CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43052/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 13.06.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena ridotta, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.6 cod. pen. e ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, in mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa - la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città emessa in data 04.06.2021 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.110, 624, 625 n.2 e 6 cod. pen. di cui al capo a) e per il reato previsto dagli artt.110, 635 cod. pen. di cui al capo b) e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. è indeducibile in quanto relativa a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo; dunque, manifestamente infondato considerata la pena edittale di cui occorreva tener conto all'epoca del provvedimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione agli artt.2 e 131-bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n.150/2022 non è consentito in sede di legittimità perché generico essendosi limitato a prospettare peraltro genericamente il comportamento che l'imputato avrebbe assunto dopo la commissione del reato - presentandosi spontaneamente ai Carabinieri - nonostante la sentenza impugnata avesse in ogni caso già escluso la ricorrenza della tenuità del fatto alla luce degli evidenziti profili di gravità del fatto complessivamente considerato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così