CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er legge- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro-Urbino (già [OSCURATO:PERSONA] OspedalieraOspedali [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;- controricorrenti e ricorrenti incidentali –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera universitaria delle Marche;- intimata -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1485/2023depositata il 16/10/2023.Numero registro generale 10105/2024Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 16268/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del21/05/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], Sara, Carlotta e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con attoaffidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello diAncona n. 1485/2023 depositata il 16/10/2023 che ha riformato lasentenza del Tribunale di Pesaro, rideterminando in parte gli importi,confermando la perdita di chance ma modificando la liquidazione deidanni parentali e patrimoniali.2. Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] PesaroUrbano, che propone altresì ricorso incidentale.3. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allaquale è stato trattenuto in decisione dal Collegio, con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sono state depositate in atti reciproche rinunce e accettazioni.2. Sul piano formale tali dichiarazioni soddisfano i requisiti di cui agli att.390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391,ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiararel'estinzione del presente giudizio di cassazione.3. Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.4. Essendovi stata reciproca accettazione non bisogna provvedere sullespese del giudizio di questa fase di legittimità (art. 391 cod. proc.civ.).5. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio attesoche tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigettodell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità oimprocedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e,come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.r.g. 10105/2024ad. 21/05/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 3Numero registro generale 10105/2024Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 16268/2026Data pubblicazione 26/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannellor.g. 10105/2024ad. 21/05/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 3