CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Catania.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rinvio del procedimento in attesa del deposito della decisione delleSezioni Unite sulla questione oggetto del primo motivo e, in subordine, ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 febbraio 2025, accogliendo l’appello proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, la Corte di appello diCatania ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa il 7 giugno2024 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di HazemHammouda, «perché l’azione penale non doveva essere proseguita per mancanzadi tempestiva querela». [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del furto dienergia elettrica del quale era accusato e, concesse le attenuanti generiche«equivalenti alle contestate aggravanti», è stato condannato alla pena di mesi seidi reclusione ed € 200 di multa.2. Come emerge dalla lettura della sentenza della Corte di appello, HazemHammouda fu tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81,comma 2, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. per essersi impossessato di energiaelettrica utilizzandola a servizio dell’abitazione sita a Comiso in [OSCURATO:PERSONA] n. 53.«mediante violenza sulle cose, consistita nella manomissione del contatore enell’allaccio diretto alla rete Enel con cavi privati». Il fatto oggetto di imputazioneera contestato come «accertato il 25 settembre 2020» era, dunque, precedenteall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha modificato l’art. 624,comma 3, rendendo procedibile a querela i furti che non siano commessi in dannodi una persona offesa «incapace, per età o per infermità» oppure aggravati ai sensidell’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte allapubblica fede, e 7-bis».La Corte di appello riferisce che all’udienza del 18 settembre 2023, il PubblicoMinistero modificò l’imputazione specificando il contenuto della aggravante di cuiall’art. 625 n. 7 cod. pen. e precisando che la contestazione doveva intendersiriferita ad un bene destinato a pubblico servizio, ciò che rendeva il reatoprocedibile d’ufficio. Il Tribunale ritenne, però, che tale contestazione non fossepiù possibile e che, essendo già decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1,d.lgs. 150/2022 senza che fosse stata proposta querela, dovesse essere rilevatal’assenza della condizione di procedibilità, verificatasi prima della modificadell’imputazione.Contro questa decisione ha proposto appello il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Marsala e l’appello è stato accolto. Con la sentenza del26 febbraio 2025, richiamando giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello diCatania ha ritenuto che fosse consentito al PM modificare l’imputazione mediantela contestazione in udienza della aggravante rendendo così il reato procedibiled’ufficio. Ha rilevato poi che, come emerso nel giudizio di primo grado, alla datadel 25 settembre 2020, l’abitazione in uso all’imputato e ai suoi familiari era fornitadi energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione e haconseguentemente affermato la penale responsabilità dell’imputato.3. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha propostotempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia.Il ricorrente deduce, col primo motivo, erronea applicazione dell’art. 517 cod.proc. pen. rilevando che la contestazione della circostanza aggravante idonea arendere il reato procedibile d’ufficio è intervenuta tardivamente e che, in data 20febbraio 2023, il giudizio era stato rinviato proprio per verificare se entro il termineprevisto dall’art. 85 d.lgs. 150/2022 sarebbe intervenuta querela.Col secondo motivo, il difensore lamenta violazione dell’art. 495, comma 2,cod. proc. pen. per non essere stati esaminati nel giudizio di appello i testimoniche la difesa aveva indicato a controprova nel giudizio di primo grado conclusosicon sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il PG ha chiesto il rinviodel procedimento in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite sullaquestione oggetto del primo motivo. In subordine, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.2. Com’è noto, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, ha modificato il testodell’art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto procedibile a querela, fatti salvii casi in cui «la persona offesa è incapace, per età o per infermità» e quelli in cui«ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fattosia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’art. 85, comma 1,del medesimo decreto ha stabilito che, per i reati divenuti perseguibili a querelacommessi prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, il termine perla presentazione della querela decorresse «dalla predetta data» se la personaoffesa aveva avuto «in precedenza notizia del fatto costituente reato».Tanto premesso, si deve riferire che il capo di imputazione sulla base del qualeHazem [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio lo vedeva imputato «in ordine ai delittidi cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 2) e 7) c.p. perché, con più azioni esecutivedi un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, a scopo di profitto,nella qualità di utilizzatore della fornitura installata a Comiso (RG) in via Roman. 53, si impossessava di energia elettrica, mediante violenza sulle cose consistitanella manomissione del contatore e nell’allaccio diretto alla rete ENEL con caviprivati». Nel caso oggetto del presente ricorso, i giudici di merito hanno ritenutoche il riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. contenuto nelcapo di imputazione fosse ambiguo, atteso che la condotta è descritta in terminidi «manomissione del contatore» e di «allaccio diretto alla rete». Hanno ritenuto,dunque, che il riferimento normativo potesse riguardare sia l’esposizione allapubblica fede della rete manomessa sia la destinazione a pubblico servizio del benesottratto. Hanno escluso, pertanto, che l’aggravante della destinazione del bene apubblico servizio fosse puntualmente descritta nel capo di imputazione econtestata “in fatto” (sull’argomento: Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge,Rv. 275436). Ciò è reso evidente dalla lettura del verbale dell’udienza del 20febbraio 2023 nel quale il giudice, «preso atto che manca in atti la querela e chenel capo d’imputazione è riportato chiaramente il riferimento al n. 7 del comma 1dell’art. 625 c.p. senza indicazione specifica della tipologia di aggravantecontestata», dispose il rinvio ad altra data.Dalla sentenza impugnata risulta che all’udienza del 18 settembre 2023 il PMchiese di modificare l’imputazione specificando che la contestazione dell’art. 625n. 7 cod. pen si riferiva alla destinazione a pubblico servizio del bene sottratto.Si deve valutare, dunque, se tale contestazione, intervenuta quando era ormaidecorso il termine per la proposizione della querela previsto dall’art. 85 d.lgs.150/2022, potesse incidere sulla procedibilità del reato o questo risultato non fossepiù possibile essendo il giudice tenuto a rilevare immediatamente la mancanza diquerela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. Com’è noto, all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 edella modifica dell’art. 624, comma 3, dallo stesso introdotta, si sono formati nellagiurisprudenza di questa Corte diversi orientamenti interpretativi.In estrema sintesi:- secondo un primo orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata),anche quando il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 150/2022 sia decorso senzaproposizione della querela, è consentito al pubblico ministero di modificarel’imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravanteper effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo il PM investito,anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tal fine, del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reato correttamente circostanziato(Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615 - 02; Sez. 5, n. 17532 del11/04/2024, Laguzza, Rv. 286448 - 01; Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo,Rv. 286344 - 01; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, dep. 2024, Piscicelli,Rv. 286123 - 01; Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Gentile, Rv. 285471 - 01;Sez. 4, n. 47769 del 22/11/2023, D’Amico, Rv. 285421 - 01; Sez. F, n. 43255 del22/08/2023, Lanno, Rv. 285216 - 01);- secondo un altro orientamento (seguito, invece, dal Giudice di primo grado),una volta decorso il termine previsto dal citato art. 85, preso atto della mancataproposizione della querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., apronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentita al pubblicoministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediantecontestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio (Sez. 5,n. 13776 del 24/01/2024, Vaiasicca, Rv. 286228 - 01; Sez. 5, n. 13775 del24/01/2024, Lenares, Rv. 286224 - 01; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024,Battaglia, Rv. 286460 - 01; Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878- 02; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01).Con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre 2025, la Quarta Sezione di questaCorte, preso atto di tale contrasto giurisprudenziale, reso ancor più evidentedall’affacciarsi di un terzo orientamento, secondo il quale la contestazionesuppletiva dell’aggravante sarebbe consentita al pubblico ministero entro la primaudienza dibattimentale successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs.n. 150/2022 (Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361 -01; Sez. 4, n. 27181 del 21/02/2024, Grigoli, Rv. 286652 – 02), ha rimesso alleSezioni Unite la seguente questione controversa: «Se, in tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che siastata proposta la querela, al pubblico ministero sia consentito modificarel’imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravantedi cui all’art. 625, comma 1 n.7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reatoprocedibile d’ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell’art. 624, comma 3,come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150),oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità permancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.»La questione è stata decisa il 26 marzo 2026.Come risulta dall’informazione provvisoria n. 6/2026, il massimo Consesso dilegittimità ha stabilito quanto segue: «in tema di furto, ove sia decorso il termineprevisto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata propostaquerela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità permancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».4. Applicando questo principio di diritto al caso oggetto del presente ricorsola sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reatoimprocedibile per difetto di querela.Come già chiarito, infatti, nel caso di specie, il termine previsto dall’art. 85d.lgs. n. 150/2022 è decorso senza che sia stata proposta querela; il Tribunale diRagusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]«perché l’azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di tempestivaquerela»; tale decisione è stata riformata dalla Corte di appello che ha ritenutol’imputato responsabile del reato a lui ascritto reso procedibile dalla contestazionedell’aggravante intervenuta all’udienza del 18 settembre 2023. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell’azionepenale per difetto di querela.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]