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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 27249/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06940/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del l.r.p.t., elett.te dom . t a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 119, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat o in R oma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso gli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL], nonché Oggetto: spa responsabilità amministratori AC –02/10/2024 r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e dife so da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso ; -controricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom . t a in Roma, Circ.ne Trionfale n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 3068 /20 19 , pubblicata il 18 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo (in prosieguo, breviter , CDM) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Firenze , dopo aver dichiarato la parziale estinzione del giudizio nei confronti di alcuni appellati, ha statuito che essa nulla doveva ad AIG [OSCURATO:PERSONA] s.a. (in prosieguo, breviter , AIG) a titolo di spese di lite, confermando per il resto la sentenza con cui il locale r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’azione sociale di responsabilità proposta nei confronti degli ex amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente pronuncia di non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dagli originari convenuti nei confronti delle imprese assicuratrici , in relazione a polizze di copertura dal rischio professionale, tracui AIG.

2. [OSCURATO:PERSONA] e Aig h a nno resistito con controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimat o .

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che, in relazione all’addebito concernente prelievi abusivi dal conto corrente societario, per conseguenza azzerato, con distrazione delle relative somme, esso fosse sussistente , ma imputabile all’ esclusiva responsabilità dell’allora amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], e che l’appello fosse incentrato non sulla deduzione di una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per mancato controllo dell’attività dell’a.d., bensì sull’allegazione che questi ultimi fossero co-autori degli abusivi prelievi e avessero omesso di esercitare le azioni recuperatorie nei confronti dell’a.d., essendo l ’ azione di responsabilità all ’ ep o ca stata solo deliberata , ma mai promossa; b) che, in relazione a taliaddebiti, dallo stesso tenore del verbale assembleare si evinceva che i soci avevano imputato la responsabilità dei prelievi ad altri amministratori (oltre al Riccio , anche Pieraccini e [OSCURATO:PERSONA]), essendovi quindi prova che alcun concorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano esercitato nell’azione pretesamente dannosa; laddove, quanto al mancatoavvio delle azioni recuperatorie, mancava l’allegazione, ancor prima che la prova, che l’azione di responsabilità avrebbe potuto portare a un effettivo recupero delle somme di cui la società era stata privata per effetto della condotta degli altri amministratori; c) che nessuna censura era r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stata formulata in relazione all ’a ccertamento del primo giudice inerente all’ insussistenza di alcuna appropriazione da parte degli amministratori di CDM della sommadi euro 117.000,00. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

« Primo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazioneo falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2392 e 2447 c.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c od . c iv . che, se tempestivamenteintrapresi, avrebbero potuto impedire la distrazione delle somme illegittimamenteprelevate dal conto corrente.

Il motivo è inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni.

In relazione alla denuncia di omessa pronuncia , va rilevato che la censura mostra di non avere rettamente interpretato la domanda sul punto formulata sin dal primo grado di giudizio che, nella sua sostanza, deduceva un omesso controllo da parte del C ostanzo e [OSCURATO:PERSONA].

In tali termini, va rilevato che sia il Tribunale che la Corte di appello si sono sul punto espressamente pronunciati, sicché la censura finisce per non avere intercettato correttamente la ratio decidendi e per essere , pertanto , inammissibile .

Per il resto, la censura appare anche priva del necessario requisito dell’autosufficienza.

Invero, a dispetto di quanto affermato a pagina 16 del ricorso, nella trascrizione del contenuto dell’atto introduttivo e di quellodi appello (della cui utilità funzionale alla dimostrazione della fondatezza del motivo non si riesce a rinvenire indicazione nell’argomentazione difensiva), così come della documentazione versata con il ricorso per cassazione , non è dato evincere alcuno r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specifico riferimento all’ addebito di mancata adozione dei provvedimenti ex art. 2447 cod. civ.

Di una tale domanda non vi traccia, né nella trascrizione del contenuto della sentenza dei Tribunale, né nella trascrizione dell’atto di appello: una indicazione che, trattandosi della denuncia di una nullità procedurale , deve ritenersi non solo necessaria , ma che deve essere soddisfatta in maniera rigorosa, non potendo certo essere questa Corte di legittimitàa “interpretare” le argomentazioni difensive di una parte al fine di individuare il vizio processuale.

Il vizio procedurale deve emergere ictu oculi dalla dimostrazione dell’ esistenza della domanda in un valido atto processualee della correlativa omessa pronuncia da parte del giudice.

Nel caso di specie , al contrario, il vizio è fatto emergerecon un’opera di rinvio alle argomentazioni difensive inerenti alla pretesa dimostrazione della corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’ammanco di somme sul conto corrente della società, posto che i due avrebbero dichiarato che , per effetto di esse,il capitale sociale era del tutto negativo.

Ma tale argomento non equivale affatto alla dimostrazione della formulazione di un autonomo addebito per mancata adozione da parte degli amministratori dei provvedimenti doverosi per effetto dell’azzeramento del capitale, come tale potendo invece qualificarsi al più come elemento di prova (peraltro smentito in fatto da entrambi i giudici del merito ) della responsabilitàgestoria. b.

« Secondo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2392 » , deducendo l’erroneitàdelia sentenza impugnata per avere omesso di esaminare il profilo di responsabilità contestato al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], che si identifica nell’avere omesso di controllare le r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] movimentazioni del conto corrente da cui sono stati effettuati gli illeciti prelievi, in tal modo concorrendo allacausazione del danno .

Il motivo è inammissibile poiché, pur apparentemente formulato come falsa applicazione della disciplina legale della responsabilità degli amministratori di società di capitali, in effetti è totalmente versato in fatto, pretendendosi in sostanza da questa Corte una non consentitanuova valutazione delle prove acquisite, segnatamente sul tema della sussistenza di un contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del danno.

Valutazione che, in assenza di contestazione sulle modalità di esame dei fatti sto r ico - naturalistici dedotti e allegatial processo, appartiene in via esclusiva ai giudici del meritoche, nella specie, hanno concordemente escluso l’ evenienza . c.

« Terzo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2381, 2392, 1218 e 1223 c.c.», deducendo l’ erroneità del l a sentenza impugnata per avere esclusoil concorso causale del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del danno.

Il terzo motivo è assorbito dalla reiezione dei primi due, atteso che riguarda le conseguenze della responsabilità nella causazione del danno, nella specie correttamente esclusa dai giudici del merito per quanto detto a confutazione delle prime due censure.

2. Il ricorso va, quindi, com pl e s sivamente rigettato.

3. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e a AIG [OSCURATO:PERSONA] s.a.le spese della presente fase di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06940/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del l.r.p.t., elett.te dom . t a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 119, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat o in R oma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso gli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL], nonché Oggetto: spa responsabilità amministratori AC –02/10/2024 r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e dife so da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso ; -controricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom . t a in Roma, Circ.ne Trionfale n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 3068 /20 19 , pubblicata il 18 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo (in prosieguo, breviter , CDM) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Firenze , dopo aver dichiarato la parziale estinzione del giudizio nei confronti di alcuni appellati, ha statuito che essa nulla doveva ad AIG [OSCURATO:PERSONA] s.a. (in prosieguo, breviter , AIG) a titolo di spese di lite, confermando per il resto la sentenza con cui il locale r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’azione sociale di responsabilità proposta nei confronti degli ex amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente pronuncia di non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dagli originari convenuti nei confronti delle imprese assicuratrici , in relazione a polizze di copertura dal rischio professionale, tracui AIG. 2. [OSCURATO:PERSONA] e Aig h a nno resistito con controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimat o . 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che, in relazione all’addebito concernente prelievi abusivi dal conto corrente societario, per conseguenza azzerato, con distrazione delle relative somme, esso fosse sussistente , ma imputabile all’ esclusiva responsabilità dell’allora amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], e che l’appello fosse incentrato non sulla deduzione di una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per mancato controllo dell’attività dell’a.d., bensì sull’allegazione che questi ultimi fossero co-autori degli abusivi prelievi e avessero omesso di esercitare le azioni recuperatorie nei confronti dell’a.d., essendo l ’ azione di responsabilità all ’ ep o ca stata solo deliberata , ma mai promossa; b) che, in relazione a taliaddebiti, dallo stesso tenore del verbale assembleare si evinceva che i soci avevano imputato la responsabilità dei prelievi ad altri amministratori (oltre al Riccio , anche Pieraccini e [OSCURATO:PERSONA]), essendovi quindi prova che alcun concorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano esercitato nell’azione pretesamente dannosa; laddove, quanto al mancatoavvio delle azioni recuperatorie, mancava l’allegazione, ancor prima che la prova, che l’azione di responsabilità avrebbe potuto portare a un effettivo recupero delle somme di cui la società era stata privata per effetto della condotta degli altri amministratori; c) che nessuna censura era r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stata formulata in relazione all ’a ccertamento del primo giudice inerente all’ insussistenza di alcuna appropriazione da parte degli amministratori di CDM della sommadi euro 117.000,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. « Primo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazioneo falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2392 e 2447 c.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c od . c iv . che, se tempestivamenteintrapresi, avrebbero potuto impedire la distrazione delle somme illegittimamenteprelevate dal conto corrente. Il motivo è inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni. In relazione alla denuncia di omessa pronuncia , va rilevato che la censura mostra di non avere rettamente interpretato la domanda sul punto formulata sin dal primo grado di giudizio che, nella sua sostanza, deduceva un omesso controllo da parte del C ostanzo e [OSCURATO:PERSONA]. In tali termini, va rilevato che sia il Tribunale che la Corte di appello si sono sul punto espressamente pronunciati, sicché la censura finisce per non avere intercettato correttamente la ratio decidendi e per essere , pertanto , inammissibile . Per il resto, la censura appare anche priva del necessario requisito dell’autosufficienza. Invero, a dispetto di quanto affermato a pagina 16 del ricorso, nella trascrizione del contenuto dell’atto introduttivo e di quellodi appello (della cui utilità funzionale alla dimostrazione della fondatezza del motivo non si riesce a rinvenire indicazione nell’argomentazione difensiva), così come della documentazione versata con il ricorso per cassazione , non è dato evincere alcuno r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specifico riferimento all’ addebito di mancata adozione dei provvedimenti ex art. 2447 cod. civ. Di una tale domanda non vi traccia, né nella trascrizione del contenuto della sentenza dei Tribunale, né nella trascrizione dell’atto di appello: una indicazione che, trattandosi della denuncia di una nullità procedurale , deve ritenersi non solo necessaria , ma che deve essere soddisfatta in maniera rigorosa, non potendo certo essere questa Corte di legittimitàa “interpretare” le argomentazioni difensive di una parte al fine di individuare il vizio processuale. Il vizio procedurale deve emergere ictu oculi dalla dimostrazione dell’ esistenza della domanda in un valido atto processualee della correlativa omessa pronuncia da parte del giudice. Nel caso di specie , al contrario, il vizio è fatto emergerecon un’opera di rinvio alle argomentazioni difensive inerenti alla pretesa dimostrazione della corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’ammanco di somme sul conto corrente della società, posto che i due avrebbero dichiarato che , per effetto di esse,il capitale sociale era del tutto negativo. Ma tale argomento non equivale affatto alla dimostrazione della formulazione di un autonomo addebito per mancata adozione da parte degli amministratori dei provvedimenti doverosi per effetto dell’azzeramento del capitale, come tale potendo invece qualificarsi al più come elemento di prova (peraltro smentito in fatto da entrambi i giudici del merito ) della responsabilitàgestoria. b. « Secondo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2392 » , deducendo l’erroneitàdelia sentenza impugnata per avere omesso di esaminare il profilo di responsabilità contestato al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], che si identifica nell’avere omesso di controllare le r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] movimentazioni del conto corrente da cui sono stati effettuati gli illeciti prelievi, in tal modo concorrendo allacausazione del danno . Il motivo è inammissibile poiché, pur apparentemente formulato come falsa applicazione della disciplina legale della responsabilità degli amministratori di società di capitali, in effetti è totalmente versato in fatto, pretendendosi in sostanza da questa Corte una non consentitanuova valutazione delle prove acquisite, segnatamente sul tema della sussistenza di un contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del danno. Valutazione che, in assenza di contestazione sulle modalità di esame dei fatti sto r ico - naturalistici dedotti e allegatial processo, appartiene in via esclusiva ai giudici del meritoche, nella specie, hanno concordemente escluso l’ evenienza . c. « Terzo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2381, 2392, 1218 e 1223 c.c.», deducendo l’ erroneità del l a sentenza impugnata per avere esclusoil concorso causale del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del danno. Il terzo motivo è assorbito dalla reiezione dei primi due, atteso che riguarda le conseguenze della responsabilità nella causazione del danno, nella specie correttamente esclusa dai giudici del merito per quanto detto a confutazione delle prime due censure. 2. Il ricorso va, quindi, com pl e s sivamente rigettato. 3. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del r.g. n. 06940/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e a AIG [OSCURATO:PERSONA] s.a.le spese della presente fase di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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