Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 38717/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Alberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza n. 122/23 in data 27/02/2023 del Tribunale di Napoli, ottava sezione (Coll.

F) distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176; preso atto della ritualità delle notifiche degli avvisi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza•in data 27/2/2023 (motivi dep. il 7 marzo 2023), il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 4 gennaio 2023, annullava il titolo, disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

2. Ha osservato il Tribunale che le contestate ipotesi di reato (art. 416, primo, secondo e terzo comma cod. pen. e 110, 112, 640-bis cod. pen.) non fossero configurabili, dovendo i fatti diversamente identificarsi nel "tipo", costituente peraltro illecito amministrativo, di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen., fattispecie non avvinta alla penalità, evidentemente inidonea a sostenere alcuna misura cautelare, ancorché reale, che sul ravvisato fumus commissi delicti di quelle originarie ipotesi di reato trovava fondamento.

3. Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale unico motivo, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, dovendo i fatti essere qualificati come truffa aggravata (ex art. 640-bis o, al limite ex art. 640, secondo comma, cod. pen.) come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari e/o per mera apparenza della motivazione spesa sullo specifico punto dal Tribunale.

Nelle vicende in esame non ci si era limitati alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il bonus cultura e all'indebita percezione dello stesso, che avrebbe integrato l'ipotesi residuale di cui all'art. 316-bis cod. pen., quanto piuttosto un'articolata attività truffaldina che si basava sulla simulazione di acquisti mai compiuti, sul trasferimento indebito dei bonus o dei voucher validati dall'avente diritto all'intermediario e da questi al simulato fornitore, sull'attestazione falsa da parte di questi di aver ceduto dei libri ai titolari del bonus, sull'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma, sulla ripartizione dei proventi nelle percentuali pattuite e così via.

Talché poteva concretamente ritenersi che le condotte degli agenti fossero effettivamente consistite in artifizi e raggiri tesi ad indurre in inganno l'amministrazione pubblica preposta al controllo dei presupposti normativi per l'accesso al beneficio, con la conseguente necessaria qualificazione della condotta nel più grave reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., ovvero nella meno grave ipotesi di cui al capoverso dell'art. 640 cod. pen. e la succedanea possibilità normativa che tali condotte delittuose potessero formare oggetto di accordo associativo tra p.t21 persone, funzionale alla consumazione seriale di fraudolenti raggiri alla p.a..[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale per il riesame ha annullato, con diversi e separati provvedimenti, tutte le misure cautelari personali e reali disposte dal Giudice per le indagini preliminari nell'unico contesto investigativo identificato dal numero di reg. gen. n.r., ritenendo che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il reato di truffa di cui all'art. 640-bis cod. pen., bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter, comma 2, cod. pen., con conseguente impossibilità di configurare anche la fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen., che si caratterizza per lo "scopo di commettere più delitti".

In particolare, il Tribunale, ricordando la linea di demarcazione che la giurisprudenza di legittimità ha tracciato tra i due reati a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16568/2007, ric.

Carchivi, ha affermato che la procedura relativa al bonus cultura non prevede alcuna immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell'ente erogatore.

Ha rilevato, poi, che: "il contributo in esame è stato introdotto con l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, una erogazione in favore di persone diciottenni, cittadini italiani o di altri paesi membri dell'unione europea residenti nel territorio nazionale, sotto forma di carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per anno, da utilizzare per accedere ad eventi, musei e spettacoli culturali, nonché per acquistare libri ed altri beni (o corsi) di interesse culturale.

Le modalità di erogazione del bonus sono state demandate dal legislatore ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Sono stati emanati a tal fine i decreti del 15 settembre 2016, n. 187 e del 4 agosto 2017, n. 136.

Si è stabilito in particolare che la carta elettronica sia utilizzabile per gli acquisti attraverso buoni di spesa presso le strutture e gli esercizi accreditati, i quali sono tenuti a registrarsi su un'apposita piattaforma informatica dedicata.

Con la registrazione, i soggetti accreditati devono rilasciare la "dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni" e assumono altresì l'obbligo di accettare in pagamento i buoni spesa, secondo le modalità previste dal decreto.

A seguito dell'accettazione del buono spesa da parte dell'esercente accreditato, è riconosciuto a quest'ultimo un credito di pari importo, che va registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione da parte del Mibact e che viene liquidato una volta emessa e registrata la relativa fattura elettronica sulla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione.

L'erogazione materiale del- contributo avviene attraverso l'acquisizione -del dato costituito dal "credito" (pari all'importo oggetto della singola transazione), disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, congiuntamente a quello "contabile", costituito dalla fattura inserita sull'altra piattaforma per la fatturazione elettronica.

Nessun controllo è previsto da parte dell'ente prima dell'erogazione del contributo, essendo previsti solo controlli eventuali e successivi.

Non incide su tale sistema di controllo, che resta eventuale e successivo, la circostanza dell'istituzione a partire dall'anno 2020 del cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]", disponibile online sulla piattaforma "18.app.consapit", nel quale l'esercente deve annotare una descrizione del bene venduto al beneficiario con relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito".

Ha affermato, in definitiva, il Tribunale come "manchi nelle concrete fattispecie uno degli elementi costitutivi del delitto di truffa, ossia l'induzione in errore dell'ente erogante" e richiamato a supporto le pronunce di legittimità, Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, Ferraro, non mass.; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490; Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950; Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283.

3. Il Pubblico ministero deduce la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. che, ricorda, è ravvisabile anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione di controlli o verifiche e nel caso di utilizzo di falsi documenti o in presenza di immutatio veri.

4. Alcune premesse, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, appaiono doverose.

4.1. Agli indagati (tra i quali, [OSCURATO:PERSONA]) viene contestato di essersi tra loro associati per il perseguimento del fine illecito rappresentato della realizzazione di una serie indeterminata di delitti di frode (oltre che di delitti di falso in atto pubblico, di intestazione fittizia di beni e società, di delitti in materia fiscale e di riciclaggio e di autoriciclaggio dei profitti) per l'illecito conseguimento di denaro pubblico, costituito dall'illecita apprensione di fondi ed erogazioni pubbliche ai danni del Mibact, da realizzarsi attraverso l'illecita riscossione del bonus cultura ex art. 1, comma 979,

I. 28 dicembre 2015, n. 208.

4.1.1. Il Tribunale ha applicato, nel caso in esame, il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. (qui ritenuto, nella previsione di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen.) si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa.

Nel caso della indebita percezione (fattispecie qualificata come residuale), il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come ritenuto essersi verificato nella fattispecie) e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (cfr., tra le tante, Sez.

F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Picariello, Rv. 266979).

4.1.2. Rispetto a tale conclusione che trova il suo fondamento nell'interpretazione giuridica sopra riassunta, occorrono alcune precisazioni volte a precisarne il perimetro applicativo.

Come rilevato dalla Procura generale, con le conclusioni rassegnate in forma scritta per l'odierna udienza camerale, le pronunce richiamate dal Tribunale a sostegno della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. piuttosto che di quella di cui all'art. 640-bis cod. pen., non risultano aver avuto di mira lo specifico quesito che la presente fattispecie pone, essendo state chiamate a rispondere a tutt'altre questioni, in presenza di una qualificazione indebita della percezione di erogazioni a danno dello Stato non avversata da opposti elementi; ma, soprattutto, in relazione ad altri tipi di erogazione e/o a vicende di natura non assimilabile a quella qui in esame.

Invero: - la sentenza Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, Ferraro, ha esaminato, con riferimento al bonus cultura, in un caso in cui era stata ipotizzata la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., la specifica questione del superamento o meno della soglia di punibilità affermando che debba farsi riferimento alla singola transazione; - la sentenza Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254490, si è occupata della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. in ipotesi di erogazioni pubbliche per l'istallazione di impianti fotovoltaici; - la sentenza Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per l'erogazione di un voucher per un corso di formazione regionale, si è occupata della configurabilità del reato nel caso in cui il voucher erogato non fosse stato speso; - la sentenza Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283, si è occupata per il caso di bonus cultura nel quale era contestata all'esercente la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. per avere ceduto beni diversi da quelli previsti dalla normativa, la questione della competenza territoriale e della soglia di punibilità.

4.2. Ritiene, dunque, il Collegio, in assenza di precedenti esattamente "calzanti" di dover "partire" dall'insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla citata sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi.

In detta pronuncia sono stati indicati alcuni principi cardine, che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva.

In primis, - si è affermato che la verifica circa la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso, proprio in forza della problematicità astratta della questione.

In secondo luogo, si è riconosciuto che l'applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. deve avere carattere "residuale" consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa» (fg. 7 della sentenza Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.").

E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316-ter cod. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l'ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale».

Ed a questo proposito, fin da quella decisione si era evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche.

Sicché in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

D'altro canto, l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, della sentenza Carchivi).

La successiva sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU.

Pizzuto).

4.3. Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l'interprete nei singoli casi concreti.

Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità - adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue ...").

Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate - abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall'altro, la condotta dell'agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l'ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Manfredi, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510).

4.4. Le prospettive da analizzare sono quindi solo due: la normativa specifica che sovrintende all'istituto del bonus cultura e le specificità del caso concreto.

4.4.1. In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM 4 agosto 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, prevedono una serie di attività da compiere, sia da parte del titolare della carta servizi, che da parte dell'esercizio commerciale presso il quale vengono spesi i voucher, che non possono essere considerati autonomamente e che consentono di individuare diverse fasi (almeno tre) di una procedura complessa.

Questo il testo normativo, con riferimento alle rilevanti previsioni sopra indicate:Art. 7 - Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali.

1. Le imprese-e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata.

La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.

L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

Art. 8 - Fatturazione e liquidazione.

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono spesa medesimo.

Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.

A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Art. 9 - Controlli e sanzioni.1.

Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di-eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

4.4.2. Fermo quanto precede, si evidenzia come, ad una prima fase, che riguarda l'utilizzo della carta servizi e che comporta il necessario concorso del beneficiario dell'erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e -nel caso di specie- l'accesso e l'utilizzo del credito non tanto per l'acquisto di beni e servizi difformi rispetto a quelli previsti, ma per la mera monetizzazione dell'importo dell'erogazione, attraverso il trattenimento di una somma "per il servizio svolto" e l'accredito su di una carta prepagata del beneficiario, segue una seconda fase nella quale la Consap che, per legge, opera in nome del MIBACT e che, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e, solo successivamente al loro "controllo", alla liquidazione delle stesse: riscontro che non può ritenersi come meramente formale, ossia privo della possibilità di valutazione sull'esistenza del credito, laddove ciò che l'ente è chiamato a fare è testualmente un "riscontro" tra dati esistenti su due piattaforme, e questo vieppiù a seguito dell'ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd.

"[OSCURATO:PERSONA]", nel quale l'esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito (tale indicazione non può che preludere, al momento della liquidazione delle somme da parte dell'ente preposto alla verifica della corrispondenza tra la fattura ed il bene/servizio fornito, risultando, in caso contrario, assolutamente ridondante la previsione).

Infine, si pone una terza fase, consistente nel controllo in fase di liquidazione; controllo (ulteriore) preordinato al riconoscimento del credito ed al pagamento delle somme e che, rispetto al controllo di cui all'art. 8, si pone come successivo ed eventuale, essendo preordinato alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco dell'esercente.

4.4.3. Va ulteriormente considerato che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, nella cui parte motiva, la S.C. ha aggiunto che la-responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente; nello stesso sostanziale senso, v.

Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241, secondo cui è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri).

4.5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio come il Tribunale sia incorso nella violazione di legge denunciata, avendo omesso di prendere in considerazione tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati (e, nella specie, del [OSCURATO:PERSONA]) per raggiungere il loro obbiettivo illecito, perseguito attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive per la fruizione del bonus (tra cui, la ricerca e l'utilizzo dell'esercizio commerciale idoneo per l'accreditamento, usata come mero schermo; la ricerca dei giovani titolari delle carte, mediante l'accesso a banche dati, il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni; le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita; infine la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito).

Condotta, che presupponeva il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l'Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale.

A parere del Collegio, infatti, la ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato potrebbe astrattamente favorire una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività fraudolenta, apparentemente ricca di artifici e raggiri, posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo, attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica.

Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il Tribunale del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che vorrà adottare sulla domanda cautelare.

5. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Alberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza n. 122/23 in data 27/02/2023 del Tribunale di Napoli, ottava sezione (Coll. F) distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176; preso atto della ritualità delle notifiche degli avvisi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza•in data 27/2/2023 (motivi dep. il 7 marzo 2023), il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 4 gennaio 2023, annullava il titolo, disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. 2. Ha osservato il Tribunale che le contestate ipotesi di reato (art. 416, primo, secondo e terzo comma cod. pen. e 110, 112, 640-bis cod. pen.) non fossero configurabili, dovendo i fatti diversamente identificarsi nel "tipo", costituente peraltro illecito amministrativo, di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen., fattispecie non avvinta alla penalità, evidentemente inidonea a sostenere alcuna misura cautelare, ancorché reale, che sul ravvisato fumus commissi delicti di quelle originarie ipotesi di reato trovava fondamento. 3. Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale unico motivo, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, dovendo i fatti essere qualificati come truffa aggravata (ex art. 640-bis o, al limite ex art. 640, secondo comma, cod. pen.) come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari e/o per mera apparenza della motivazione spesa sullo specifico punto dal Tribunale. Nelle vicende in esame non ci si era limitati alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il bonus cultura e all'indebita percezione dello stesso, che avrebbe integrato l'ipotesi residuale di cui all'art. 316-bis cod. pen., quanto piuttosto un'articolata attività truffaldina che si basava sulla simulazione di acquisti mai compiuti, sul trasferimento indebito dei bonus o dei voucher validati dall'avente diritto all'intermediario e da questi al simulato fornitore, sull'attestazione falsa da parte di questi di aver ceduto dei libri ai titolari del bonus, sull'inserimento della relativa dicitura nella piattaforma, sulla ripartizione dei proventi nelle percentuali pattuite e così via. Talché poteva concretamente ritenersi che le condotte degli agenti fossero effettivamente consistite in artifizi e raggiri tesi ad indurre in inganno l'amministrazione pubblica preposta al controllo dei presupposti normativi per l'accesso al beneficio, con la conseguente necessaria qualificazione della condotta nel più grave reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., ovvero nella meno grave ipotesi di cui al capoverso dell'art. 640 cod. pen. e la succedanea possibilità normativa che tali condotte delittuose potessero formare oggetto di accordo associativo tra p.t21 persone, funzionale alla consumazione seriale di fraudolenti raggiri alla p.a..[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale per il riesame ha annullato, con diversi e separati provvedimenti, tutte le misure cautelari personali e reali disposte dal Giudice per le indagini preliminari nell'unico contesto investigativo identificato dal numero di reg. gen. n.r., ritenendo che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il reato di truffa di cui all'art. 640-bis cod. pen., bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter, comma 2, cod. pen., con conseguente impossibilità di configurare anche la fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen., che si caratterizza per lo "scopo di commettere più delitti". In particolare, il Tribunale, ricordando la linea di demarcazione che la giurisprudenza di legittimità ha tracciato tra i due reati a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16568/2007, ric. Carchivi, ha affermato che la procedura relativa al bonus cultura non prevede alcuna immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell'ente erogatore. Ha rilevato, poi, che: "il contributo in esame è stato introdotto con l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, una erogazione in favore di persone diciottenni, cittadini italiani o di altri paesi membri dell'unione europea residenti nel territorio nazionale, sotto forma di carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per anno, da utilizzare per accedere ad eventi, musei e spettacoli culturali, nonché per acquistare libri ed altri beni (o corsi) di interesse culturale. Le modalità di erogazione del bonus sono state demandate dal legislatore ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Sono stati emanati a tal fine i decreti del 15 settembre 2016, n. 187 e del 4 agosto 2017, n. 136. Si è stabilito in particolare che la carta elettronica sia utilizzabile per gli acquisti attraverso buoni di spesa presso le strutture e gli esercizi accreditati, i quali sono tenuti a registrarsi su un'apposita piattaforma informatica dedicata. Con la registrazione, i soggetti accreditati devono rilasciare la "dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni" e assumono altresì l'obbligo di accettare in pagamento i buoni spesa, secondo le modalità previste dal decreto. A seguito dell'accettazione del buono spesa da parte dell'esercente accreditato, è riconosciuto a quest'ultimo un credito di pari importo, che va registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione da parte del Mibact e che viene liquidato una volta emessa e registrata la relativa fattura elettronica sulla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione. L'erogazione materiale del- contributo avviene attraverso l'acquisizione -del dato costituito dal "credito" (pari all'importo oggetto della singola transazione), disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, congiuntamente a quello "contabile", costituito dalla fattura inserita sull'altra piattaforma per la fatturazione elettronica. Nessun controllo è previsto da parte dell'ente prima dell'erogazione del contributo, essendo previsti solo controlli eventuali e successivi. Non incide su tale sistema di controllo, che resta eventuale e successivo, la circostanza dell'istituzione a partire dall'anno 2020 del cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]", disponibile online sulla piattaforma "18.app.consapit", nel quale l'esercente deve annotare una descrizione del bene venduto al beneficiario con relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito". Ha affermato, in definitiva, il Tribunale come "manchi nelle concrete fattispecie uno degli elementi costitutivi del delitto di truffa, ossia l'induzione in errore dell'ente erogante" e richiamato a supporto le pronunce di legittimità, Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, Ferraro, non mass.; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490; Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950; Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283. 3. Il Pubblico ministero deduce la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. che, ricorda, è ravvisabile anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione di controlli o verifiche e nel caso di utilizzo di falsi documenti o in presenza di immutatio veri. 4. Alcune premesse, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, appaiono doverose. 4.1. Agli indagati (tra i quali, [OSCURATO:PERSONA]) viene contestato di essersi tra loro associati per il perseguimento del fine illecito rappresentato della realizzazione di una serie indeterminata di delitti di frode (oltre che di delitti di falso in atto pubblico, di intestazione fittizia di beni e società, di delitti in materia fiscale e di riciclaggio e di autoriciclaggio dei profitti) per l'illecito conseguimento di denaro pubblico, costituito dall'illecita apprensione di fondi ed erogazioni pubbliche ai danni del Mibact, da realizzarsi attraverso l'illecita riscossione del bonus cultura ex art. 1, comma 979, I. 28 dicembre 2015, n. 208. 4.1.1. Il Tribunale ha applicato, nel caso in esame, il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. (qui ritenuto, nella previsione di cui all'art. 316-ter, secondo comma, cod. pen.) si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione (fattispecie qualificata come residuale), il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come ritenuto essersi verificato nella fattispecie) e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Picariello, Rv. 266979). 4.1.2. Rispetto a tale conclusione che trova il suo fondamento nell'interpretazione giuridica sopra riassunta, occorrono alcune precisazioni volte a precisarne il perimetro applicativo. Come rilevato dalla Procura generale, con le conclusioni rassegnate in forma scritta per l'odierna udienza camerale, le pronunce richiamate dal Tribunale a sostegno della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. piuttosto che di quella di cui all'art. 640-bis cod. pen., non risultano aver avuto di mira lo specifico quesito che la presente fattispecie pone, essendo state chiamate a rispondere a tutt'altre questioni, in presenza di una qualificazione indebita della percezione di erogazioni a danno dello Stato non avversata da opposti elementi; ma, soprattutto, in relazione ad altri tipi di erogazione e/o a vicende di natura non assimilabile a quella qui in esame. Invero: - la sentenza Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, Ferraro, ha esaminato, con riferimento al bonus cultura, in un caso in cui era stata ipotizzata la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., la specifica questione del superamento o meno della soglia di punibilità affermando che debba farsi riferimento alla singola transazione; - la sentenza Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254490, si è occupata della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. in ipotesi di erogazioni pubbliche per l'istallazione di impianti fotovoltaici; - la sentenza Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, Pani, Rv. 272950, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per l'erogazione di un voucher per un corso di formazione regionale, si è occupata della configurabilità del reato nel caso in cui il voucher erogato non fosse stato speso; - la sentenza Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283, si è occupata per il caso di bonus cultura nel quale era contestata all'esercente la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. per avere ceduto beni diversi da quelli previsti dalla normativa, la questione della competenza territoriale e della soglia di punibilità. 4.2. Ritiene, dunque, il Collegio, in assenza di precedenti esattamente "calzanti" di dover "partire" dall'insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla citata sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi. In detta pronuncia sono stati indicati alcuni principi cardine, che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. In primis, - si è affermato che la verifica circa la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso, proprio in forza della problematicità astratta della questione. In secondo luogo, si è riconosciuto che l'applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. deve avere carattere "residuale" consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa» (fg. 7 della sentenza Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen."). E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316-ter cod. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l'ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale». Ed a questo proposito, fin da quella decisione si era evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto, l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, della sentenza Carchivi). La successiva sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU. Pizzuto). 4.3. Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l'interprete nei singoli casi concreti. Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità - adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue ..."). Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate - abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall'altro, la condotta dell'agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l'ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Manfredi, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510). 4.4. Le prospettive da analizzare sono quindi solo due: la normativa specifica che sovrintende all'istituto del bonus cultura e le specificità del caso concreto. 4.4.1. In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM 4 agosto 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, prevedono una serie di attività da compiere, sia da parte del titolare della carta servizi, che da parte dell'esercizio commerciale presso il quale vengono spesi i voucher, che non possono essere considerati autonomamente e che consentono di individuare diverse fasi (almeno tre) di una procedura complessa. Questo il testo normativo, con riferimento alle rilevanti previsioni sopra indicate:Art. 7 - Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali. 1. Le imprese-e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto. 3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria. Art. 8 - Fatturazione e liquidazione. 1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse. Art. 9 - Controlli e sanzioni.1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di-eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 4.4.2. Fermo quanto precede, si evidenzia come, ad una prima fase, che riguarda l'utilizzo della carta servizi e che comporta il necessario concorso del beneficiario dell'erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e -nel caso di specie- l'accesso e l'utilizzo del credito non tanto per l'acquisto di beni e servizi difformi rispetto a quelli previsti, ma per la mera monetizzazione dell'importo dell'erogazione, attraverso il trattenimento di una somma "per il servizio svolto" e l'accredito su di una carta prepagata del beneficiario, segue una seconda fase nella quale la Consap che, per legge, opera in nome del MIBACT e che, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e, solo successivamente al loro "controllo", alla liquidazione delle stesse: riscontro che non può ritenersi come meramente formale, ossia privo della possibilità di valutazione sull'esistenza del credito, laddove ciò che l'ente è chiamato a fare è testualmente un "riscontro" tra dati esistenti su due piattaforme, e questo vieppiù a seguito dell'ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd. "[OSCURATO:PERSONA]", nel quale l'esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito (tale indicazione non può che preludere, al momento della liquidazione delle somme da parte dell'ente preposto alla verifica della corrispondenza tra la fattura ed il bene/servizio fornito, risultando, in caso contrario, assolutamente ridondante la previsione). Infine, si pone una terza fase, consistente nel controllo in fase di liquidazione; controllo (ulteriore) preordinato al riconoscimento del credito ed al pagamento delle somme e che, rispetto al controllo di cui all'art. 8, si pone come successivo ed eventuale, essendo preordinato alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco dell'esercente. 4.4.3. Va ulteriormente considerato che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, nella cui parte motiva, la S.C. ha aggiunto che la-responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241, secondo cui è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri). 4.5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio come il Tribunale sia incorso nella violazione di legge denunciata, avendo omesso di prendere in considerazione tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati (e, nella specie, del [OSCURATO:PERSONA]) per raggiungere il loro obbiettivo illecito, perseguito attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive per la fruizione del bonus (tra cui, la ricerca e l'utilizzo dell'esercizio commerciale idoneo per l'accreditamento, usata come mero schermo; la ricerca dei giovani titolari delle carte, mediante l'accesso a banche dati, il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni; le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita; infine la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito). Condotta, che presupponeva il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l'Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale. A parere del Collegio, infatti, la ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato potrebbe astrattamente favorire una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività fraudolenta, apparentemente ricca di artifici e raggiri, posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo, attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il Tribunale del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che vorrà adottare sulla domanda cautelare. 5. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale
Decreto Cassazione n. 38717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris