CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 47137 del 2 ottobre 2019 la Corte di cassazione - per la seconda volta - annullava con rinvio la sentenza del 2 novembre 2017 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo ak) e di sopravvenuta prescrizione per gli episodi di cessione di droga di cui al capo al), rilevandone l'omessa pronuncia circa la qualificazione giuridica e la eventuale prescrizione di tre residue condotte di detenzione e spaccio di droga risalenti al 30 agosto e al 4 settembre 2000, con la conseguente rideterminazione della pena in aumento per la continuazione rispetto a quella definitivamente inflitta per il delitto associativo. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, ritenuta la configurabilità nei tre residui reati fine della ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, rideterminando la pena nella misura già fissata per il delitto associativo in anni 4 e mesi 8 di reclusione, oltre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato dell'imputato; - all'automatica e incostituzionale applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa di anni cinque e non secondo un criterio graduale correlato alla concreta gravità del reato; - alla I omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento nel merito e non per prescrizione in ordine alle condotte residuali di spaccio di droga sub ak). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e per taluni versi affetto da aspecificità. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato dell'imputato, appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), per la quale, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. 2 2-'e proc. pen. presso il difensore di fiducia è di ordine generale a regime intermedio, ma resta priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Trattasi dunque di nullità di ordine generale a regime intermedio, che resta sanata dalla mancata, tempestiva deduzione della stessa da parte del difensore, presente - come nella specie - nel relativo giudizio. 3. Quanto alla censura di omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle condizioni per il proscioglimento nel merito, prima ancora della pronuncia dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione in ordine alle condotte residuali di detenzione e spaccio di droga sub ak), la difesa del ricorrente non considera affatto la portata e i limiti del perimetro devolutivo assegnato dalla Suprema Corte al giudice di rinvio, laddove l'ennesimo annullamento era circoscritto alla rivalutazione dell'esclusivo tema della qualificazione giuridica di condotte criminose definitivamente ritenute in fatto come penalmente rilevanti e ascrivibili all'imputato. 4. Manifestamente infondato e privo di rilevanza appare infine il dubbio di costituzionalità degli artt. 28 e 29 cod. pen., nella parte in cui prevedono che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sotto il profilo dell'asserito automatismo della prescrizione indipendentemente dalla concreta gravità dei reati. Invero, il criterio relazionale - di rilievo costituzionale - della proporzionalità della sanzione accessoria rispetto alla natura e alla gravità della condotta criminosa risulta non solo munito di coerenza sistematica nella astratta previsione della norma censurata, ma altresì correttamente applicato nella specie. Non può seriamente dubitarsi che la durata quinquennale della pena accessoria risulti, nel caso in esame, proporzionata alla obiettiva gravità di fatti (la partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico), il cui accertamento da parte del giudice penale ha comportato la condanna dell'imputato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]