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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 22019/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25416/2017 TRA [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres.

P.t.,elett.te domic. [OSCURATO:PERSONA], presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 515/17, depositata il 24.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; -2- RILEVATO Con citazione del 2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. s . n . c . convenne inn anzi al Tribunale di Catania l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Catania, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 26.133,50, o in subordine quella di euro 16.742,25, a titoli di remunerazione delle opere eseguite, nell’ambito dell’appalto stipulato il 13.9.02, avente ad oggetto opere di manutenzione ordinaria delle aree a verde presso l’azienda ospedaliera- che a vrebbero dovuto concludersi entro 18 mesi o, comunque, al raggiungimento dell’importo contrattuale (cd. contratto aperto)- eccedenti il costo originariamente fissato.

L’attrice assumeva altresì che, a fronte di un credito residuo di euro 370,31 contabilizzato dal direttore dei lavori, non aveva accettato il conto finale, iscrivendoriserva sulla quale lo stesso direttore dei lavoriaveva espresso parere favorevole in calce al registro di contabilità, riconoscendo come dovuta la ulteriore somma dieuro 16.742,25.

Si costituì l’Azienda ospedaliera eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 17.11.11, il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, condannò la convenuta al pagamento della somma di euro 16.742,25, ritenendo la domanda correttamente fondata sull’art. 154 d.p.r. n. 544/99 da ciò discendendo che la normativa applicabile non era quella degli appalti pubblici, ma quella derogatoria e speciale prevista dal predetto articolo in virtù del quale, al ricorrere di determinati presupposti, l’autorizzazione della stazione appaltante non era necessaria, essendo facoltà del RUP autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’originario importo e comunque non superiore a200 mila euro. -3- Con sentenza del 24.3.17, la Corte territoriale accolse l’appello dell’Azienda ospedaliera, osservando che: premesso che il contratto in esame rientrava nell’ambito della fattispecie del predetto art. 154, l’art. 8 del capitolato speciale d’appalto- costituente parte integrante del contratto in questione- richiamava l’art. 25 l. n. 109/94, in tema di applicabilità della normativa generale in materia di appalto pubblico, che contemplava l’ammissibilità delle varianti in corso d’opera solo nei casi tassativamente stabiliti dalla stessa norma nei quali non rientravano le modificazioni apportate dall’appaltatore; inoltre, tali modificazioni non rientravano neppure nel terzo commadello stesso art. 25, ripreso dal secondo comma dell’art. 8 del capitolato-poiché riferito ad interventi direttamente disposti dal direttore dei lavoriche, previa compensazione delle variazioni in risparmio con quelle in eccedenza, non comportavano alcun aumento dell’originario importo contrattuale, superando di molto il limite del 5%- né esse erano “motivate da esigenze obiettive derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto”; non era stato rispettato altresì l’art. 134 d.p.r. n. 544/99 - normativa regolamentare d’attuazione del citato art. 25- dato che le varianti avrebbero dovuto essere approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante; peraltro, l’autorizzazione del RUP era intervenuta a due anni di distanza dal compimento dei lavori in questione; pertanto, l’inosservanza del suddetto art. 134 comportava l’impossibilità di pagare i lavori non autorizzati; non sussistevano neppure i presupposti dell’arricchimento senza causa, in quanto, in mancanza dell’autorizzazione dell’appaltante, e trattandosi di lavori aggiuntivi eseguiti per iniziativa unilaterale dell’appaltatore, emergeva un arricchimento “imposto” all’ente appaltante, non legittimante l’accoglimento della domanda subordinata. -4- [OSCURATO:SOCIETA]ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.L’azienda ospedaliera resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello ritenuto che i lavori aggiunti fossero stati eseguiti per iniziativa unilaterale della ricorrente, mentre invece essi risultavano autorizzati dal direttore dei lavori nonché RUP - che ne avev a dunque riconosciuto l’utilità, apparendo altresì evidente che tali lavori avessero arricchito l’azienda.

Il motivo èinfondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità-in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra- contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all.

F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate (Cass., n. 29988/2020).

Va altresì osservato che i l riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la -5- considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd.

"arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Cass., SU, n. 10798/15; n. 11209/19).

Nel caso concreto, premessa l’applicabilità della normativa generale in tema di appalti pubblici in ragione del richiamo all’art. 25 l. n. 109/94, non sussistono i presupposti indicati dalla citata giurisprudenza per la sussistenza dei presupposti dell’arricchimento senza causa, in quanto l’autorizzazione del direttore dei lavori, emessa dopo l’esecuzione dei lavori in questione, non equivale al riconoscimento dell’utilità o dell’arricchimento da parte dell’ente appaltante, in mancanza dell’intervento dell’organo decisionale, considerando altresì il limite massimo di spesa.

Pertanto, considerato che le opere aggiuntive sono state eseguite in violazione di uno specifico precetto normativo, a tale riguardo questa Corte ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 342 della legge 2248, all.

F), del 1865, secondo cui, perle variazioni non richieste, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumentodi prezzo o indennità.

Tale disposizione ha inteso espressamente escludere qualunque "indennità" in aggiunta all'esclusione di qualsiasi diritto ad un indennizzo, sia in forza delle eventuali addizioni con materiali propri su fondo altrui, sia sulla base dell'azione generale di arricchimento,o sia per altro titolo.

E' stato quindi affermato che "all'appaltatore che abbia posto in essere variantiarbitrarie, l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. non compete non già perl'inammissibilità dell'actio de in rem verso -6- nei confronti della Pubblica amministrazione, ma per l'assorbente ragione della vigenza di un precetto legislativoche lo escludeva in modo espresso all'epoca dei lavori in esame" (Cass., n. 15937/17; n. 12681/04; Cass., 23 febbraio 1996, n. 1443).

Nella specie, la pretesa del ricorrente è fondata unicamente sull’autorizzazione successiva del direttore dei lavori, sicché va esclusa la sussistenza dei presupposti dell’azione in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% qual e rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25416/2017 TRA [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. P.t.,elett.te domic. [OSCURATO:PERSONA], presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 515/17, depositata il 24.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; -2- RILEVATO Con citazione del 2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. s . n . c . convenne inn anzi al Tribunale di Catania l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Catania, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 26.133,50, o in subordine quella di euro 16.742,25, a titoli di remunerazione delle opere eseguite, nell’ambito dell’appalto stipulato il 13.9.02, avente ad oggetto opere di manutenzione ordinaria delle aree a verde presso l’azienda ospedaliera- che a vrebbero dovuto concludersi entro 18 mesi o, comunque, al raggiungimento dell’importo contrattuale (cd. contratto aperto)- eccedenti il costo originariamente fissato. L’attrice assumeva altresì che, a fronte di un credito residuo di euro 370,31 contabilizzato dal direttore dei lavori, non aveva accettato il conto finale, iscrivendoriserva sulla quale lo stesso direttore dei lavoriaveva espresso parere favorevole in calce al registro di contabilità, riconoscendo come dovuta la ulteriore somma dieuro 16.742,25. Si costituì l’Azienda ospedaliera eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della domanda. Con sentenza del 17.11.11, il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, condannò la convenuta al pagamento della somma di euro 16.742,25, ritenendo la domanda correttamente fondata sull’art. 154 d.p.r. n. 544/99 da ciò discendendo che la normativa applicabile non era quella degli appalti pubblici, ma quella derogatoria e speciale prevista dal predetto articolo in virtù del quale, al ricorrere di determinati presupposti, l’autorizzazione della stazione appaltante non era necessaria, essendo facoltà del RUP autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’originario importo e comunque non superiore a200 mila euro. -3- Con sentenza del 24.3.17, la Corte territoriale accolse l’appello dell’Azienda ospedaliera, osservando che: premesso che il contratto in esame rientrava nell’ambito della fattispecie del predetto art. 154, l’art. 8 del capitolato speciale d’appalto- costituente parte integrante del contratto in questione- richiamava l’art. 25 l. n. 109/94, in tema di applicabilità della normativa generale in materia di appalto pubblico, che contemplava l’ammissibilità delle varianti in corso d’opera solo nei casi tassativamente stabiliti dalla stessa norma nei quali non rientravano le modificazioni apportate dall’appaltatore; inoltre, tali modificazioni non rientravano neppure nel terzo commadello stesso art. 25, ripreso dal secondo comma dell’art. 8 del capitolato-poiché riferito ad interventi direttamente disposti dal direttore dei lavoriche, previa compensazione delle variazioni in risparmio con quelle in eccedenza, non comportavano alcun aumento dell’originario importo contrattuale, superando di molto il limite del 5%- né esse erano “motivate da esigenze obiettive derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto”; non era stato rispettato altresì l’art. 134 d.p.r. n. 544/99 - normativa regolamentare d’attuazione del citato art. 25- dato che le varianti avrebbero dovuto essere approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante; peraltro, l’autorizzazione del RUP era intervenuta a due anni di distanza dal compimento dei lavori in questione; pertanto, l’inosservanza del suddetto art. 134 comportava l’impossibilità di pagare i lavori non autorizzati; non sussistevano neppure i presupposti dell’arricchimento senza causa, in quanto, in mancanza dell’autorizzazione dell’appaltante, e trattandosi di lavori aggiuntivi eseguiti per iniziativa unilaterale dell’appaltatore, emergeva un arricchimento “imposto” all’ente appaltante, non legittimante l’accoglimento della domanda subordinata. -4- [OSCURATO:SOCIETA]ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.L’azienda ospedaliera resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello ritenuto che i lavori aggiunti fossero stati eseguiti per iniziativa unilaterale della ricorrente, mentre invece essi risultavano autorizzati dal direttore dei lavori nonché RUP - che ne avev a dunque riconosciuto l’utilità, apparendo altresì evidente che tali lavori avessero arricchito l’azienda. Il motivo èinfondato. Secondo l’orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità-in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra- contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate (Cass., n. 29988/2020). Va altresì osservato che i l riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la -5- considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Cass., SU, n. 10798/15; n. 11209/19). Nel caso concreto, premessa l’applicabilità della normativa generale in tema di appalti pubblici in ragione del richiamo all’art. 25 l. n. 109/94, non sussistono i presupposti indicati dalla citata giurisprudenza per la sussistenza dei presupposti dell’arricchimento senza causa, in quanto l’autorizzazione del direttore dei lavori, emessa dopo l’esecuzione dei lavori in questione, non equivale al riconoscimento dell’utilità o dell’arricchimento da parte dell’ente appaltante, in mancanza dell’intervento dell’organo decisionale, considerando altresì il limite massimo di spesa. Pertanto, considerato che le opere aggiuntive sono state eseguite in violazione di uno specifico precetto normativo, a tale riguardo questa Corte ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 342 della legge 2248, all. F), del 1865, secondo cui, perle variazioni non richieste, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumentodi prezzo o indennità. Tale disposizione ha inteso espressamente escludere qualunque "indennità" in aggiunta all'esclusione di qualsiasi diritto ad un indennizzo, sia in forza delle eventuali addizioni con materiali propri su fondo altrui, sia sulla base dell'azione generale di arricchimento,o sia per altro titolo. E' stato quindi affermato che "all'appaltatore che abbia posto in essere variantiarbitrarie, l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. non compete non già perl'inammissibilità dell'actio de in rem verso -6- nei confronti della Pubblica amministrazione, ma per l'assorbente ragione della vigenza di un precetto legislativoche lo escludeva in modo espresso all'epoca dei lavori in esame" (Cass., n. 15937/17; n. 12681/04; Cass., 23 febbraio 1996, n. 1443). Nella specie, la pretesa del ricorrente è fondata unicamente sull’autorizzazione successiva del direttore dei lavori, sicché va esclusa la sussistenza dei presupposti dell’azione in esame. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% qual e rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulter
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