CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 50622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo meramente riproduttivo della medesima censura relativa al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla insufficienza del solo narcotest, censura già adeguatamente vagliate e disattesa dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5) con motivazione adeguata, non illogica e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.