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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36754/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20987-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha ottenuto dalla Corte d’appello di Bari, con decreto del 29 giugno 2016, la liquidazione dei propri compensi.

Non avendo ricevuto la rituale comunicazione del provvedimento, ha chiesto e ottenuta una nuova liquidazione.

Tale ulteriore provvedimento, emesso il 30 aprile 2018, una volta eseguito con il pagamento, è stato poi revocato, essendo emersa l’esistenza del precedente provvedimento di liquidazione.

Contro la revoca il legale ha proposto opposizione, che è stata rigettata dalla stessa Corte d’appello di Bari, in base al rilievo che la liquidazione era stata già operata.

La Corte d’appello ha aggiunto che ogni questione riguardante la validità del primo decreto fosse estranea al piano dell’indagine, in quanto tale primo decreto non era stato impugnato.

Tale ratio decidendi è oggetto del ricorso per cassazione proposto dall’interessata, con il quale si sostiene che la opposizione, correttamente interpretata, conteneva una chiara denuncia del vizio che inficiava il precedente provvedimento di liquidazione, del quale l’interessato non aveva avuto alcuna conoscenza a causa della irrituale notificazione (si assume che fu per errore comunicato a mezzo Pec un decreto di liquidazione riguardante un procedimento rispetto al quale la ricorrente era completamente estranea).

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il ricorso è inammissibile.

Il supposto vizio di incorso nella comunicazione del primo provvedimento di liquidazione non costituiva causa di nullità o inesistenza del medesimo.

Si può osservare che il termine revoca, nel caso in esame, non è stato usato nel significato tecnico dell’espressione, quale risulta dalle disposizioni del d.p.r. n. 115 del 2002.

Invero si trattava piuttosto di prendere atto della esistenza dalla liquidazione già in precedenza operata, il che precludeva la possibilità della ulteriore liquidazione per lo stesso incarico, come correttamente ritenuto dal giudice dell’opposizione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20987-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha ottenuto dalla Corte d’appello di Bari, con decreto del 29 giugno 2016, la liquidazione dei propri compensi. Non avendo ricevuto la rituale comunicazione del provvedimento, ha chiesto e ottenuta una nuova liquidazione. Tale ulteriore provvedimento, emesso il 30 aprile 2018, una volta eseguito con il pagamento, è stato poi revocato, essendo emersa l’esistenza del precedente provvedimento di liquidazione. Contro la revoca il legale ha proposto opposizione, che è stata rigettata dalla stessa Corte d’appello di Bari, in base al rilievo che la liquidazione era stata già operata. La Corte d’appello ha aggiunto che ogni questione riguardante la validità del primo decreto fosse estranea al piano dell’indagine, in quanto tale primo decreto non era stato impugnato. Tale ratio decidendi è oggetto del ricorso per cassazione proposto dall’interessata, con il quale si sostiene che la opposizione, correttamente interpretata, conteneva una chiara denuncia del vizio che inficiava il precedente provvedimento di liquidazione, del quale l’interessato non aveva avuto alcuna conoscenza a causa della irrituale notificazione (si assume che fu per errore comunicato a mezzo Pec un decreto di liquidazione riguardante un procedimento rispetto al quale la ricorrente era completamente estranea). La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il ricorso è inammissibile. Il supposto vizio di incorso nella comunicazione del primo provvedimento di liquidazione non costituiva causa di nullità o inesistenza del medesimo. Si può osservare che il termine revoca, nel caso in esame, non è stato usato nel significato tecnico dell’espressione, quale risulta dalle disposizioni del d.p.r. n. 115 del 2002. Invero si trattava piuttosto di prendere atto della esistenza dalla liquidazione già in precedenza operata, il che precludeva la possibilità della ulteriore liquidazione per lo stesso incarico, come correttamente ritenuto dal giudice dell’opposizione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezion
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