CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diMoya [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MicheleCIAMBELLINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoo, in subordine, rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza del 18 dicembre 2025 inepigrafe, ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] diriparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal26 luglio 2022 al 20 dicembre 2022, per complessivi 147 giorni, nell’ambito delprocedimento penale n. 27848/2022 della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Roma.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato dalla Guardia di Finanza il26 luglio 2022, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt. 73,comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto,all’interno dell’autoarticolato a bordo del quale si trovavano, un ingentequantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish avente il peso lordo di 611Il G.i.p. del Tribunale di Roma con ordinanza in data 29 luglio 2022, all’esitodell’udienza di convalida, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misuracoercitiva della custodia cautelare in carcere.L’ordinanza del G.i.p. veniva confermata dal Tribunale del riesame conordinanza in data 6 settembre 2022.In data 20 dicembre 2022 la Corte di cassazione – rilevato che la decisionedel Tribunale del riesame era intervenuta oltre il termine di legge, avendo ildifensore dell’indagato, con l’istanza di riesame del 4 agosto 2022, espressoinequivoca rinuncia alla sospensione dei termini – annullava senza rinviol’ordinanza impugnata e dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare.Con sentenza in data 1 febbraio 2023, il G.u.p. del Tribunale di Roma,all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e DavidBueno [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato loro ascritto e li condannava alla pena dianni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno.Con sentenza in data 6 luglio 2023, la Corte di appello di Roma assolvevaAndres [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto con la formula ”perché il fattonon costituisce reato”.3. La Corte di appello di Roma, come sopra anticipato, con l’ordinanza del18 dicembre 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiustadetenzione, ritenendo che, alla stregua degli atti acquisiti, [OSCURATO:PERSONA] MoyaJimenez avesse tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti,assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione perl’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopicaimprudenza, che avevano concorso a determinare l’applicazione della custodiacautelare nei suoi confronti.Il giudice della riparazione, dopo aver richiamato giurisprudenza di questaCorte di legittimità, ha osservato che «Emergeva dal verbale del 27 luglio 2022in atti che, quando i militari del 2° nucleo operativo della Guardia di Finanza diRoma hanno fermato l'automezzo a bordo del quale si trovavano i due indagati,per un controllo di routine, in un'area di servizio lungo il G.R.A., "gli autisti"(quindi anche il [OSCURATO:PERSONA]) "mostravano un certo grado di agitazione che destavasospetto negli operanti, corroborati dall'odore nauseabondo che ha invaso glioperanti all'apertura delle porte"».La Corte di appello ha, poi, osservato che l’omissione da parte di AndresJesus [OSCURATO:PERSONA] di qualsivoglia attività reale di controllo della mercetrasportata - soprattutto alla luce dell'enorme quantità - configurava non unasemplice negligenza, ma una colpa grave intesa come straordinaria einescusabile imprudenza, imperizia o violazione dei doveri di diligenzaprofessionale, idonea a generare un significativo quadro indiziario nei confrontidel soggetto medesimo.La Corte di appello ha, poi, precisato che «l'attività di vettore, seppuroccasionale, comporta l'obbligo di prendere le cautele minime necessarie per lasicurezza del carico affidato, tra le quali rientrano la verifica della corrispondenzadel materiale trasportato, l'esame della documentazione di carico e ognielemento idoneo a evitare la sopravvenienza di eventi che possano integrare unreato; l'omessa verifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] di merce di taleportata, senza alcuna cognizione del contenuto e senza accertarne la naturareale, pur se non dimostra la colpevolezza nel reato fine, attesta unapartecipazione colposa alla creazione del quadro indiziante che ha motivatol'adozione della misura cautelare, integrando quella condotta che lagiurisprudenza individua come causa ostativa alla riparazione per ingiustadetenzione».La Corte di appello ha, quindi, osservato che la pronuncia assolutoria nonesclude che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], consistente nellatotale inosservanza degli obblighi minimi di controllo del carico e nella mancanzadi qualsivoglia iniziativa idonea a prevenire il trasporto illecito di un carico dioltre 600 kg, possa essere valutato quale condotta gravemente colposa che hainfluito sulla decisione di adottare la misura cautelare personale.4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,affidato ad un unico, articolato motivo di ricorso con il quale lamenta violazionedi legge e vizio di motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen. – in relazione all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo nonravvisabili, nella condotta del richiedente, condotte gravemente colpose cheabbiano avuto un ruolo eziologico nell’adozione della misura cautelare.Si duole il difensore che la Corte di appello non ha assolto l'onere di valutarela prevedibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria alla luce delle condottetenute da [OSCURATO:PERSONA], ma ha riesaminato la colpevolezza del ricorrente nelmerito valorizzando un comportamento (lo stato di agitazione all’atto delcontrollo) che il giudice della cognizione aveva già espressamente escluso,ostativa al riconoscimento del diritto.Lamenta il difensore che il giudice della riparazione, con l'ordinanzaimpugnata, ha dato una diversa valenza, ai fini della valutazione della colpagrave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiustadetenzione, al comportamento di [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'essersi postoalla guida dell'autoarticolato contenente la sostanza stupefacente, laddoveinvece la Corte di appello di Roma, nella sentenza di merito all’esito del processodi cognizione, aveva escluso la coscienza e volontà in capo al prevenuto diconcorrere con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto della sostanza stupefacente ditipo hashish.Evidenzia, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto integrata la colpa graveostativa alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione, richiamandoprincipi civilistici relativi alla colpa grave del vettore per qualificare comegravemente colposa l'omessa verifica del carico da parte dell’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che il richiamo ai criteri di responsabilità del vettore inambito civilistico non è appropriato in quanto detti criteri si inseriscononell'ambito di un rapporto contrattuale di trasporto, che nel caso di specie nonsussisteva perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto incarico quale vettore neltrasporto del contenuto dell'autoarticolato, ma si era limitato ad acconsentire adaccompagnare il suocero, unico destinatario, eventualmente, di doveri didiligenza professionale e dell'obbligo di prendere le cautele minime necessarieper la sicurezza del carico affidato, tra cui la verifica della corrispondenza delmateriale trasportato.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, nonmass., e, più di recente, in Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati, non mass.),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).«Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta delrichiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e leragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4,n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019,Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv.219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementifondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta delrichiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudicepenale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo odella colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità inrelazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, cit.).Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso adare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose ogravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso delprocedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 –01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).3. Ciò posto, la doglianza del ricorrente – secondo cui l’ordinanza impugnataavrebbe dato una diversa valenza, ai fini della valutazione della colpa graveostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, alcomportamento di [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'essersi posto alla guidadell'autoarticolato contenente la sostanza stupefacente – è infondata.La Corte di appello ha, infatti, osservato che il giudice della cognizione haescluso il dolo del reato di trasporto di sostanza stupefacente, ma ha altresìritenuto che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che ha aiutato neltrasporto il padre della fidanzata senza verificare in alcun modo il caricotrasportato, da cui peraltro emanava un odore nauseabondo, potesse esserevalutato quale condotta gravemente colposa che ha influito sulla decisione diadottare la misura cautelare personale.La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente e concretamente dato causa o concorso a dare causa, conla sua condotta extra processuale, all'applicazione nei suoi confronti dellacustodia cautelare, sia pure aggiungendo l’erroneo riferimento «che l'attività divettore, seppur occasionale, comporta l'obbligo di prendere le cautele minimenecessarie per la sicurezza del carico affidato», del tutto irrilevante nelprocedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione e che, quale errore didiritto che non comporta annullamento dell’ordinanza, viene qui corretto ai sensidell’art. 619 cod. proc. pen.La motivazione della Corte territoriale appare congrua e nonmanifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia daquesta Corte, sopra esposti.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenutedal Ministero resistente.La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenzialiin materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motividi ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamenteesplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare lapretesa del ricorrente (in termini, Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo,Rv. 286737 – 01. Nello stesso senso, vds. Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025 nonmass. Sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio dilegittimità dalla parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222264 – 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n.26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez. 4, n. 36535 del15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.281713 - 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]