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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18965/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11590/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di protilene -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difes o dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli, 1 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentatoe difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via Ludovisi, 35 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo -termine piazza Cardelli, 4 -controricorrente, intimato in via incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Lucca depositato il 30 maggio 2015 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti dei be n i a base di protilene - [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Lucca, depositato il 30 maggio 2015, di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a del credito, di importo pari a euro 557.521,80, vantato per omesso versamento del contributo ambientale obbligatorio dovuto in relazione al riciclaggio di beni prodotti in polietileneper il periodo maggio 1999 – dicembre 2011 ; - il Tribunale ha respinto l’opposizione osservando che i beni prodotti dalla società fallita, pur realizzati in polietilene, erano riconducibili alla categoria degli imballaggi, per il cui riciclaggioil d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, poi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aveva stabilito l’obbligo del versamento di un contributo obbligatorio in favore del Conai e non già del Consorzio ricorrente, al quale era dovuto il contributo obbligatorio esclusivamente per il riciclaggio dibeni prodotti con tale materiali non rientranti in siffatta categoria; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resist ono con distinti controricors i sia il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo, sia il [OSCURATO:PERSONA] –Conai; - in relazione a tale ricorso incidentale nessuna delle parti intimate spiega difesa; -il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] iali s.p.a. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente esaminare il motivo del ricorso incidentale con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, primo e terzo comma, 99, primo comma, legge fall., e 327, primo comma, cod. proc. civ., per aver il Tribunale omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione per tardività; -il motivo è fondato; - si osserva, preliminarmente , che qu alora la parte, interamente vittoriosa nel merito, propongaricorso incidentale – condizionato o no –avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua (eventuale) subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (cfr. Cass., Sez.

Un., 23 maggio 2001, n. 212; successivamente, in tal senso, Cass. 9 settembre 2004, n. 18169; Cass. 9 settembre 2008, n. 23113; Cass.31 ottobre 2014, n. 23271); - l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminaridecise in senso ad essa sfavorevole si impone, altresì, quando, come nel caso in esame, sia fondato su una ragione più liquida che consent e di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. 19 aprile 2018, n. 9671; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531);- ciò posto, risulta documentato quanto allegato dal ricorrente incidentale in ordine al fatto che lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] è stato reso esecutivo il 23 ottobre 2012 e che, non essendo controvers o il mancato invio da parte del curatore della comunicazione prevista dall’art. 97 legge fall., il creditore escluso ha presentato la relativa opposizione solo il 14 marzo 2014, ossia oltre un anno dalla dichiarazione di esecutività; - orbene, i n tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazi one al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art.98 legge fall. va proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 28 marzo 2022, n. 9850; Cass. 10 maggio 2018, n. 11366); - pertanto, la mancata osservanza del termine semestrale avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare l’opposizione inammissibile; - l’accoglimento del ricorso incidentale impone la cassazione, senza rinvio, del decreto impugnato e determina l’inammissibilitàdel ricorso principale, ostandovi il giudicato formato sulla domanda di insinuazione al passivo; - in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al principio di diritto applicato (relativo al termine per la proposizione dell’opposizione in caso di mancata comunicazione al creditore istante del la dichiarazione di esec utività dello stato passivo) solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidenta le e dic h iara inammissibile quello principale; cassa il decreto impugnato senza rinvio; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11590/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di protilene -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difes o dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli, 1 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentatoe difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via Ludovisi, 35 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo -termine piazza Cardelli, 4 -controricorrente, intimato in via incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Lucca depositato il 30 maggio 2015 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti dei be n i a base di protilene - [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Lucca, depositato il 30 maggio 2015, di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a del credito, di importo pari a euro 557.521,80, vantato per omesso versamento del contributo ambientale obbligatorio dovuto in relazione al riciclaggio di beni prodotti in polietileneper il periodo maggio 1999 – dicembre 2011 ; - il Tribunale ha respinto l’opposizione osservando che i beni prodotti dalla società fallita, pur realizzati in polietilene, erano riconducibili alla categoria degli imballaggi, per il cui riciclaggioil d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, poi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aveva stabilito l’obbligo del versamento di un contributo obbligatorio in favore del Conai e non già del Consorzio ricorrente, al quale era dovuto il contributo obbligatorio esclusivamente per il riciclaggio dibeni prodotti con tale materiali non rientranti in siffatta categoria; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resist ono con distinti controricors i sia il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo, sia il [OSCURATO:PERSONA] –Conai; - in relazione a tale ricorso incidentale nessuna delle parti intimate spiega difesa; -il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] iali s.p.a. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente esaminare il motivo del ricorso incidentale con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, primo e terzo comma, 99, primo comma, legge fall., e 327, primo comma, cod. proc. civ., per aver il Tribunale omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione per tardività; -il motivo è fondato; - si osserva, preliminarmente , che qu alora la parte, interamente vittoriosa nel merito, propongaricorso incidentale – condizionato o no –avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua (eventuale) subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (cfr. Cass., Sez. Un., 23 maggio 2001, n. 212; successivamente, in tal senso, Cass. 9 settembre 2004, n. 18169; Cass. 9 settembre 2008, n. 23113; Cass.31 ottobre 2014, n. 23271); - l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminaridecise in senso ad essa sfavorevole si impone, altresì, quando, come nel caso in esame, sia fondato su una ragione più liquida che consent e di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. 19 aprile 2018, n. 9671; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531);- ciò posto, risulta documentato quanto allegato dal ricorrente incidentale in ordine al fatto che lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] è stato reso esecutivo il 23 ottobre 2012 e che, non essendo controvers o il mancato invio da parte del curatore della comunicazione prevista dall’art. 97 legge fall., il creditore escluso ha presentato la relativa opposizione solo il 14 marzo 2014, ossia oltre un anno dalla dichiarazione di esecutività; - orbene, i n tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazi one al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art.98 legge fall. va proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 28 marzo 2022, n. 9850; Cass. 10 maggio 2018, n. 11366); - pertanto, la mancata osservanza del termine semestrale avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare l’opposizione inammissibile; - l’accoglimento del ricorso incidentale impone la cassazione, senza rinvio, del decreto impugnato e determina l’inammissibilitàdel ricorso principale, ostandovi il giudicato formato sulla domanda di insinuazione al passivo; - in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al principio di diritto applicato (relativo al termine per la proposizione dell’opposizione in caso di mancata comunicazione al creditore istante del la dichiarazione di esec utività dello stato passivo) solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidenta le e dic h iara inammissibile quello principale; cassa il decreto impugnato senza rinvio; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del c
Decreto Cassazione n. 18965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris