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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 33145/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 2600-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1453 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1477/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1282/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.7.2014, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della sua pensione di reversibilità in conformità ai dettami di Corte cost. n. 495 del 1993 e sul presupposto che l'INPS avesse errato nel calcolo della perequazione automatica spettantegli ex art. 6, comma 50, di. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983); che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), per non avere la Corte di merito pronunciato sul proprio appello incidentale con cui era stata richiesta la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la sua decadenza con riguardo alle pretese economiche maturate anteriormente al 3.12.2006; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5 0, d.l. n. 463/1983, cit., per non avere la Corte territoriale ritenuto che la ricostituzione della pensione doveva essere effettuata «dalla decorrenza originaria con l'applicazione di tutte le perequazioni previste per garantire il trattamento minimo nel frattempo intervenute» (così il ricorso per cassazione, pag. 10);che il primo motivo è inammissibile per estraneità al decisum, non avendo i giudici di seconde cure reso alcuna pronuncia in punto di decadenza per avere correttamente ritenuto l'assorbimento dell'appello incidentale dell'odierno ricorrente a seguito dell'accoglimento dell'appello principale dell'INPS, che concerneva l'an della pretesa ricostituzione; che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che «il ricorso di primo grado difetta decisamente di chiarezza» (così la sentenza impugnata, pag. 4) e che, nella specie, risultava che l'INPS avesse applicato «sull'importo del rateo pensionistico a calcolo le percentuali di aumento, per perequazione automatica, previsti [sici per i trattamenti minimi» (ibid., pag. 6), hanno interpretato la domanda giudiziale nel senso che avesse ad oggetto «l'aumento del rateo pensionistico a calcolo nella misura corrispondente ad una somma che sia la percentuale di aumento calcolata sull'importo pensionistico corrispondente al trattamento minimo e non invece sull'importo pensionistico a calcolo» (ibid.); che, ciò posto, la censura di parte ricorrente risulta inammissibile per difetto di specificità, atteso che, per un verso, pur contestando che tale ultima domanda sia mai stata formulata in giudizio (così il ricorso per cassazione, pag. 10), il ricorso introduttivo del giudizio non risulta trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla doglianza un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte sia al momento reperibile, e che, per un altro verso, la statuizione dei giudici di merito 4 .-7 secondo cui l'INPS avrebbe correttamente applicato sull'importo del rateo pensionistico a calcolo le percentuali di aumento per perequazione automatica previste per i trattamenti minimi non risulta criticata in modo idoneo, non spiegandosi in che cosa avrebbe dovuto piuttosto consistere «l'applicazione di tutte le perequazioni previste per garantire il trattamento minimo nel frattempo intervenute» (così il ricorso per cassazione, pag. 10); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va pronunciato sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2600-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1453 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1477/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1282/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.7.2014, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della sua pensione di reversibilità in conformità ai dettami di Corte cost. n. 495 del 1993 e sul presupposto che l'INPS avesse errato nel calcolo della perequazione automatica spettantegli ex art. 6, comma 50, di. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983); che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), per non avere la Corte di merito pronunciato sul proprio appello incidentale con cui era stata richiesta la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la sua decadenza con riguardo alle pretese economiche maturate anteriormente al 3.12.2006; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5 0, d.l. n. 463/1983, cit., per non avere la Corte territoriale ritenuto che la ricostituzione della pensione doveva essere effettuata «dalla decorrenza originaria con l'applicazione di tutte le perequazioni previste per garantire il trattamento minimo nel frattempo intervenute» (così il ricorso per cassazione, pag. 10);che il primo motivo è inammissibile per estraneità al decisum, non avendo i giudici di seconde cure reso alcuna pronuncia in punto di decadenza per avere correttamente ritenuto l'assorbimento dell'appello incidentale dell'odierno ricorrente a seguito dell'accoglimento dell'appello principale dell'INPS, che concerneva l'an della pretesa ricostituzione; che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che «il ricorso di primo grado difetta decisamente di chiarezza» (così la sentenza impugnata, pag. 4) e che, nella specie, risultava che l'INPS avesse applicato «sull'importo del rateo pensionistico a calcolo le percentuali di aumento, per perequazione automatica, previsti [sici per i trattamenti minimi» (ibid., pag. 6), hanno interpretato la domanda giudiziale nel senso che avesse ad oggetto «l'aumento del rateo pensionistico a calcolo nella misura corrispondente ad una somma che sia la percentuale di aumento calcolata sull'importo pensionistico corrispondente al trattamento minimo e non invece sull'importo pensionistico a calcolo» (ibid.); che, ciò posto, la censura di parte ricorrente risulta inammissibile per difetto di specificità, atteso che, per un verso, pur contestando che tale ultima domanda sia mai stata formulata in giudizio (così il ricorso per cassazione, pag. 10), il ricorso introduttivo del giudizio non risulta trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla doglianza un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte sia al momento reperibile, e che, per un altro verso, la statuizione dei giudici di merito 4 .-7 secondo cui l'INPS avrebbe correttamente applicato sull'importo del rateo pensionistico a calcolo le percentuali di aumento per perequazione automatica previste per i trattamenti minimi non risulta criticata in modo idoneo, non spiegandosi in che cosa avrebbe dovuto piuttosto consistere «l'applicazione di tutte le perequazioni previste per garantire il trattamento minimo nel frattempo intervenute» (così il ricorso per cassazione, pag. 10); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va pronunciato sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del