CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente , ORDINANZA sul ricorso 2638-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2485/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 6/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Napoli 6 luglio 2020, n. 2485 che, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha rigettato la domanda della ricorrente di declaratoria di inefficacia e/o nullità, per simulazione assoluta, dei due atti di compravendita della porzione di un piazzale stipulati il primo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il secondo tra quest'ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. L'intimata curatela del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.1414 c.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.", in quanto la Corte d'appello avrebbe "eluso" sia l'art. 1362 che l'art. 1363 c.c. nell'interpretare la scrittura privata del 19 maggio 2006, così erroneamente negando l'unitarietà dell'operazione simulata. Il ricorso è inammissibile. Viene infatti censurata l'interpretazione offerta dal giudice d'appello degli atti delle parti, ed in particolare della scrittura confezionata coevamente al primo trasferimento, interpretazione che spettava al giudice di merito e che, ove plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (ex multis, v. Cass. 16987/2018). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2021 n. 02638 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lore)nzo Orilia) P, A 1"/ /,/-n [OSCURATO:PERSONA]