dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, secondo il quale «la condanna di un anno e quattro mesi di reclusione, espiata dal 14 febbraio 2014 al 13 marzo 2015, riguarda il reato di ricettazione, sicché la pena in espiazione è quella per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.». 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, con un unico e articolato motivo, deduce violazione degli artt. 663 e 125, n. 3, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza è incorso in errore laddove ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta delle misure alternative, poiché dagli atti emerge che il condannato sta espiando una pena derivante dal cumulo complessivo di dodici anni di reclusione comprensivo di condanne sia per reati c.d. ostativi, sia per reati non ostativi. Alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice specializzato avrebbe dovuto procedere allo scioglimento virtuale del cumulo, dichiarando interamente espiata la pena inflitta per il c.d. reato ostativo. Il 'fine pena' è fissato al 24 giugno 2023 e la somma delle pene relative ai delitti non ostativi corrisponde complessivamente a due anni di reclusione; sicché, in ragione del residuo della pena da espiare al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza, doveva reputarsi ammissibile l'istanza volta ad ottenere le misure alternative così come richieste. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4- bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 13041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403). Si è inoltre puntualizzato che, nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione, «il dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione)XSez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297). 3. Con riguardo al caso in esame, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non consente di comprendere se il principio di diritto sopra richiamato, che qui si ribadisce, sia stato correttamente applicato. Il giudice specializzato, invero, dopo aver dato conto del fatto che la richiesta del condannato, diretta a ottenere le misure alternative alla detenzione, riguardava la pena detentiva come determinata con provvedimento di cumulo emesso il 13 dicembre 2018, avente ad oggetto più reati, alcuni dei quali non inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis Ord. pen, si è limitato a dichiarare inammissibile l'istanza, affermando che il condannato era in espiazione di pena per reati ostativi (artt. 416-bis c.p.), senza indicare se aveva compiuto lo scioglimento del cumulo e, soprattutto, senza indicare la porzione di pena non ancora espiata, in ipotesi relativa al reato ostativo. 4. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al -\) ._c> W •••• "\J tu Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per quanto di competenza. Così deciso il 30 giug