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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2019 del Tribunale di Frosinone che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. cit., la cui durata era fissata in misura pari a quella della pena principale, ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 4 febbraio 2014, distratto il corrispettivo di merci acquistate e poi rivendute dalla società per un valore di euro 450.000,00, nonché di avere, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottratto o distrutto le scritture contabili e comunque di averle tenute in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la mancata assunzione di una prova decisiva ed in particolare della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Il mezzo istruttorio era stato inizialmente ammesso dal Tribunale e, a seguito della mancata comparizione del teste, il Giudice aveva in data 8 gennaio 2019 revocato l'ordinanza di ammissione della prova, ma successivamente aveva nuovamente ammesso l'audizione del teste con ordinanza del 28 maggio 2019 e quindi l'aveva nuovamente revocata all'udienza del 1 ottobre 2019.

Il teste era decisivo poiché egli, sin dal settembre 2013, a seguito del rilascio del capannone ove era sita la sede della società, era divenuto il custode dei beni e delle scritture contabili rimaste all'interno di detti locali; il 6 febbraio 2014 il curatore fallimentare aveva nominato [OSCURATO:PERSONA] custode dei beni della società che ancora si trovavano all'interno dei locali, ma non aveva proceduto ad esaminare l'archivio contabile ed i server; nella notte tra il 22 ed il 23 marzo 2014 era stato commesso un furto all'interno del capannone e anche la documentazione contabile ne aveva costituito oggetto; le scritture erano quindi già a disposizione della curatela e la loro dispersione era riconducibile al furto; peraltro la loro regolare tenuta era dimostrata dalle deposizioni di diversi testimoni.

Il teste avrebbe potuto chiarire tali circostanze.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, nonché della manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.In particolare, deduce che egli era stato sentito dal curatore appena un mese dopo la dichiarazione di fallimento ed aveva dichiarato che tutta la documentazione contabile si trovava all'interno del capannone.

Il curatore aveva proceduto ad esaminare la documentazione solo successivamente al furto e la sua incompletezza non poteva ritenersi imputabile all'imputato, che non aveva sottratto, distrutto o falsificato le scritture contabili ed aveva dichiarato al curatore la loro collocazione.

La Corte di appello ha asserito che dalle dichiarazioni del Ceccarelli è emerso che l'azione dei ladri non aveva avuto ad oggetto le scritture contabili, ma il Ceccarelli non era custode della documentazione.

Neppure il curatore aveva mai depositato la denuncia di furto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione e la violazione della legge penale laddove non è stato riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale.

Sostiene che la Corte di appello non ha motivato sulle cause del fallimento della società e che questo sarebbe riconducibile ad un raggiro da lui subito; in ogni caso, non era sua intenzione cagionare il fallimento della società e questa non si trovava in una condizione di dissesto al momento della dichiarazione di fallimento.

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha ribadito il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha motivato adeguatamente in ordine al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste Terribile, osservando che la sua deposizione appare superflua alla luce delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario del capannone ove erano collocati gli uffici della società, che aveva riferito che i malviventi si erano concentrati su una cassaforte e non avevano asportato altri beni, e dello stesso imputato che, in occasione dell'accesso del curatore per la redazione dell'inventario, aveva dichiarato allo stesso che la documentazione contabile non era stata asportata ed era allocata nella identica posizione in cui essa si trovava prima del furto.

Dovendosi escludere che le scritture contabili abbiano costituito oggetto di furto ed avendo il curatore rilevato la loro incompletezza e quindi la loro inidoneità a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta.

2. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

Quanto all'omessa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, la Corte di appello ha del tutto logicamente osservato che, dovendo il Valentini essere ritenuto responsabile anche di una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'incompletezza delle scritture appare finalizzata a coprire le sue condotte distrattive, cosicché risulta dimostrato il dolo della bancarotta fraudolenta documentale.

Non rileva che il Valentini non volesse il fallimento della società da lui amministrata.

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2019 del Tribunale di Frosinone che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. cit., la cui durata era fissata in misura pari a quella della pena principale, ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 4 febbraio 2014, distratto il corrispettivo di merci acquistate e poi rivendute dalla società per un valore di euro 450.000,00, nonché di avere, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottratto o distrutto le scritture contabili e comunque di averle tenute in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la mancata assunzione di una prova decisiva ed in particolare della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo istruttorio era stato inizialmente ammesso dal Tribunale e, a seguito della mancata comparizione del teste, il Giudice aveva in data 8 gennaio 2019 revocato l'ordinanza di ammissione della prova, ma successivamente aveva nuovamente ammesso l'audizione del teste con ordinanza del 28 maggio 2019 e quindi l'aveva nuovamente revocata all'udienza del 1 ottobre 2019. Il teste era decisivo poiché egli, sin dal settembre 2013, a seguito del rilascio del capannone ove era sita la sede della società, era divenuto il custode dei beni e delle scritture contabili rimaste all'interno di detti locali; il 6 febbraio 2014 il curatore fallimentare aveva nominato [OSCURATO:PERSONA] custode dei beni della società che ancora si trovavano all'interno dei locali, ma non aveva proceduto ad esaminare l'archivio contabile ed i server; nella notte tra il 22 ed il 23 marzo 2014 era stato commesso un furto all'interno del capannone e anche la documentazione contabile ne aveva costituito oggetto; le scritture erano quindi già a disposizione della curatela e la loro dispersione era riconducibile al furto; peraltro la loro regolare tenuta era dimostrata dalle deposizioni di diversi testimoni. Il teste avrebbe potuto chiarire tali circostanze. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, nonché della manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.In particolare, deduce che egli era stato sentito dal curatore appena un mese dopo la dichiarazione di fallimento ed aveva dichiarato che tutta la documentazione contabile si trovava all'interno del capannone. Il curatore aveva proceduto ad esaminare la documentazione solo successivamente al furto e la sua incompletezza non poteva ritenersi imputabile all'imputato, che non aveva sottratto, distrutto o falsificato le scritture contabili ed aveva dichiarato al curatore la loro collocazione. La Corte di appello ha asserito che dalle dichiarazioni del Ceccarelli è emerso che l'azione dei ladri non aveva avuto ad oggetto le scritture contabili, ma il Ceccarelli non era custode della documentazione. Neppure il curatore aveva mai depositato la denuncia di furto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione e la violazione della legge penale laddove non è stato riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale. Sostiene che la Corte di appello non ha motivato sulle cause del fallimento della società e che questo sarebbe riconducibile ad un raggiro da lui subito; in ogni caso, non era sua intenzione cagionare il fallimento della società e questa non si trovava in una condizione di dissesto al momento della dichiarazione di fallimento. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha ribadito il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha motivato adeguatamente in ordine al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste Terribile, osservando che la sua deposizione appare superflua alla luce delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario del capannone ove erano collocati gli uffici della società, che aveva riferito che i malviventi si erano concentrati su una cassaforte e non avevano asportato altri beni, e dello stesso imputato che, in occasione dell'accesso del curatore per la redazione dell'inventario, aveva dichiarato allo stesso che la documentazione contabile non era stata asportata ed era allocata nella identica posizione in cui essa si trovava prima del furto. Dovendosi escludere che le scritture contabili abbiano costituito oggetto di furto ed avendo il curatore rilevato la loro incompletezza e quindi la loro inidoneità a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta. 2. Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Quanto all'omessa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, la Corte di appello ha del tutto logicamente osservato che, dovendo il Valentini essere ritenuto responsabile anche di una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'incompletezza delle scritture appare finalizzata a coprire le sue condotte distrattive, cosicché risulta dimostrato il dolo della bancarotta fraudolenta documentale. Non rileva che il Valentini non volesse il fallimento della società da lui amministrata. La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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