CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 10761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 18.10.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa de plano in data 18.10.2021 la Corte di Appello di Milano, adita in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione dei beni rimasti invenduti sottoposti a confisca giusta sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano in data 19 giugno 2018, con il quale era stato condannato per plurimi reati tributari con contestuale confisca di tutti beni mobili e immobili e somme di danaro corrispondenti al profitto dei reati pari ad C 41.685.398,76 fino alla concorrenza di tale importo. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta la stima del profitto dei reati quantificata per effetto di un macroscopico errore commesso già dal giudice di primo grado e perpetratosi nelle fasi successive o del giudizio, in C 41.685.398 laddove il suo ammontare doveva ritenersi pari ad C 27.652.850 tale essendo l'importo derivante dalla somma degli importi indebitamente compensati o non pagati figuranti nei capi di imputazione, rilevando come il provvedimento impugnato fosse privo di motivazione sul punto [OSCURATO:PERSONA] Sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a confisca in forza della sentenza irrevocabile sopra indicata e rimasti invenduti rivolta dall'Oddo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano ha provveduto con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 667 quarto comma cod. proc. pen., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato. Così qualificato il provvedimento sub judice, ne deriva che l'impugnazione proposta fuoriesce dai casi in cui è previsto nell'ambito degli incidenti di esecuzione il ricorso per cassazione, costituiti a norma idell'art. 666, sesto comma cod. proc. pen. dalle sole ordinanze emesse dal G.E. nel contraddittorio fra le parti, trovando invece applicazione lo stesso art. 667 cod. proc. pen. a norma del quale l'ordinanza resa de plano dal G.E. è suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Si ritiene tuttavia, in conformità a numerosi precedenti di questa Corte (così Sez. 3, Sentenza n. 39515 del 27/06/2017 - dep. 29/08/2017, Tre emnne Auto, Rv. 271460; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079), che possa trovare in tal caso applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente conversione dell'impugnativa proposta nel rimedio previsto ex lege, ovverosia in opposizione ex art. 667, quarto comma cod. proc. pen.. Pur non avendo l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. natura di mezzo di innpugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio, al fine di ottenere la revoca o l'annullamento dell'ordinanza emessa de plano, deve tuttavia ritenersi che la regola fissata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non sia limitata al sistema delle impugnazioni in senso stretto, costituendo invece espressione del più generale principio di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'altro "utile per inutile non vitiatur", di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 [OSCURATO:PERSONA]. 220221).Così riqualificato il ricorso, si dispone pertanto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]