CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 29/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava laliberazione anticipata già riconosciuta (225 giorni per i periodi dal 22/10/2019 al 21/4/2021 edal 22/102021 al 22/10/2022) a [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenza di condannaemessa nei suoi confronti dal Giudice per l’udienza preliminare di Bari in data 27/01/2023,definitiva il 19/11/2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto peril delitto non colposo di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestatogli con formula aperta “finoall’attualità”, quindi accertato sino alla data della sentenza di primo grado, sulla base delledichiarazioni di due collaboratori di giustizia i quali avevano riferito della permanenza delvincolo associativo sino al 2023.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 54 legge26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) perché il Tribunale di sorveglianza, avrebbe deciso, conmotivazione contraddittoria e manifestamente illogica ovvero apparente, sulla permanenzadel vicolo associativo dello [OSCURATO:PERSONA] sino al 2023, senza tenere conto che egli era detenuto giàdal 22 agosto 2019 e che i collaboratori di giustizia - i quali avevano attestato la permanenzadel vincolo associativo dello [OSCURATO:PERSONA] con il clan Strisciuglio - si erano dissociati negli anni2020 e 2021. Tale decisione sarebbe, peraltro, in contrasto con il principio di dirittogiurisprudenziale secondo cui, in tema di reato permanente contestato nella formacosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effettogiuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nellasentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisiaccurata degli elementi a sua disposizione.È stata depositata successivamente una sintetica memoria difensiva con cui, riportandosialle ragioni espresse a sostegno delle censure così come formulate nell’atto di gravame, siinsiste per il loro accoglimento.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità, pertanto, meritevole di un rigetto.2. Come già affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121,richiamata in ricorso, «in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta"aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalladata di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza dicondanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata deglielementi a sua disposizione. (Fattispecie relativa a richiesta di fungibilità della pena inflittaper reato associativo, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto che avevaritenuto cessata la permanenza con la pronuncia di primo grado, senza verificare in concretoquanto emerso nel giudizio di merito)». A tale principio di diritto deve esse aggiunto ilseguente, espresso da Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414, secondo cui «nei reatipermanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o a "consumazionein atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regolaprocessuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenzadi primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettandoall'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condottacriminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione dieventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. (Fattispecie relativa allapartecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui era necessarioindividuare il momento dell'eventuale cessazione dell'appartenenza degli imputati alsodalizio criminoso, in particolare nel caso di modifica "in pejus" del trattamentosanzionatorio a seguito di successione di leggi nel tempo)».Ancor più specificamente, in relazione alla fattispecie concreta, va considerato chequesta Corte ha anche affermato, con Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023,Rv. 284511, che «ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposocommesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reatooggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianzaesclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando altribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta.(Fattispecie in tema di condanna per associazione per delinquere, contestata conl'indicazione della sola data di cessazione)».3. Da ciò, emerge che l’ordinanza impugnata risulta essere immune dai vizi denunciatiavendo correttamente ed espressamente considerato, con motivazione logica e lineareaffatto scalfita dai motivi di ricorso, che la data di cessazione della condotta è stata valutatae confermata motivatamente dal giudice della cognizione, pur considerata la circostanza,ritenuta ininfluente alla luce della motivazione offerta dai giudici di merito, che i collaboratoridi giustizia - i quali avevano attestato la permanenza del vincolo associativo dello [OSCURATO:PERSONA] conil clan Strisciuglio - si erano dissociati negli anni 2020 e 2021, come invece evidenziato inricorso quale circostanza determinante.4. Dalle considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente