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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:172
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CJ0083_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-83/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

C. van der Hauwaert, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig.

M.A.

Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226, pag. 1), il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig.

J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE. 2 Conformemente all'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 18 dicembre 1998 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa alla trasposizione della direttiva nei [OSCURATO:PERSONA], la Commissione, con lettera del 12 marzo 1999, ha diffidato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di presentare le sue osservazioni. 4 Con lettera del 21 maggio 1999 le autorità olandesi hanno risposto precisando che, essendo la direttiva di grande ampiezza e molto dettagliata, il termine di trasposizione da essa prescritto non poteva essere rispettato. 5 Di conseguenza, il 10 agosto 1999, la Commissione ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato con il quale essa constatava che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa e del Trattato.

Con lo stesso parere la Commissione invitava il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro il termine di due mesi dalla sua notifica. 6 Con lettera del 12 ottobre 1999 le autorità olandesi hanno reso noto alla Commissione che esisteva in materia un progetto di normativa che doveva ancora essere approvato da diversi organi prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, per poi essere trasmesso per parere al Consiglio di Stato. 7 Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. 8 Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] riconosce di non aver adottato i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva entro il termine prescritto. 9 Tuttavia esso fa presente che, malgrado i suoi sforzi per trasporre il più rapidamente possibile la direttiva, da una parte, la sua procedura legislativa in materia è particolarmente complessa e, dall'altra, esso manca temporaneamente di funzionari specializzati nel settore della detta direttiva.

Esso sostiene inoltre che, nella prassi, i singoli non subiscono alcun pregiudizio a seguito di tale ritardata trasposizione. 10 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag.

I-4657, punto 11). 11 Dato che la trasposizione della direttiva non è stata operata entro il termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato. 12 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0083_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-83/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. van der Hauwaert, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226, pag. 1), il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE. 2 Conformemente all'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 18 dicembre 1998 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa alla trasposizione della direttiva nei [OSCURATO:PERSONA], la Commissione, con lettera del 12 marzo 1999, ha diffidato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di presentare le sue osservazioni. 4 Con lettera del 21 maggio 1999 le autorità olandesi hanno risposto precisando che, essendo la direttiva di grande ampiezza e molto dettagliata, il termine di trasposizione da essa prescritto non poteva essere rispettato. 5 Di conseguenza, il 10 agosto 1999, la Commissione ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato con il quale essa constatava che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa e del Trattato. Con lo stesso parere la Commissione invitava il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro il termine di due mesi dalla sua notifica. 6 Con lettera del 12 ottobre 1999 le autorità olandesi hanno reso noto alla Commissione che esisteva in materia un progetto di normativa che doveva ancora essere approvato da diversi organi prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, per poi essere trasmesso per parere al Consiglio di Stato. 7 Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. 8 Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] riconosce di non aver adottato i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva entro il termine prescritto. 9 Tuttavia esso fa presente che, malgrado i suoi sforzi per trasporre il più rapidamente possibile la direttiva, da una parte, la sua procedura legislativa in materia è particolarmente complessa e, dall'altra, esso manca temporaneamente di funzionari specializzati nel settore della detta direttiva. Esso sostiene inoltre che, nella prassi, i singoli non subiscono alcun pregiudizio a seguito di tale ritardata trasposizione. 10 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11). 11 Dato che la trasposizione della direttiva non è stata operata entro il termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato. 12 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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