CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13051/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo atteso che a fronte di un termine di impugnazione che scadeva alla data del 7.10.2024 siccome l'atto impugnato, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato depositato tempestivamente il 20.6.2024 nel quadro di 61) ,giorni stabiliti per il deposito, il deposito dell'impugnazione risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soriria di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere prc fili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 14.3.2025.