Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24648/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/11/2021 della CORTE APPIELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/svdite le conclusioni del PG udito yiffensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Messina, in data 29.11.2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato il decreto del 30.12.2019, emesso dal Tribunale della medesima città, che aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni. 2.Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Caporlingua, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello compente ex. art. 175 disp. att. cod. proc. pen. . 2.1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per essere il decreto in questione viziato in ordine al riconoscimento dei requisiti di pericolosità di cui alla disposizione citata; sia nel decreto emesso dal Tribunale prima, che in quello della Corte di appello poi, si assiste alla mala gesti° dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, affinché possa ritenersi che il proposto sia pericoloso socialmente ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 159/2011, i suoi redditi devono provenire da attività delittuose realizzate in un significativo arco temporale della propria vita.

In proposito, si censura la Corte di Appello per avere condiviso il giudizio del primo giudice che fonda la propria decisione sulla circostanza che il ricorrente aveva riportato tre condanne in primo grado per il reato ex. art. 73 D.P.R. 309/1990, una per la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, e sul fatto che risultava pendente un procedimento per i reati ex artt. 337, 341 bis c.p. e 73 D.P.R. 309/1990, per condotte, tutte, realizzate nell'arco di un anno dal dicembre 2016 al dicembre 2017, nonché sulla intervenuta condanna dello stesso per il reato di furto aggravato di un computer risalente al 2010; ciò senza considerare, come già eccepito in appello, che il ricorrente veniva assolto dalla Corte di appello di Messina dal reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990.

Si lamenta, inoltre, che il giudizio formulato dalla Corte territoriale appare frutto dell'omesso accertamento circa il tempo in cui le suddette condotte abbiano raggiunto consistenza ed abitualità.

Anzitutto si è conferita valenza alla mera pendenza di un procedimento per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis c.p. e 73, per i quali, tuttavia, non è intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale, sicchè da esso non è possibile enucleare la sussistenza degli elementi di fatto suscettibili di integrare il presupposto dell'accertamento in argomento (ovvero l'abitualità della commissione di delitti, attraverso gli indici rivelatori del fatto illecito sia nella sua materialità che nella sua dimensione temporale).

Così come dedotto in appello, la Corte territoriale omette altresì di valutare i reati oggetto delle due condanne riportate dal ricorrente per l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, oltre che quello di favoreggiamento dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente del fratello.

In aggiunta, si rileva altresì che alcun accertamento patrimoniale rigoroso è stato compiuto, dal Tribunale prima e dalla Corte poi, al fine di stabilire l'entità del patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente, il suo tenore di vita e i profitti di cui si sostanzia il reddito sicchè deve ritenersi errata in punto di diritto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il compimento di detti reati e la frequentazione di soggetti pregiudicati fino al 2017 (periodo in cui sono state realizzate dal predetto le condotte criminose), facciano del Caporlingua un soggetto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sanità pubblica e da cui "trae tutt'ora, almeno in parte" i mezzi di sostentamento, mantenendo un dignitoso stile di vita.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen..

La Corte territoriale, contrariamente alla costituzionalmente orientata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il nequisito della pericolosità deve ritenersi integrato una volta verificato, da un lato, il compimento da parte del proposto di reati che mettano in pericolo l'integrità fisica e morale o l'ordine pubblico e, dall'altro, se detti reati siano compiuti "deditamente" in un significativo arco temporale, si limita a constatare solamente la circostanza che il ricorrente ha riportato condanne per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, senza accertare la sussistenza dei parametro della "dedizione".

Poiché nel caso di specie si è di fronte a tre ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti compiute nell'arco di un anno, non può ritenersi integrato il requisito della assiduità e della dedizione all'attività criminosa.

La Corte di appello al riguardo non ha compiuto valutazione alcuna e, con motivazione apodittica, frutto del travisamento degli elementi su cui viene fondata la proposta di applicazione della misura, affermando come "plurime" le tre detenzioni di sostanza stupefacente ai fini della cessione, valuta le condotte poste in essere dal Caporlingua come idonee a mettere in pericolo la salute pubblica, nonostante siano state compiute, con soluzione di continuità, nell'arco di un anno.

Parimenti da censura, è il punto in cui la Corte territoriale, analogamente, ritiene il ricorrente soggetto dedito a compiere reati che offendono la sicurezza pubblica, solo sulla base del fatto che lo stesso ha commesso nel 2009 e nel 2010 reati contro il patrimonio.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'inquadramento del proposto nelle categorie criminologiche di cui all'art. 1 lett. b) e c) D.Igs. n. 159/2011 in virtù dell'apprezzamento di fatti di modesta offensività, alcuni dei quali neppure accertati definitivamente in sede penale, rappresentando, altresì, le carenze valutative e motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, e, in particolare, il travisamento degli elementi probatori da parte della Corte territoriale.

Ebbene, deve, innanzitutto, ricordarsi che, in materia prevenzionale, il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per violazione di legge, con ciò dovendosi intendere la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali (S.U. 28-1- 2004, n. 5876, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua), laddove, nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente espresso l'iter logico-argomentativo su cui riposa la decisione, basato su elementi di fatto sintomatici, nell'ottica prognostica che è propria del giudizio di prevenzione, della pericolosità sociale del proposto, come tale sicuramente immune da censure di diritto, le sole rilevanti nella presente sede, per come sopra ricordato.

Il ricorso è, dunque, inammissibile sia in ragione della sua genericità sia perchè i giudici di merito hanno chiaramente identificato gli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale che ha dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione, compiendo una valutazione complessiva delle esperienze criminali, più recenti e pregresse, del proposto e non hanno mancato di indicare le modalità di esecuzione del reato allorquando esso non risultava accertato con sentenza definitiva, così nel caso dell'ultimo reato in materia di stupefacenti che sarebbe stato addirittura posto in essere mentre si trovava agli arresti domiciliari per un altro reato (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) .

La Corte territoriale ha, in particolare, confermato il provvedimento impugnato, ritenendo dimostrata la pericolosità sociale del prevenuto mediante il richiamo dei procedimenti penali, definitivi e pendenti nei suoi confronti, riconducibili a delitti contro il patrimonio (furto) commessi tra il 2009 e il 2016/2017, anni cui risale anche la commissione di delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché l'accertata frequentazione di soggetti pregiudicati; condotte delittuose ritenute sicuramente lucrose, i cui profitti, stante la contestuale mancanza di una continuativa attività lavorativa, avevano costituito l'unico reddito del proposto o comunque una componente di esso.

Tale valutazione deve ritenersi compiutamente espressa di là del riferimento al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 rispetto al quale la Corte territoriale, secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente ed è dato leggere nel provvedimento dalla medesima emesso, dava, comunque, atto dell'intervenuta assoluzione, indicando, tra l'altro, come fossero in ogni caso evincibili elementi che confermavano la contiguità del proposto al gruppo criminale.

In altri termini deve ritenersi che il giudizio di pericolosità sia stato confermato sulla base di plurimi elementi tratti innanzitutto dalle pronunce irrevocabili di condanna per reati - quali il furto e la detenzione/spaccio di sostanza stupefacente - che danno compiutamente conto delle attività illecite commesse da ricorrente fino ad epoca non lontana dalla proposta e su di essi si fonda, in buona sostanza, l'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi ex art. 1 lett. b) e c) dlgs. 159/2011, stante il periodo significativo in cui lo stesso si era dedicato ad attività delittuosa, non solo foriera di lucro ma anche in particolare quella afferente il settore della droga - suscettibile di mettere in pericolo la sanità pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso del Caporlingua risulta inammissibile, non potendo certo affermarsi l'assenza fisica della motivazione o la presenza di una motivazione esclusivamente apparente. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/11/2021 della CORTE APPIELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/svdite le conclusioni del PG udito yiffensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Messina, in data 29.11.2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato il decreto del 30.12.2019, emesso dal Tribunale della medesima città, che aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni. 2.Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Caporlingua, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello compente ex. art. 175 disp. att. cod. proc. pen. . 2.1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per essere il decreto in questione viziato in ordine al riconoscimento dei requisiti di pericolosità di cui alla disposizione citata; sia nel decreto emesso dal Tribunale prima, che in quello della Corte di appello poi, si assiste alla mala gesti° dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, affinché possa ritenersi che il proposto sia pericoloso socialmente ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 159/2011, i suoi redditi devono provenire da attività delittuose realizzate in un significativo arco temporale della propria vita. In proposito, si censura la Corte di Appello per avere condiviso il giudizio del primo giudice che fonda la propria decisione sulla circostanza che il ricorrente aveva riportato tre condanne in primo grado per il reato ex. art. 73 D.P.R. 309/1990, una per la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, e sul fatto che risultava pendente un procedimento per i reati ex artt. 337, 341 bis c.p. e 73 D.P.R. 309/1990, per condotte, tutte, realizzate nell'arco di un anno dal dicembre 2016 al dicembre 2017, nonché sulla intervenuta condanna dello stesso per il reato di furto aggravato di un computer risalente al 2010; ciò senza considerare, come già eccepito in appello, che il ricorrente veniva assolto dalla Corte di appello di Messina dal reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990. Si lamenta, inoltre, che il giudizio formulato dalla Corte territoriale appare frutto dell'omesso accertamento circa il tempo in cui le suddette condotte abbiano raggiunto consistenza ed abitualità. Anzitutto si è conferita valenza alla mera pendenza di un procedimento per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis c.p. e 73, per i quali, tuttavia, non è intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale, sicchè da esso non è possibile enucleare la sussistenza degli elementi di fatto suscettibili di integrare il presupposto dell'accertamento in argomento (ovvero l'abitualità della commissione di delitti, attraverso gli indici rivelatori del fatto illecito sia nella sua materialità che nella sua dimensione temporale). Così come dedotto in appello, la Corte territoriale omette altresì di valutare i reati oggetto delle due condanne riportate dal ricorrente per l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, oltre che quello di favoreggiamento dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente del fratello. In aggiunta, si rileva altresì che alcun accertamento patrimoniale rigoroso è stato compiuto, dal Tribunale prima e dalla Corte poi, al fine di stabilire l'entità del patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente, il suo tenore di vita e i profitti di cui si sostanzia il reddito sicchè deve ritenersi errata in punto di diritto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il compimento di detti reati e la frequentazione di soggetti pregiudicati fino al 2017 (periodo in cui sono state realizzate dal predetto le condotte criminose), facciano del Caporlingua un soggetto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sanità pubblica e da cui "trae tutt'ora, almeno in parte" i mezzi di sostentamento, mantenendo un dignitoso stile di vita. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. La Corte territoriale, contrariamente alla costituzionalmente orientata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il nequisito della pericolosità deve ritenersi integrato una volta verificato, da un lato, il compimento da parte del proposto di reati che mettano in pericolo l'integrità fisica e morale o l'ordine pubblico e, dall'altro, se detti reati siano compiuti "deditamente" in un significativo arco temporale, si limita a constatare solamente la circostanza che il ricorrente ha riportato condanne per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, senza accertare la sussistenza dei parametro della "dedizione". Poiché nel caso di specie si è di fronte a tre ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti compiute nell'arco di un anno, non può ritenersi integrato il requisito della assiduità e della dedizione all'attività criminosa. La Corte di appello al riguardo non ha compiuto valutazione alcuna e, con motivazione apodittica, frutto del travisamento degli elementi su cui viene fondata la proposta di applicazione della misura, affermando come "plurime" le tre detenzioni di sostanza stupefacente ai fini della cessione, valuta le condotte poste in essere dal Caporlingua come idonee a mettere in pericolo la salute pubblica, nonostante siano state compiute, con soluzione di continuità, nell'arco di un anno. Parimenti da censura, è il punto in cui la Corte territoriale, analogamente, ritiene il ricorrente soggetto dedito a compiere reati che offendono la sicurezza pubblica, solo sulla base del fatto che lo stesso ha commesso nel 2009 e nel 2010 reati contro il patrimonio.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'inquadramento del proposto nelle categorie criminologiche di cui all'art. 1 lett. b) e c) D.Igs. n. 159/2011 in virtù dell'apprezzamento di fatti di modesta offensività, alcuni dei quali neppure accertati definitivamente in sede penale, rappresentando, altresì, le carenze valutative e motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, e, in particolare, il travisamento degli elementi probatori da parte della Corte territoriale. Ebbene, deve, innanzitutto, ricordarsi che, in materia prevenzionale, il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per violazione di legge, con ciò dovendosi intendere la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali (S.U. 28-1- 2004, n. 5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua), laddove, nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente espresso l'iter logico-argomentativo su cui riposa la decisione, basato su elementi di fatto sintomatici, nell'ottica prognostica che è propria del giudizio di prevenzione, della pericolosità sociale del proposto, come tale sicuramente immune da censure di diritto, le sole rilevanti nella presente sede, per come sopra ricordato. Il ricorso è, dunque, inammissibile sia in ragione della sua genericità sia perchè i giudici di merito hanno chiaramente identificato gli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale che ha dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione, compiendo una valutazione complessiva delle esperienze criminali, più recenti e pregresse, del proposto e non hanno mancato di indicare le modalità di esecuzione del reato allorquando esso non risultava accertato con sentenza definitiva, così nel caso dell'ultimo reato in materia di stupefacenti che sarebbe stato addirittura posto in essere mentre si trovava agli arresti domiciliari per un altro reato (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) . La Corte territoriale ha, in particolare, confermato il provvedimento impugnato, ritenendo dimostrata la pericolosità sociale del prevenuto mediante il richiamo dei procedimenti penali, definitivi e pendenti nei suoi confronti, riconducibili a delitti contro il patrimonio (furto) commessi tra il 2009 e il 2016/2017, anni cui risale anche la commissione di delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché l'accertata frequentazione di soggetti pregiudicati; condotte delittuose ritenute sicuramente lucrose, i cui profitti, stante la contestuale mancanza di una continuativa attività lavorativa, avevano costituito l'unico reddito del proposto o comunque una componente di esso. Tale valutazione deve ritenersi compiutamente espressa di là del riferimento al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 rispetto al quale la Corte territoriale, secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente ed è dato leggere nel provvedimento dalla medesima emesso, dava, comunque, atto dell'intervenuta assoluzione, indicando, tra l'altro, come fossero in ogni caso evincibili elementi che confermavano la contiguità del proposto al gruppo criminale. In altri termini deve ritenersi che il giudizio di pericolosità sia stato confermato sulla base di plurimi elementi tratti innanzitutto dalle pronunce irrevocabili di condanna per reati - quali il furto e la detenzione/spaccio di sostanza stupefacente - che danno compiutamente conto delle attività illecite commesse da ricorrente fino ad epoca non lontana dalla proposta e su di essi si fonda, in buona sostanza, l'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi ex art. 1 lett. b) e c) dlgs. 159/2011, stante il periodo significativo in cui lo stesso si era dedicato ad attività delittuosa, non solo foriera di lucro ma anche in particolare quella afferente il settore della droga - suscettibile di mettere in pericolo la sanità pubblica. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso del Caporlingua risulta inammissibile, non potendo certo affermarsi l'assenza fisica della motivazione o la presenza di una motivazione esclusivamente apparente. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Decreto Cassazione n. 24648/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris