CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24959/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G.. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusione del codifensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Roma confermava quella della Corte di assise di Roma che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 61, n. 9 e 255 cod. pen. per insussistenza del fatto. Secondo l'imputazione, Sarcina, abusando dei poteri di funzionario dell'AISI (Agenzia Informazioni e [OSCURATO:PERSONA]) aveva sottratto temporaneamente gli originali di documenti riservati facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, li aveva fotocopiati e ne deteneva le copie presso la sua abitazione, dove erano state rinvenute nel corso di una perquisizione. L'imputazione costituisce uno stralcio di un'indagine più ampia; nel corso della perquisizione era stato rinvenuto anche un passaporto falso, in relazione al cui possesso Sarcina era stato separatamente giudicato. La Corte di primo grado aveva ritenuto che i documenti, pur riportando la dicitura di "riservato" (livello minimo di segretezza), dovevano ritenersi declassificati, essendo decorso il quinquennio dall'apposizione del vincolo; inoltre, le informazioni contenute nei documenti non erano pregiudizievoli per lo Stato. Il Pubblico Ministero aveva proposto appello, sostenendo che il documento restava riservato nonostante il decorso dei cinque anni dall'apposizione del vincolo in ragione di un comportamento concludente dell'Amministrazione. Uno dei documenti - il Regolamento interno dell'AISI - conteneva indicazioni fondamentali per l'organizzazione interna dell'Agenzia, indicazioni che devono restare riservate. La Corte territoriale, alla luce dell'art. 42 della legge 124 del 2007, riteneva che i documenti non potessero considerarsi riservati: la norma prevede l'automatica declassificazione quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione del vincolo, salvo proroga adottata con provvedimento motivato. Il quinquennio era decorso per tutti e tre i documenti rinvenuti senza che fosse stata disposta una proroga. Non era ammissibile una proroga "implicita" conseguente ad un comportamento concludente dell'Agenzia di Sicurezza. Dei tre documenti, solo il Regolamento di Sicurezza poteva mantenere una riserva di sicurezza, ma tale esigenza avrebbe dovuto tradursi in un comportamento esplicito previsto dalla legge, vale a dire una proroga. Gli altri due documenti erano superati e uno dei due era addirittura scaricabile da internet. L'[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, non poteva vagliare la classificazione di sicurezza apposta dall'Amministrazione ai documenti: piuttosto, spetta all'[OSCURATO:PERSONA] l'esame del vincolo nei confronti dei cittadini, in presenza di asserita violazione. Secondo la Corte territoriale, il Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] non può essere qualificato come documento segreto - e quindi riservato - a prescindere dalla qualificazione formale del documento. L'interpretazione estensiva proposta dal Pubblico Ministero appellante non poteva essere accolta. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge. Come già sostenuto dal Pubblico Ministero appellante, occorre avere riguardo al contenuto dei documenti per valutare la sussistenza del vincolo di segretezza. La tesi di diritto sostenuta dalla Corte territoriale non può essere condivisa. poiché ciò che assume rilievo è la natura giuridica degli atti e il contenuto degli stessi. Gli atti trafugati erano relativi a modalità organizzative e funzionali degli organismi: atti di normazione secondaria regolati dall'art. 43 della legge istitutiva. Secondo il Procuratore generale, è fuorviante la questione dell'applicazione dell'art. 42, comma 5, legge 124 del 2007 poiché, per espresso dettato normativo (art. 43), la categoria degli atti ad efficacia normativa è soggetta ad una disciplina autonoma e speciale rispetto a quella prevista in via generale per i documenti e gli atti contemplati dall'art. 42. Non deve trovare applicazione, quindi, la periodica verifica sulla persistenza dell'interesse pubblico alla riservatezza dei documenti previsto dall'art. 42 cit. Il ricorrente conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1. L'interpretazione della norma dell'art. 42 della legge 124 del 2007 adottata dalle Corti di merito è, infatti, errata. Il comma 5 di tale articolo recita: "La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica". I due periodi descrivono due effetti giuridici del passaggio del tempo di natura differente: il primo periodo riguarda il passaggio da un vincolo di segretezza superiore a uno inferiore; il comma terzo, infatti, individua quattro classifiche di segretezza (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato), che l'Autorità che forma il documento appone (comma 2) per circoscrivere la conoscenza di informazioni e documenti ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali (comma 1). Il secondo periodo del comma 5, invece, descrive un fenomeno differente: il documento (si fa riferimento ai documenti alla luce della contestazione nei confronti dell'imputato: ma la classifica riguarda anche atti, notizie e cose) perde ogni "vincolo di classifica" (salvo proroga) e, quindi non fa più parte di quelli coperti dal segreto. 2. Le due sentenze di merito interpretano questa disciplina nel senso che, quando sul documento è apposto il vincolo di classifica di segretezza più "basso", quello di "riservato" (come i documenti oggetto dell'imputazione mossa nel presente processo), dopo cinque anni, in mancanza di proroga, viene meno ogni vincolo perché non esiste un "livello inferiore". Ma, a ben vedere, per i documenti con il vincolo "riservato", siffatta interpretazione rende privo di significato il secondo periodo del comma: che senso ha affermare che, dopo altri cinque anni, il documento perde ogni vincolo di classifica, se tale vincolo è già venuto meno cinque anni prima? Ma, appunto, si tratta di interpretazione che combina insieme due fenomeni differenti: tutti i documenti cui sono attribuite classifiche di sicurezza perdono ogni vincolo di classifica (in mancanza di proroghe) dieci anni dopo l'apposizione del vincolo (i cinque anni previsti dal primo periodo del quinto comma cui si sommano gli ulteriori cinque anni previsti dal secondo periodo). Quindi anche i documenti cui è stata apposta la classifica di segretezza di "riservato" (in mancanza di proroga) perdono il vincolo di classifica dopo dieci anni all'apposizione del vincolo; in mancanza di un livello inferiore, restano per dieci anni con il vincolo di "riservato". In definitiva, è errato affermare che il livello "inferiore" di "riservato" sia costituito dalla mancanza di ogni vincolo di classificazione: non si tratta di un livello "inferiore", ma di condizione differente del documento rispetto al segreto. 3. Alla luce di questa interpretazione, si impone una nuova valutazione della Corte di assise di appello di Roma, che si atterrà al principio di diritto in base al quale, ai sensi dell'art. 42, legge 124 del 2007, in mancanza di proroga, per i documenti cui è apposta la classifica di segretezza di "riservato", cessa ogni vincolo di classifica dieci anni dopo l'apposizione della classifica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appel