CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 34165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31293-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 08496131213; - intimata - avverso la sentenza n. 1570/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1570 del 2021 della Corte di appello di Salerno esponendo che aveva domandato la voltura dell'assegnazione della casa dello IACP locale avendo convissuto, per fini di assistenza, con l'anziana signora titolare poi deceduta; il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 14, comma 1, della legge n. 18 del 1997 della Regione Campania, esigeva la dimostrazione della convivenza con "idonea pubblica certificazione", nel caso non esibita, fermo restando che correttamente il giudice di prime cure aveva evidenziato che anche la restante istruttoria non aveva lasciato emergere certezze, posto che la prodotta dichiarazione resa dalla originaria titolare nel 2010, neppure comunicata all'istituto, discorreva diversamente di "domiciliazione", e che la comunicazione di "nuovo nucleo familiare" era stata effettuata all'ente solo nel 2013 con riferimento al 2012, laddove, al contempo, l'unica testimone escussa aveva riferito che la titolare poi deceduta si era trasferita dalla figlia proprio nel corso dello stesso 2013, mancando, quindi, una convivenza oggetto di verifica e ricognizione da parte dello IACP; lo IACP è rimasto intimato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, e 14, della legge della Regione Campania, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le RG n 31293 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] eca tiut- li, lot yWeg »4"-hr:i• risultanze anagrafiche erano dati presuntivi superabili con altri mezzi di prova, come accaduto nel caso attraverso la testimonianza acquisita in sede processuale, mentre per un verso non era necessaria la convivenza sin dalla data di assegnazione, richiesta per i bandi e non per le volture, e per altro verso la dichiarazione della originaria proprietaria era stata stravolta nel suo significato, facendo invece utile riferimento all'effettivo domicilio; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; sulla questione della validità della procura rilasciata, in forma cartacea, su «foglio separato» dal gravame, senza data e senza riferimento alla specifica sentenza impugnata menzionandosi solo l'ufficio giudiziario di riferimento, pende il complessivo giudizio delle Sezioni Unite di questa Corte, investite a séguito delle ordinanze interlocutorie nn. 6946 e 6947 del 2022; in ogni caso il gravame è inammissibile, sia perché non è stata idoneamente censurata la ragione decisoria inerente alla forma legale della prova della convivenza richiesta dalla legge regionale - posto che la parte discorre di possibilità di superare la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche, tema diverso - sia perché non viene specificatamente censurata la complessiva ragione decisoria delle ricostruite lacune delle risultanze istruttorie quali riportate in narrativa, sia perché la censura evoca l'istituto della domiciliazione con ciò mirando a ottenere una rivalutazione del differente apprezzamento della prodotta dichiarazione fatto proprio dal giudice di merito nel perimetro del sindacato allo stesso riservato; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese della parte rimasta intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 31293 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ca dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 20 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]