CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 30 dicembre 2021, il tribunale della libertà di Foggia, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 29 novembre 2011. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Quarticelli, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - mancanza ed illogicità della motivazione del decreto di convalida in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, violazione degli artt. 324, 354 e 355 cod.proc.pen. quanto al provvedimento di sequestro della somma di denaro di C 18.269,20 posto che dalla motivazione non emergeva né la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato né la natura dei beni da vincolare e la !oro relazione con l'ipotesi delittuosa essendo stato utilizzato un modulo prestampato con conseguente motivazione apparente; il tribunale del riesame inoltre non aveva adeguatamente spiegato la finalità probatoria perseguita attraverso la disposta misura; - insussistenza del fumus commissi delicti posto che l'ipotesi di riciclaggio era collegata esclusivamente al possesso di una somma di denaro senza che vi fosse stata alcuna attività v diretta ad ostacolare l'origine delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero correttamente la prima doglianza proposta denuncia che a fronte di un provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro sia il decreto di sequestro che l'ordinanza del tribunale del riesame omettevano di indicare le specifiche esigenze probatorie alle quali sarebbe finalizzato il vincolo; ed in particolare il provvedimento impugnato faceva riferimento ad argomenti specifici, quali la presenza di precedenti penali a carico dell'indagato ed il suo collegamento con ambienti criminali, che paiono congrui rispetto ad altro tipo di sequestro, quello preventivo impeditivo od a fini di confisca di cui all'art. 321 cod.proc.pen. ma non anche in relazione al provvedimento emesso ex artt. 253 e segg. cod.proc.pen.. In tema di sequestro di denaro questa Corte di cassazione ha affermato che il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti. (Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Rv. 270487 - 01); e si è anche sostenuto come il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente il corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, modulata in ragione della progressione processuale e della particolarità del bene sequestrato, con riferimento al suo collegamento con il reato. (Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv. 268724 01). Nel caso in esame tale motivazione appare del tutto assertiva al punto della mera apparenza non essendo in alcun modo specificato il fine perseguito per l'accertamento dei fatti attraverso il provvedimento ablativo di quella somma contante ed essendosi anzi evidenziati aspetti relativi alla necessità della sottoposizione del denaro a vincolo quale oggetto di futura confisca. Inoltre, quanto alla contestazione del delitto di riciclaggio che si contesta con il secondo motivo, va ricordato come questa Corte di cassazione abbia anche recentemente ribadito che ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629 - 01). E nel caso in esame a fronte della contestazione del delitto di riciclaggio l'ordinanza impugnata manca della indicazione di qualsiasi tipologia del reato presupposto. Ala luce delle predette considerazioni, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Foggia sezione del riesame dei provvedimenti cautelari reali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Foggia competente ai sensi dell'art. 324 CO. 5 cod.proc.pen. Roma, 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 411•I D4 t [OSCURATO:PERSONA] o i , i è IL PRESIDENTE