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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02263/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, costituite ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello cautelare proposto ruall'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della nisura cautelare proposta ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, conrna 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. peri.

Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la rich'esta di inefficacia della misura ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposte che i due procedimenti non pendono innanzi alla medesima autorità giudiziaria, avendo omesso di considerare che i fatti oggetto della seconda misura soni) stati ma. commessi anteriormente rispetto a quelli contestati nella ggeNi Ira E m stira; in tal caso, pertanto, la retrodatazione della decorrenza opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetti di ordinanze successive.

Il Tribunale ce ul:elare non avrebbe tenuto conto del principio, affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza Mazzitelli, secondo cui, in tema di pluralità di misure cautelari eriesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazior e del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualhcata, riconosciuta sussistente dallo stesso Tribunale. 2.2 Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., perché il Tribunale non ha considerato, come dedotto nei motivi di gravarn:, che l'autorità inquirente dei fatti di cui alla seconda ordinanza - ossia i rubblice ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - era a conoscenza dell'esistenza di un procedimento instaurato presso la Procura del r burlale di Napoli ad oggetto fatti strettamente collegati con quelli della propria ndagine; in relazione a tale deduzione, il Tribunale ha omesso di motivare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Da quanto emerge dal provvedimento impugnato, la vicenda Drocetsuale può essere ricostruita nei seguenti termini.

Con ordinanza del 22 aprile 2020, il G.i.p. del Tribunale di .9.apdi ha applicato al Fiorillo la misura cautelare della custodia in carcere in relazicne al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto 3 Salk,hatore D'Albenzio gr. 22,32 di cocaina, consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Maddaloni, [OSCURATO:PERSONA] e Casoria il 2:3 aprile 2019.

Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato al ricorrente la misura della custodia in cereert in relazione al delitto ex ad 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, pe,- aver più volte ceduto, in virtù di un consolidato rapporto con [OSCURATO:PERSONA]Albenzio sostanza stupefacente del tipo cocaina, materialmente consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi tra il mese di novemb -e del 2018 e gennaio del 2019.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Napoli dichiarava l'incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:we in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 27 cod. pro:. per ,, con ordinanza dell'Il gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:a applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere.

3. Ciò posto, il ricorrente non si confronta con la ratio decide-D:q del provvedimento impugnato, perché il Tribunale ha escluso le condizioni per l'operatività dell'istituto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto che la prima ordinanza è stata emessa nell'ambito di un più vasto proceclinento ad oggetto i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di esto -sione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., e, nelle relative indagini, ron erano emersi anche i fatti oggetto della seconda ordinanza.

A fronte di tale affermazione, il ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione, essendo onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esi5;tenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idcnei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2D13 - dep. 10/12/2013, Spagnolo, Rv. 257827).

4. Né, in senso contrario, rileva il principio, evocato dal ricorrente, espresso da SU n. 23166 del 28 maggio 2020, Mazzitelli, Rv. 279347, seccndo cui, in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinnzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può ricoricscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, ci:imma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati cornmes.:i -per eseguire gli altri.

Come chiaramente emerge dalla motivazione dell'indicata sentenza delle Sezioni Unite (in particolare, par. 13), nel caso di procedimenti pendenti ciinanti a uffici giudiziari diversi, il requisito indicato dalla Corte - vale a dire la sussistenza di un'ipotesi di connessione qualificata - non fa venire -nen3 quelli dinanzi indicati, tra cui, appunto, la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, la quale costituisce una questione di fato, "la cui valutazione - hanno precisato le Sezioni Unite - "è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatcri a, runché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi".

In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadixi che, "nelle situazioni cautelari riferibili a fatti oggetto di diversi procediment per:denti dinanzi a diversa autorità giudiziaria tra i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il divieto della cosiddetta 'contestazione a catena' trova applicazione a condizione che siano desumibili dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali pi -evisti dal secondo periodo del citato art. 297, comma 3, gli elementi apprezzabi i come presupposti per l'emissione dell'ordinanza cautelare i cui effetti sono da retrodatare" (par. 16).

5. Ciò posto, come si è anticipato, il ricorso è generico, perché., per un verso, non ha nemmeno allegato che il termine di fase relativ3 al primo provvedimento cautelare fosse scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata; per altro verso, non ha indicato gli elementi da cui desumere c ne, al momento dell'esecuzione della prima ordinanza, fossero già noti tutti i fatti contestati con l'ordinanza oggetto del secondo procedimento, avendo, a tal proposito, questa Corte chiarito che la parte deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, conte nente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015 - dep. 13/02/2015, Schillaci, Rv. 262577); sul punto, il ricorso è silente.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caw;a di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue què la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga-nerrx, delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, costituite ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello cautelare proposto ruall'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della nisura cautelare proposta ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, conrna 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. peri. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la rich'esta di inefficacia della misura ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposte che i due procedimenti non pendono innanzi alla medesima autorità giudiziaria, avendo omesso di considerare che i fatti oggetto della seconda misura soni) stati ma. commessi anteriormente rispetto a quelli contestati nella ggeNi Ira E m stira; in tal caso, pertanto, la retrodatazione della decorrenza opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetti di ordinanze successive. Il Tribunale ce ul:elare non avrebbe tenuto conto del principio, affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza Mazzitelli, secondo cui, in tema di pluralità di misure cautelari eriesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazior e del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualhcata, riconosciuta sussistente dallo stesso Tribunale. 2.2 Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., perché il Tribunale non ha considerato, come dedotto nei motivi di gravarn:, che l'autorità inquirente dei fatti di cui alla seconda ordinanza - ossia i rubblice ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - era a conoscenza dell'esistenza di un procedimento instaurato presso la Procura del r burlale di Napoli ad oggetto fatti strettamente collegati con quelli della propria ndagine; in relazione a tale deduzione, il Tribunale ha omesso di motivare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Da quanto emerge dal provvedimento impugnato, la vicenda Drocetsuale può essere ricostruita nei seguenti termini. Con ordinanza del 22 aprile 2020, il G.i.p. del Tribunale di .9.apdi ha applicato al Fiorillo la misura cautelare della custodia in carcere in relazicne al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto 3 Salk,hatore D'Albenzio gr. 22,32 di cocaina, consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Maddaloni, [OSCURATO:PERSONA] e Casoria il 2:3 aprile 2019. Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato al ricorrente la misura della custodia in cereert in relazione al delitto ex ad 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, pe,- aver più volte ceduto, in virtù di un consolidato rapporto con [OSCURATO:PERSONA]Albenzio sostanza stupefacente del tipo cocaina, materialmente consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi tra il mese di novemb -e del 2018 e gennaio del 2019. Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Napoli dichiarava l'incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:we in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 27 cod. pro:. per ,, con ordinanza dell'Il gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:a applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. 3. Ciò posto, il ricorrente non si confronta con la ratio decide-D:q del provvedimento impugnato, perché il Tribunale ha escluso le condizioni per l'operatività dell'istituto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto che la prima ordinanza è stata emessa nell'ambito di un più vasto proceclinento ad oggetto i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di esto -sione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., e, nelle relative indagini, ron erano emersi anche i fatti oggetto della seconda ordinanza. A fronte di tale affermazione, il ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione, essendo onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esi5;tenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idcnei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2D13 - dep. 10/12/2013, Spagnolo, Rv. 257827). 4. Né, in senso contrario, rileva il principio, evocato dal ricorrente, espresso da SU n. 23166 del 28 maggio 2020, Mazzitelli, Rv. 279347, seccndo cui, in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinnzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può ricoricscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, ci:imma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati cornmes.:i -per eseguire gli altri. Come chiaramente emerge dalla motivazione dell'indicata sentenza delle Sezioni Unite (in particolare, par. 13), nel caso di procedimenti pendenti ciinanti a uffici giudiziari diversi, il requisito indicato dalla Corte - vale a dire la sussistenza di un'ipotesi di connessione qualificata - non fa venire -nen3 quelli dinanzi indicati, tra cui, appunto, la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, la quale costituisce una questione di fato, "la cui valutazione - hanno precisato le Sezioni Unite - "è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatcri a, runché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi". In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadixi che, "nelle situazioni cautelari riferibili a fatti oggetto di diversi procediment per:denti dinanzi a diversa autorità giudiziaria tra i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il divieto della cosiddetta 'contestazione a catena' trova applicazione a condizione che siano desumibili dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali pi -evisti dal secondo periodo del citato art. 297, comma 3, gli elementi apprezzabi i come presupposti per l'emissione dell'ordinanza cautelare i cui effetti sono da retrodatare" (par. 16). 5. Ciò posto, come si è anticipato, il ricorso è generico, perché., per un verso, non ha nemmeno allegato che il termine di fase relativ3 al primo provvedimento cautelare fosse scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata; per altro verso, non ha indicato gli elementi da cui desumere c ne, al momento dell'esecuzione della prima ordinanza, fossero già noti tutti i fatti contestati con l'ordinanza oggetto del secondo procedimento, avendo, a tal proposito, questa Corte chiarito che la parte deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, conte nente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015 - dep. 13/02/2015, Schillaci, Rv. 262577); sul punto, il ricorso è silente. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caw;a di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue què la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga-nerrx, delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm
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