CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 19433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1970; avverso la ordinanza n. 131/21 della Corte di appello di Roma del 20 aprile 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 20 aprile 2021, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato penale presentata ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Roma in data 14 novembre 2019, divenuta definitiva il successivo 19 maggio 2020, con la quale lo stesso, processato in assenza, è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Avendo il ricorrente lamentato la irregolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte al Tribunale capitolino e, pertanto, la legittimità della definizione del processo nella sua assenza, la Corte territoriale romana ha osservato che agli atti era emerso che l'Antonucci, in occasione del suo primo contatto con le indagini aventi ad oggetto il reato per il quale è stato poi condannato, aveva eletto (rectius: dichiarato) domicilio presso la propria residenza anagrafica ed aveva ritenuto di non nominare un difensore fiduciario, conservando, pertanto, la nomina del difensore di ufficio. Ha, altresì, rilevato la Corte che l'imputato non ha né preso contatti con tale difensore né ha comunicato la circostanza che si era allontanato dalla residenza anagrafica, da lui indicata come domicilio per la notificazione degli atti successivi, essendosi trasferito altrove. Sulla base di tali premesse la Corte capitolina, ritenuto che la ignoranza della pendenza del processo da parte dell'istante non poteva definirsi incolpevole, ha, pertanto, rigettato la richiesta di rescissione del giudicato. A tali considerazioni la Corte ha altresì aggiunto il dato che in ogni caso la vocatio in ius riferita all'Antonucci era stata spedita presso il suo domicilio dichiarato ove la stessa era stata regolarmente ricevuta dalla madre di lui, soggetto legittimato a tale atto in quanto dichiaratosi convivente con il destinatario dell'atto. Ritenuto, pertanto, che il richiedente sia venuto meno ai suoi doveri di diligenza informativa, la Corte ha ritenuta non fondata la sua richiesta. Ha interposto ricorso per cassazione l'Antonucci, assistito dal suo legale di fiducia, lamentando sia la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nella quale sarebbe incorsa la Corte romana che il vizio di motivazione della ordinanza dalla medesima emessa; ha in primo luogo rilevato il ricorrente che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che, sebbene allo stesso era stato 0-12 assegnato un difensore di ufficio, quest'ultimo si era del tutto disinteressato del procedimento, omettendo sia di prendere contatto con l'assistito sia di presenziare alle udienze del processo celebrato nei suoi confronti; da ciò la attuale difesa del ricorrente ha fatto discendere la inconferenza della accusa di scarsa diligenza mossa a carico dell'Antonucci per non avere preso lui contatti con il predetto difensore fiduciario, non avendo questo prestato alcuna attività difensiva in suo favore. Ha ancora rilevato il ricorrente come nella ordinanza impugnata sia stato valorizzato il fatto che il ricorrente non avesse comunicato la variazione di domicilio come fattore comportante un giudizio di negligenza a suo carico, sebbene la giurisprudenza della Corte abbia escluso che la ignoranza della pendenza del giudizio, laddove generata non dalla deliberata intenzione di sottrarsi alla informazione ma ad una mera negligenza, sia fattore tale da non consentire l'accesso alla rescissione del giudicato. Infine il ricorrente ha segnalato la irrilevanza dell'awenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mani della madre dell'istante, considerato che questa, peraltro anziana, non si è resa conto della importanza dell'atto da lei ricevuto a non ne ha dato, perciò, informazione al figlio; d'altra parte la giurisprudenza della Corte ha osservato come la eventuale conoscenza legale dell'atto per effetto dei meccanismi dio notificazione, non è fatto che possa incidere sulla effettiva conoscenza del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Collegio che l'istituto della rescissione del giudicato, azionato dal ricorrente, costituisce il mezzo attraverso il quale il soggetto che abbia subito un processo in absentia in esito al quale egli sia stato condannato ovvero sia stato sottoposto ad una misura di sicurezza, può, ove riesca a provare che la sua assenza dal giudizio non sia stata dovuta a sua trascuratezza ma alla incolpevole ignoranza della pendenza del processo, ottenere che lo stesso, previa revoca della sentenza in tal modo già pronunziata, sia nuovamente celebrato. Momento centrale della valutazione che deve essere operata dall'organo giudiziario competente per l'esame delle istanze di rescissione del giudicato, cioè dalla Corte di appello nel cui distretto è ubicato l'ufficio giudiziario che ha emesso la decisione oggetto della possibile rescissione, è, pertanto, costituito dall'esame delle ragioni che hanno condotto il condannato ovvero il soggetto sottoposto alla misura di sicurezza a non prendere parte al process'o, cioè dalla verifica se questi era o meno incolpevolmente ignaro della pendenza di quello. Va detto che nella specie, per come la Corte di appello di Roma ha precisato, senza che al riguardo sia intervenuta una qualche efficace contestazione da parte del ricorrente, il decreto con il quale era stato disposto il giudizio a carico dell'attuale ricorrente è stato notificato al medesimo, nessuno essendo stato trovato dall'Ufficiale giudiziario recatosi presso il domicilio da quello eletto, tramite deposito del decreto presso la Casa comunale; dell'avvenuto deposito di tale atto era stato dato avviso all'Antonucci nei modi previsti dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. e la relativa comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata all'imputato presso il detto domicilio eletto, è stata ricevuta dalla madre del medesimo. Ha, il ricorrente eccepito che alla data della ricezione della predetta raccomandata non era, però, più convivente con la madre, sebbene egli stesso riconosca che di tale mutamento non aveva dato alcuna comunicazione alla autorità procedente, essendosi trasferito presso altra abitazione; ha, peraltro, aggiunto che la detta genitrice non lo aveva informato della ricezione della citata comunicazione di avvenuto deposito dell'atto. Ha, infine, riportato il ricorrente che nel giudizio in questione egli è stato difesa da un avvocato di ufficio, il quale si è disinteressato della sua difesa, non ha mai inteso instaurare con lui alcun rapporto né ha presenziato ad alcuna udienza del processo celebrato a suo carico. Queste essendo le risultanze in atti, rileva il Collegio che - sebbene in passato questa stessa Corte abbia pur ritenuto, con riguardo ad un'ipotesi di rescissione del giudicato, che l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non è esclusa dall'avvenuta notificazione a persona diversa dall'amputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 ottobre 2019, n. 43140) - la applicazione incondizionata di un tale principio, espressamente richiesta da parte del ricorrente, costituirebbe il frutto di un errore interpretativo.Come, infatti, la norma che detta la disciplina fondamentale dell'istituto processuale in questione prevede, ciò che conta, ai fini del positivo accesso all'istituto della rescissione del giudicato/ non è tanto la pura e semplice mancanza di una conoscenza effettiva del processo, da cui, per effetto a cascata, è derivata la mancata partecipazione ad esso dell'imputato, ma ciò che rileva è la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", per tale dovendosi intendere quella ignoranza che non sia derivata né da negligenza dimostrata dall'imputato né dal mancato rispetto da parte di questo di precise disposizioni normative che avrebbero imposto a lui l'adempimento di un qualche obbligo strumentale, appunto, alla informazione della pendenza del processo a suo carico. Come, infatti, ancora di recente questa Corte ha segnalato - con pronunzia che, sebbene richiamata dallo stesso attuale ricorrente, parrebbe condurre, se ben considerata, a conclusioni opposte rispetto a quelle ipotizzate in sede di impugnazione della decisione della Corte di appello capitolina - sempre con riferimento alla rescindibilità del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in una provvedimento formale di vocatío in iudicium , sicchè la stessa non può essere desunta dal fatto che il prevenuto abbia, nel corso della fase delle indagini (durante le quali, si aggiunge adesso, il contenuto della accusa formulata a suo carico ha ancora ampi margini di fluidità), provveduto alla elezione o dichiarazione di domicilio, ma ciò deve ritenersi solamente nel caso in cui alla elezione o dichiarazione non abbia fatto seguito, diversamente da quanto verificatosi nella presente circostanza, la notificazione al destinatario dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorchè la materiale notificazione sia avvenuta tramite consegna dell'atto a mani di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 luglio 2020, n. 21997). Nel caso che interessa, d'altra parte, che la ignoranza della pendenza e della successiva celebrazione del giudizio non possa essere ascritta alla "incolpevole" ignoranza del prevenuto, nei termini in cui il concetto di mancanza di colpevolezza è stato dianzi declinato, è fattore che può essere agevolmente ricavato dal fatto che il legislatore (si veda, infatti, al riguardo il chiaro tenore dell'art. 161 cod. proc. pen.) oneri l'individuo che abbia dichiarato od eletto domicilio di comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni; a tale proposito è illuminante la giurisprudenza di questa Corte: in essa è stato, infatti, puntualizzato che deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art.629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito (non contestati quanto al presente caso nella loro sussistenza), abbia dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione, derivando da ciò la presunzione di conoscenza degli atti ivi notificati (Corte di cassazione, Sezione H penale, 8 luglio 2019, n. 29660). Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, che deve considerarsi corretta la decisione con la quale in sede di originario giudizio si è proceduto in assenza dell'imputato, atteso che la notificazione eseguita a mani di familiare capace e (almeno sotto il profilo formale) convivente col destinatario, presso il domicilio dell'imputato, è idonea a dimostrare con certezza la conoscenza del processo e del procedimento da parte di quello, risultando in tal modo legittimato il giudice a procedere, se del caso, in sua assenza (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 ottobre 2019, n. 40495), va, conclusivamente osservato che nessun rilievo ha (salvi, ovviamente, gli eventuali rilievi disciplinari azionabili di fronte all'organo professionale dell'Ordine di appartenenza del legale in persona) il fatto che il difensore nominato di ufficio del prevenuto abbia trascurato di prendere contatti con l'Antonucci e, persino, di presenziare al processo a carico di questo, atteso che sarebbe stato onere del ricorrente segnalare che il comportamento in questione era rimasto invariato pur in presenza di una periodica attività di sollecitazione e di ricerca di informazioni da parte dell'imputato presso il predetto professionista (si veda, infatti, in relazione alla per ampi versi confinante materia della restituzione in termini: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2017, n. 8860). In definitiva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso