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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27233/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

Il primo, relativo al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla circostanza attenuante di cui alla'rt. 62 n. 4, cod. pen., non è consentito perché interamente versato in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti sul valore dei beni danneggiati da sovrapporre a quelli, non illogici, dei giudici del merito, che, sulla base dell'accordo intercorso tra imputato e parte civile, lo hanno commisurato in una somma di denaro tutt'altro che insignificante Il secondo, relativo all'attenuante di cui alla'rt. 62 n. 6) cod. pen., pone una questione che, a mente dell'art. 609 cod. proc. pen., non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità perché precedentemente non dedotta con l'atto di appello.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. Il primo, relativo al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla circostanza attenuante di cui alla'rt. 62 n. 4, cod. pen., non è consentito perché interamente versato in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti sul valore dei beni danneggiati da sovrapporre a quelli, non illogici, dei giudici del merito, che, sulla base dell'accordo intercorso tra imputato e parte civile, lo hanno commisurato in una somma di denaro tutt'altro che insignificante Il secondo, relativo all'attenuante di cui alla'rt. 62 n. 6) cod. pen., pone una questione che, a mente dell'art. 609 cod. proc. pen., non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità perché precedentemente non dedotta con l'atto di appello. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo