CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA M2'› y sul ricorso iscritto al n. 20572/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 925/2020, pubblicata in data 16 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale, in forza di sentenza n. 272/2004 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, che aveva condannato il Condominio XX Settembre, del quale facevano parte gli immobili di cui gli opponenti erano proprietari, al pagamento del corrispettivo dovuto per lavori edili; eccepirono, invocando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9148 del 2008, che l'azione esecutiva non poteva essere intrapresa nei loro confronti per l'intero debito gravante sul Condominio, in assenza di solidarietà tra i condomini; sospesa l'esecuzione dal giudice dell'esecuzione e promosso il giudizio di merito anche nei confronti di tutti i condomini, istruita la causa con c.t.u., il Tribunale di Vicenza accertò che il solo esecutato [OSCURATO:PERSONA] era obbligato nei limiti della quota di 40,472 millesimi, rimettendo la causa sul ruolo per la quantificazione definitiva dell'importo dovuto al creditore procedente e della somma da restituire agli esecutati; intervenuto il fallimento dell'impresa individuale e riassunto il giudizio, con ordinanza datata 31 gennaio 2017 il Tribunale di Vicenza dichiarò «l'improcedibilità della causa»; avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravame, deducendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto improcedibili le domande, pur se esse non presupponevano una condanna del Fallimento; la Corte d'appello, premesso che l'ordinanza aveva natura di sentenza, come tale impugnabile in appello, ha rilevato che correttamente il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'improcedibilità delle domande ancora da esaminare, da proporre davanti al Tribunale fallimentare, secondo il rito previsto dagli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, considerato che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento, così come la domanda di condanna nei suoi confronti erano devolute alla competenza esclusiva del giudice delegato; considerato, inoltre, che nelle more gli appellanti avevano ottenuto l'ammissione al passivo del credito derivante dalla differenza tra le somme pagate e quelle effettivamente dovute, la Corte territoriale ha riformato l'ordinanza impugnata in punto di spese di lite, disponendo la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi di giudizio; avverso la sentenza d'appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero, ma per l'adunanza camerale il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; con il primo motivo, deducendo la «violazione di norme di diritto in relazione alla mancata pronuncia di inesistenza e/o nullità della sentenza appellata ed alla mancata remissione degli atti al giudice di primo grado e/o alla mancata rinnovazione degli atti inesistenti e nulli (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», il ricorrente lamenta che la decisione gravata manca dei requisiti indispensabili richiesti dall'art. 132 cod. proc. civ.; con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per «violazione di norme di diritto in relazione alla conferma del contenuto dell'ordinanza appellata e dunque della declaratoria di improcedibilità della causa (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare come l'improcedibilità rappresenti una conseguenza processuale che investe esclusivamente le azioni esecutive o cautelari proposte nei confronti del fallito; con il terzo motivo, deducendo la «violazione di norme di diritto in relazione alla dichiarata improcedibilità della domanda di accertamento e di restituzione proposta in primo grado (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», il ricorrente censura la sentenza gravata là dove afferma che le domande ancora da decidere rientrano nella competenza esclusiva del giudice delegato; con il quarto motivo, rubricato: violazione di norme di diritto in relazione alla devoluzione al giudice dell'esecuzione della domanda di restituzione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui «ogni altra questione relativa allo svincolo delle somme depositate nell'ambito della procedura fallimentare ed alle sorti del pignoramento per la parte eccedente le somme dovute dovrà essere decisa dal Giudice dell'esecuzione», sottolineando che la controversia non ha ad oggetto somme depositate nell'ambito di procedura fallimentare, ma piuttosto nell'ambito di procedura esecutiva. con il quinto e con il sesto motivo, deducendo la «violazione di norme di diritto in relazione alla compensazione delle spese di lite (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado hanno erroneamente disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado; tuttavia, successivamente alla proposizione del ricorso i difensori del ricorrente hanno fatto pervenire una «dichiarazione di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.», sottoscritta digitalmente; la rinuncia al ricorso non ha carattere «accettizio», non dovendo essere accettata dalla controparte per essere produttiva di effetti processuali, e, pertanto, risultando i difensori del ricorrente muniti di procura speciale e non essendo necessaria la sua notifica alla Curatela del Fallimento intimata, in quanto non costituita, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio; difatti, la rinuncia comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 28/12/2020, n. 29652); nulla deve disporsi, nel caso di specie, in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva della parte intimata; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315); p. q. m. dich