CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi Oggetto: indebito previdenziale RGN Cron. Rep. CC 7.3.23 PU dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.2095/17, depositata il 25.1.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n.2095/17, la Corte d’appello di Milano confermava la pronunciadi primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di ripetizione di contributi previdenziali pagati indebitamente per i lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato accertato, con precedente sentenza e già riconosciuto dall’Inps con verbale di accertamento, che i rapporti di lavoro con i [OSCURATO:SOCIETA] non avevano natura subordinata. Riteneva la Corte che la domanda di ripetizione fosse prescritta per i contributi pagati anteriormente al 30.6.2008, decorrendo la prescrizione dai singoli pagamenti e non dal successivo disconoscimento della subordinazione ad opera dell’Inps. Né poteva avere valore di riconoscimento dell’altrui diritto, ai fini interruttivi della prescrizione ex art.2944 c.c., la dichiarazione dell’Inps resa nel verbale di accertamento in cui si informava della possibilità di chiedere il rimborso dei contributi. La sentenza confermava altresì la pronuncia di primo grado laddove aveva escluso la prova del pagamento di contributi per l’anno 2002 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata data la relativa prova, a fronte delle contestazioni svolte in primo grado dall’Inps, e non potendo essere utilizzata da documentazione prodotta tardivamente dalla società solo con la memoria difensiva di primo grado. Infine, era esclusa la debenza del maggior danno sulle somme oggetto di ripetizione già maggiorate degli interessi legali. Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. per quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS ([OSCURATO:SOCIETA].) spa,con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.2934 e 2945 c.c., per avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dai singoli pagamenti indebiti e non dal momento in cui l’Inps ebbe a disconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.115 c.p.c. e 2937, 2944 c.c., per avere la Corte escluso la valenza ricognitiva del diritto di ripetizione alla dichiarazione scritta dell’Inps. La Corte aveva preteso una rinuncia alla prescrizione, in luogo del mero riconoscimento deldiritto. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.115, 414, 421 e 437, co.2 c.p.c., nonché dell’art.2909 c.c., nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avere la Corte parlato, con motivazione omessa sul punto, di contestazione avvenuta in primo grado quando invece la sentenza di primo grado aveva limitato la contestazione al quantum dei contributi pagati nel 2002, dando per pacifico l’an del pagamento effettuato. La Corte avrebbe poi dovuto acquisire d’ufficio i documenti tardivamente prodotti,date le allegazioni e le produzioni svolte in primo grado dalla società, che integravano una pista probatoria sufficiente all’esercizio del potere ufficioso.Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.2033 e 1224, co.2 c.c., nonché dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte ritenuto presunto il maggior danno alla luce di Cass. S.U. n.19499/08. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che il diritto alla ripetizione d’indebito sorge con l’atto del pagamento, e che quindi il pagamento segna il dies a quo della prescrizione, questa Corte in casi identici al presente, dove si discuteva del diritto alla ripetizione di contributi non dovuti in quanto relativi a rapporti di lavoro successivamente individuati come non aventi natura subordinata, ha più volte ritenuto che la mancata consapevolezza della natura non subordinata del rapporto in capo al datore integra un impedimento di fatto e non un’impossibilità giuridica all’esercizio del diritto di ripetizione, e dunque non valea posticipare il dies a quo della prescrizione (Cass.10828/15, Cass.6334/22). Da tale orientamento non v’è motivo di discostarsi, non offrendo il ricorso argomenti giuridici di rilevante segno contrario. Il secondo motivo è inammissibile. Va premesso che sul punto la Corte ha adottato una doppia ratio decidendi, per un vero affermando che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato che la dichiarazione resa nel verbale di accertamento dell’Inps provenisse da persona che avesse capacità abdicativa del diritto; per altro verso reputando che il tenore della dichiarazione non integrasse un riconoscimento pieno e univoco dell’altrui diritto di ripetizione, facendo la dichiarazione riferimento alla mera possibilità di presentare richiesta di rimborso ma senza alcun impegno a restituire assunto dall’Inps. Ora, nel caso di doppia ratio decidendi, l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione su una delle due ragioni decisorie determina l’inammissibilità dell’impugnazione sull’altra per carenza d’interesse, poiché il motivo, anche se fondato, non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza, che rimane pur sempre ferma sulla base della ratioritenuta corretta (Cass.12372/06).Nel caso di specie è inammissibile il motivo laddove censura la ratio decidendiincentrata sull’assenza di un atto di riconoscimento dell’altrui diritto. Come questa Corte ha affermato (Cass.5462/06) l’accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l’art.2944 c.c.ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l'efficacia interruttiva di un atto, un’indagine difatto riservata al giudice di merito , come tale impugnabile solo nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass.30542/22), e non in base al suo n.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte ha escluso i presupposti dell’art.421 c.p.c. sulla base del principio per cui il potere istruttorio d’ufficio richiede l’assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti oggetto di prova (Cass.12477/03, Cass. S.U. 11353/04). Ora, il principio di autosufficienza del ricorso opera anche quando venga dedotta, ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., la violazione di norme processuali (Cass.9888/16, Cass.9076/06). Il motivo avrebbe dovuto riportare in modo specifico le allegazioni svolte dalla ricorrente nel primo grado di giudizio onde far apprezzare dal testo del ricorso che la stessa aveva allegato specificamente l’importo dei contributi pagati nel 2012e che, quindi, la Corte territoriale era incorsa in violazione dell’art.421 c.p.c. nell’escludere l’utilizzabilità dei documenti prodotti. Il ricorso si mostra invece carente sul punto, limitandosi a dedurre che la società, sin dal primo grado aveva allegato l’importo totale dei contributi pagati dal 1987 al 2006, senza però dedurre quelli specificamente pagati relativamente al 2002, rispetto ai quali il motivo si affida ad un calcolo basato sulle retribuzioni pagate nel 2002, da cui poi dedurre i contributi in misura pari del 39,67%. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Anche per tale punto la Corte ha adottato una doppia ratio decidendi fondatada un lato sulla assoluta buona fede dell’accipiens, e dall’altro sulla indimostrata impossibilità d’impiego fruttifero delle somme oggetto di ripetizione. Con riguardo a tale ultima ratio il motivo si presenta inammissibile per difetto di autosufficienza, dal che la non necessità di esaminare l’impugnazione dell’altra ratio decidendi. Il motivo cita a sostegno Cass. S.U. n.19499/08, e argomenta che la Corte d’appello avrebbe dovuto presumere il danno pari alla differenza tra il tasso medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi, e iltasso d’interesse legale. La presunzione però opera solo in quanto la parte abbia allegato quale fosse il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato nel periodo di riferimento del danno (v. da ultimo Cass.4342/23). Il ricorso sul punto è carente di autosufficienza, poiché non deduce che nei precedenti gradi di merito tale allegazione fosse stata fatta, né riporta in modo dettagliato gli atti processuali in cui sarebbe stata avanzata la relativa allegazione; e, anzi, nei precedenti gradi il danno era stato allegato nella diversa misura pari al tasso d’inflazione, a fronte di una domanda di condanna alla rivalutazione monetaria. Conclusivamente il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorr