CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 36977/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania sostituiva la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2019, con quella della detenzione domiciliare. A ragione rilevava che il predetto era stato arrestato il 26 maggio 2020 in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Tale misura cautelare era stata in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari. Considerando i fatti emersi nel procedimento penale in corso, si imponeva ora la formulazione di una prognosi di in'adeguatezza dell'affidamento in prova al servizio sociale. Per altro verso, tuttavia, le documentate condizioni di salute del condannato comprovavano l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 47-ter, comma 1 lett. c), Ord pen. Sicché, all'affidamento in prova al servizio sociale doveva subentrare l'esecuzione della misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., poiché la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non avrebbe potuto disporsi in ragione del sopravvenuto provvedimento cautelare per fatti antecedenti all'ammissione di detta misura, senza peraltro neppure considerare le deduzioni difensive circa il comportamento irreprensibile mantenuto dal condannato nel corso dell'affidamento in prova. Con memoria del 19 gennaio 2021 la difesa ripropone gli stessi rilievi. 3. Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di misure alternative alla detenzione, il comportamento che giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, sicché può trattarsi di circostanze non conosciute dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e conseguentemente allora neppure valutabili (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Rv. 276394). Il ricorso richiama invece altra precedente pronuncia che si esprime nel senso dell'esclusione della revoca nel caso della sopravvenienza di un provvedimento applicativo della misura cautelare per fatti antecedenti alla concessione della misura (Sez. 1, n. 14827 del 21/03/2012, Rv. 252273). Ma le censure omettono di considerare che quest'ultima pronunzia non manca di affermare che anche in tale ipotesi è necessario verificare in concreto l'effettiva compatibilità delle due misure e che dalla lettura dell'intero provvedimento impugnato risulta che il Tribunale, dopo avere formulato una diversa prognosi in ragione dei fatti ora conosciuti, piuttosto che disporre la revoca dell'affidamento in prova, ha ritenuto compatibile con le condizioni del momento (arresti domiciliari in corso e le particolari condizioni di salute) la "trasformazione" della già disposta misura alternativa in quella della detenzione domiciliare. Pertanto, si tratta di censure manifestamente infondate, giacché neppure si confrontano con i tratti decisivi del percorso seguito dall'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]