CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05776/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05EHV8B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 23444/24 Dia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/