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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 1947

Cassazione n. 22118/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1947 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2020 dalla Corte di appello di Bologna ed ha confermato la decisione del Tribunale in composizione monocratica della stessa città, che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni aggravate da una prognosi superiore ai quaranta giorni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in esse assorbita l'originaria, concorrente contestazione del reato di violenza privata.

L'imputato è stato riconosciuto responsabile di avere provocato volontariamente, durante un meeting di moto d'epoca e mentre era alla guida della propria motocicletta, colpendolo con una spinta all'altezza del manubrio, della mano o del braccio, la caduta al suolo di Bertoli, che, nell'occorso, aveva riportato plurime lesioni personali.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla svalutazione dell'utilità della perizia ordinata dal Giudice di prime cure.

Quest'ultimo aveva disposto perizia sull'assunto che i filmati del meeting a disposizione non fossero idonei a consentire la ricostruzione del fatto perché non sufficienti ad isolare i singoli fotogrammi, a loro volta necessari per comprendere cosa avesse determinato la collisione, l'eventuale frenata e lo schianto della moto di Bertoli.

Contesta, quindi, il ricorrente il giudizio della Corte di merito a proposito della superfluità della perizia e dubita dell'affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, a proposito del fatto che la semplice visione del filmato consentisse, invece, di ricostruire la dinamica del sinistro.

Così facendo — prosegue il ricorrente — la Corte distrettuale si è sottratta al dovere di rispondere ad una serie di doglianze che attingevano la ricostruzione del fatto proveniente dal perito e dai testi.

A seguire, la parte rievoca quali fossero le censure oggetto dell'atto di appello (tra cui quelle sull'origine della fumata e sul sistema frenante della motocicletta di Bertoli, dato che il perito aveva visionato un veicolo diverso e più moderno).

Il ricorrente prosegue ricordando come sia il Giudice di prime cure che il perito da questi nominato avessero tratto informazioni parziali dalla visione dei filmati, a cagione del punto di ripresa, e come l'esperto si fosse detto impossibilitato a stabilire se il prevenuto avesse colpito la leva del freno, l'estremità destra del manubrio, ovvero la mano o l'avambraccio della persona offesa.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 50 cod. pen.

Il ricorso elenca una serie di circostanze — emerse dagli atti di indagine e dall'istruttoria svolta — che smentirebbero le conclusioni della Corte distrettuale.

Prosegue, poi, il ricorso nel criticare la Corte di appello laddove aveva evinto dall'accertata condotta di guida scorretta di Bertoli in alcuni precedenti momenti della gara, una volontà ritorsiva di Richetti.

La caduta di Bertoli — continua la parte — poteva essere causata da vari fattori (perché, per esempio, egli non guardava la strada, era scarsamente esperto, aveva frenato improvvisamente).

Il ricorrente riporta poi un passaggio dell'atto di appello sul rischio consentito e sostiene che "toccare un braccio" non esuli rispetto alle concrete caratteristiche dell'attività motociclistica;non si era dimostrata alcuna volontà lesiva, ma solo una finalità difensiva rispetto al comportamento ostruzionistico e potenzialmente pericoloso altrui.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata e a proposito del trattamento sanzionatorio.

Il riferimento alla mai contestata futilità dei motivi, la condotta irreprensibile dell'imputato nei suoi settant'anni di vita e il possibile concorso di colpa della persona offesa avrebbero dovuto suggerire un trattamento sanzionatorio non vicino al massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se a tratti lambisce l'inammissibilità, laddove si risolve nella contestazione del ragionamento probatorio della Corte di appello che, prendendo apertamente le distanze rispetto all'esigenza di approfondimento istruttorio sentita dal Giudice di prime cure (sfociata nel conferimento di incarico peritale), ha tratto il proprio convincimento da un elemento di prova legittimamente confluito agli atti, vale a dire il filmato che immortalava l'interazione tra i due mezzi e la caduta.

Ebbene, sulla scorta della diretta visione di tale filmato, la Corte territoriale ha evinto che: - i due mezzi viaggiavano ad una distanza tale che lasciava escludere che quello del Bertoli ostruisse la marcia di quello dell'imputato e che, di conseguenza, quest'ultimo potesse essere stato animato da intenti difensivi; - Richetti si era avvicinato alla moto del Bertoli ed aveva sferrato una vera e propria spinta all'altezza del manubrio, della mano o del braccio della persona offesa; - tale ricostruzione coincideva con quella dei testi Bruini, Mai e Pecoroni; - tale condotta del prevenuto trovava la propria possibile ragione in quanto evincibile dall'atto di appello, vale a dire nella condotta ostruzionistica tenuta dalla vittima poco prima nei confronti del prevenuto; - l'imputato si era dovuto rappresentare la possibilità che il suo gesto intrusivo provocasse la caduta dell'altro, il quale viaggiava a 130 Km orari.La Corte di appello, dunque, ha ritenuto sufficiente quanto emergeva dalla visione diretta dei filmati ed ha escluso la necessità degli approfondimenti istruttori voluti dal Giudice di prime cure, sicché delle due l'una.

O si dubita della veridicità di quanto visionato dalla Corte di appello (che aveva peraltro proposto alle parti di visionare il filmato in udienza, ricevendo risposta negativa) oppure tutte le censure che l'appellante aveva dedicato agli esiti della perizia, alla collocazione della fumata per la frenata ed alla dinamica della caduta divengono inutili.

Ed è evidente che, in sede di giudizio di legittimità, questa Corte non può porre in discussione il ragionamento probatorio del Giudice di merito, salvo che non presenti vizi denunziabili ex art. 606 cod. proc. pen., vizi che nel caso di specie non si rilevano.

Non è infatti — per restare alla manifesta illogicità motivazionale — privo di razionalità sostenere che l'interazione con il manubrio o anche solo con il braccio di un motociclista lanciato a 130 Km orari sia una condotta idonea, sia in astratto che in concreto, a cagionare la perdita di controllo del veicolo e la conseguente caduta al suolo del suo conducente; come non è manifestamente illogico reputare superfluo appurare, in questa ottica, che sia stato l'imputato — per munire di maggiore insidiosità la sua condotta — o la persona offesa — quest'ultima in un tentativo disperato di riprendere il controllo del veicolo — ad azionare il freno della moto, trattandosi di un momento non essenziale nel determinismo che ha portato alla caduta del centauro.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Lo è, innanzitutto, quando propone diverse considerazioni in fatto che non possono trovare albergo nel giudizio di legittimità e continua ad ignorare il ragionamento "secco" svolto dalla Corte di appello (cfr. supra sub § 1), sia quanto all'idoneità della condotta dell'imputato a cagionare la caduta di Bertoli, sia in ordine all'assenza di finalità difensive del primo in quel determinato momento.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv.249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2.2. Il ricorrente persegue ulteriormente una direttrice censoria non ammissibile laddove trascura quanto correttamente sostenuto dalla Corte di appello quando esclude la scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., trattandosi di una condotta eterogenea rispetto a quella necessaria per partecipare alla competizione sportiva e comunque non proporzionata rispetto all'attività medesima, che l'imputato ha posto in essere quantomeno accettando il rischio che il suo contegno, scevro da qualsiasi collegamento con le regole della competizione, provocasse la rovinosa caduta al suolo dell'altro motociclista, che viaggiava a velocità elevata.

D'altra parte — riguardando la giurisprudenza sui fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva — è proprio agli ordinari criteri di attribuzione soggettiva del fatto che deve farsi riferimento, dovendosi abbandonare l'orizzonte del cd.

"rischio consentito" e dell'agente modello, foriero di eccessive incertezze nell'applicazione giudiziale (Sez. 4, n. 8609 del 28/10/2021, deo. 2022, Contin, Rv. 282764; Sez. 4, n. 3284 del 21/10/2021 dep. 2022, Panzani, Rv. 282705).

3. Il terzo motivo di ricorso — quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata e a proposito del trattamento sanzionatorio — è inammissibile in quanto manifestamente infondato giacché le riflessioni della Corte di appello non sono manifestamente illogiche, avendo fatto riferimento alla noncuranza rispetto all'altrui incolumità mostrata dal prevenuto, alla "ripicca" che era alla base dell'agire del prevenuto ed alla gravità delle conseguenze prodottesi.Si tratta di parametri negativi che giustificano sia l'individuazione della pena in misura non aderente al minimo edittale sia il giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Peraltro, a quest'ultimo riguardo, l'apparato giustificativo è al di sopra dello standard richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in sede di legittimità, non si possono censurare le scelte dei giudici di appello quanto al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, giacché le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi finanche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1947 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2020 dalla Corte di appello di Bologna ed ha confermato la decisione del Tribunale in composizione monocratica della stessa città, che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni aggravate da una prognosi superiore ai quaranta giorni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in esse assorbita l'originaria, concorrente contestazione del reato di violenza privata. L'imputato è stato riconosciuto responsabile di avere provocato volontariamente, durante un meeting di moto d'epoca e mentre era alla guida della propria motocicletta, colpendolo con una spinta all'altezza del manubrio, della mano o del braccio, la caduta al suolo di Bertoli, che, nell'occorso, aveva riportato plurime lesioni personali. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla svalutazione dell'utilità della perizia ordinata dal Giudice di prime cure. Quest'ultimo aveva disposto perizia sull'assunto che i filmati del meeting a disposizione non fossero idonei a consentire la ricostruzione del fatto perché non sufficienti ad isolare i singoli fotogrammi, a loro volta necessari per comprendere cosa avesse determinato la collisione, l'eventuale frenata e lo schianto della moto di Bertoli. Contesta, quindi, il ricorrente il giudizio della Corte di merito a proposito della superfluità della perizia e dubita dell'affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, a proposito del fatto che la semplice visione del filmato consentisse, invece, di ricostruire la dinamica del sinistro. Così facendo — prosegue il ricorrente — la Corte distrettuale si è sottratta al dovere di rispondere ad una serie di doglianze che attingevano la ricostruzione del fatto proveniente dal perito e dai testi. A seguire, la parte rievoca quali fossero le censure oggetto dell'atto di appello (tra cui quelle sull'origine della fumata e sul sistema frenante della motocicletta di Bertoli, dato che il perito aveva visionato un veicolo diverso e più moderno). Il ricorrente prosegue ricordando come sia il Giudice di prime cure che il perito da questi nominato avessero tratto informazioni parziali dalla visione dei filmati, a cagione del punto di ripresa, e come l'esperto si fosse detto impossibilitato a stabilire se il prevenuto avesse colpito la leva del freno, l'estremità destra del manubrio, ovvero la mano o l'avambraccio della persona offesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 50 cod. pen. Il ricorso elenca una serie di circostanze — emerse dagli atti di indagine e dall'istruttoria svolta — che smentirebbero le conclusioni della Corte distrettuale. Prosegue, poi, il ricorso nel criticare la Corte di appello laddove aveva evinto dall'accertata condotta di guida scorretta di Bertoli in alcuni precedenti momenti della gara, una volontà ritorsiva di Richetti. La caduta di Bertoli — continua la parte — poteva essere causata da vari fattori (perché, per esempio, egli non guardava la strada, era scarsamente esperto, aveva frenato improvvisamente). Il ricorrente riporta poi un passaggio dell'atto di appello sul rischio consentito e sostiene che "toccare un braccio" non esuli rispetto alle concrete caratteristiche dell'attività motociclistica;non si era dimostrata alcuna volontà lesiva, ma solo una finalità difensiva rispetto al comportamento ostruzionistico e potenzialmente pericoloso altrui. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata e a proposito del trattamento sanzionatorio. Il riferimento alla mai contestata futilità dei motivi, la condotta irreprensibile dell'imputato nei suoi settant'anni di vita e il possibile concorso di colpa della persona offesa avrebbero dovuto suggerire un trattamento sanzionatorio non vicino al massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se a tratti lambisce l'inammissibilità, laddove si risolve nella contestazione del ragionamento probatorio della Corte di appello che, prendendo apertamente le distanze rispetto all'esigenza di approfondimento istruttorio sentita dal Giudice di prime cure (sfociata nel conferimento di incarico peritale), ha tratto il proprio convincimento da un elemento di prova legittimamente confluito agli atti, vale a dire il filmato che immortalava l'interazione tra i due mezzi e la caduta. Ebbene, sulla scorta della diretta visione di tale filmato, la Corte territoriale ha evinto che: - i due mezzi viaggiavano ad una distanza tale che lasciava escludere che quello del Bertoli ostruisse la marcia di quello dell'imputato e che, di conseguenza, quest'ultimo potesse essere stato animato da intenti difensivi; - Richetti si era avvicinato alla moto del Bertoli ed aveva sferrato una vera e propria spinta all'altezza del manubrio, della mano o del braccio della persona offesa; - tale ricostruzione coincideva con quella dei testi Bruini, Mai e Pecoroni; - tale condotta del prevenuto trovava la propria possibile ragione in quanto evincibile dall'atto di appello, vale a dire nella condotta ostruzionistica tenuta dalla vittima poco prima nei confronti del prevenuto; - l'imputato si era dovuto rappresentare la possibilità che il suo gesto intrusivo provocasse la caduta dell'altro, il quale viaggiava a 130 Km orari.La Corte di appello, dunque, ha ritenuto sufficiente quanto emergeva dalla visione diretta dei filmati ed ha escluso la necessità degli approfondimenti istruttori voluti dal Giudice di prime cure, sicché delle due l'una. O si dubita della veridicità di quanto visionato dalla Corte di appello (che aveva peraltro proposto alle parti di visionare il filmato in udienza, ricevendo risposta negativa) oppure tutte le censure che l'appellante aveva dedicato agli esiti della perizia, alla collocazione della fumata per la frenata ed alla dinamica della caduta divengono inutili. Ed è evidente che, in sede di giudizio di legittimità, questa Corte non può porre in discussione il ragionamento probatorio del Giudice di merito, salvo che non presenti vizi denunziabili ex art. 606 cod. proc. pen., vizi che nel caso di specie non si rilevano. Non è infatti — per restare alla manifesta illogicità motivazionale — privo di razionalità sostenere che l'interazione con il manubrio o anche solo con il braccio di un motociclista lanciato a 130 Km orari sia una condotta idonea, sia in astratto che in concreto, a cagionare la perdita di controllo del veicolo e la conseguente caduta al suolo del suo conducente; come non è manifestamente illogico reputare superfluo appurare, in questa ottica, che sia stato l'imputato — per munire di maggiore insidiosità la sua condotta — o la persona offesa — quest'ultima in un tentativo disperato di riprendere il controllo del veicolo — ad azionare il freno della moto, trattandosi di un momento non essenziale nel determinismo che ha portato alla caduta del centauro. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Lo è, innanzitutto, quando propone diverse considerazioni in fatto che non possono trovare albergo nel giudizio di legittimità e continua ad ignorare il ragionamento "secco" svolto dalla Corte di appello (cfr. supra sub § 1), sia quanto all'idoneità della condotta dell'imputato a cagionare la caduta di Bertoli, sia in ordine all'assenza di finalità difensive del primo in quel determinato momento. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv.249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2.2. Il ricorrente persegue ulteriormente una direttrice censoria non ammissibile laddove trascura quanto correttamente sostenuto dalla Corte di appello quando esclude la scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., trattandosi di una condotta eterogenea rispetto a quella necessaria per partecipare alla competizione sportiva e comunque non proporzionata rispetto all'attività medesima, che l'imputato ha posto in essere quantomeno accettando il rischio che il suo contegno, scevro da qualsiasi collegamento con le regole della competizione, provocasse la rovinosa caduta al suolo dell'altro motociclista, che viaggiava a velocità elevata. D'altra parte — riguardando la giurisprudenza sui fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva — è proprio agli ordinari criteri di attribuzione soggettiva del fatto che deve farsi riferimento, dovendosi abbandonare l'orizzonte del cd. "rischio consentito" e dell'agente modello, foriero di eccessive incertezze nell'applicazione giudiziale (Sez. 4, n. 8609 del 28/10/2021, deo. 2022, Contin, Rv. 282764; Sez. 4, n. 3284 del 21/10/2021 dep. 2022, Panzani, Rv. 282705). 3. Il terzo motivo di ricorso — quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata e a proposito del trattamento sanzionatorio — è inammissibile in quanto manifestamente infondato giacché le riflessioni della Corte di appello non sono manifestamente illogiche, avendo fatto riferimento alla noncuranza rispetto all'altrui incolumità mostrata dal prevenuto, alla "ripicca" che era alla base dell'agire del prevenuto ed alla gravità delle conseguenze prodottesi.Si tratta di parametri negativi che giustificano sia l'individuazione della pena in misura non aderente al minimo edittale sia il giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, a quest'ultimo riguardo, l'apparato giustificativo è al di sopra dello standard richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in sede di legittimità, non si possono censurare le scelte dei giudici di appello quanto al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, giacché le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi finanche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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