Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09579/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato, nei suoi confronti, con decorrenza dall'inizio della sua esecuzione, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito iniquamente stabilito la decorrenza ex tunc della revoca.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Ineccepibile risulta infatti la decisione adottata con riguardo alla decorrenza retroattiva della disposta revoca dell'affidamento in prova (dovuta alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive, anche criminose), avendo il Tribunale adeguatamente preso in esame - come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dei:. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) - non solo la gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che hanno dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo tale giudice, per l'effetto, adeguatamente valutato come l'intero contesto rivelasse, ab initio, l'inesistente adesione di Taib al processo riabilitativo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1 co Centofanti ., [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato, nei suoi confronti, con decorrenza dall'inizio della sua esecuzione, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito iniquamente stabilito la decorrenza ex tunc della revoca. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Ineccepibile risulta infatti la decisione adottata con riguardo alla decorrenza retroattiva della disposta revoca dell'affidamento in prova (dovuta alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive, anche criminose), avendo il Tribunale adeguatamente preso in esame - come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dei:. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) - non solo la gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che hanno dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico; e avendo tale giudice, per l'effetto, adeguatamente valutato come l'intero contesto rivelasse, ab initio, l'inesistente adesione di Taib al processo riabilitativo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1 co Centofanti ., [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris