CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 18 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto pluriaggravato e per i reati di cui all'art. 493-ter cod. pen. e all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono dell'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha già affermato che la provocata foratura dei pneumatici di un automezzo, onde determinare l'arresto del veicolo e derubare poi i viaggiatori distratti dall'incidente occorso, integra la circostanza aggravante di cui all'ad 625, n. 2, cod. pen., nell'aspetto sia della violenza sulle cose sia del mezzo fraudolento, e ciò indipendentemente da eventuali altre aggravanti inerenti alle particolari modalità del fatto commesso approfittando del cagionato incidente (Sez. 2, n. 991 del 16/06/1961, Bufalo, Rv. 098657); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alle modalità dell'azione ed ai precedenti penali degli imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d