CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07280/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 29847-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ALBOREAMICHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELLAPIETRAMICHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALERMOMARIAROSA nella qualità di erede di CALABRESI PASCAL2025 SERGE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]4586 RANIERI;- ricorrenti -controtempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026PMC [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dei legaliData pubblicazione 26/03/2026rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRAZIA- controricorrente -avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 210/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diPotenza rigettava l’appello proposto dai dodici lavoratori sopraindicati, nonché da [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 348/2019, cheaveva respinto le loro domande proposte nei confronti di SATAs.p.a. (cui poi subentrava [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali domande essi avevano chiesto, in sintesi,condannarsi le due società convenute a modificare laretribuzione loro spettante, mediante inclusione in essa anchedel “premio feriale” ed a corrispondere a ciascuno di loro, insolido, a titolo di arretrati, le somme analiticamente indicatenell’atto introduttivo, oltre accessori di legge; la Cortecondannava gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, infavore delle appellate, in solido tra loro, delle spese del secondogrado di giudizio, come liquidate.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che i lavoratori istanti, originariamente dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]e in seguito, per effetto di successive cessioni di ramo d’azienda,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025passati, prima, alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], già SATA s.pN.uam.e,ro edi, r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026poi, di PCM [OSCURATO:PERSONA], avevano adito il Tribunale diPotenza e, premettendo che il datore di lavoro primo cedenteaveva loro corrisposto, ogni anno, una retribuzione aggiuntivadetta “premio feriale”, avevano denunciato che, a seguito dellesu indicate cessioni di ramo d’azienda, [OSCURATO:SOCIETA]., a partire dalluglio 2009, e PCM [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2014, avevanoinopinatamente sospeso l’erogazione dell’emolumento inquestione; b) che essi sostenevano che il premio feriale dovessesussumersi nell’alveo dei cd. usi aziendali, come tali nonriformabili in peius per decisione unilaterale del datore di lavoro,né in conseguenza di trasferimento o cessione di ramo d’aziendao in forza di accordi collettivi, e concludevano, quindi, nel sensosopra riportato; c) come le due società resistenti avesserocontestato negli stessi termini tali pretese; d) su quali basi ilprimo giudice aveva respinto tali domande; e) i motivi d’appelloformulati dai lavoratori suddetti.3. Tanto premesso, la Corte: I) osservava che lacontroversia atteneva alla spettanza ai ricorrenti del cd. premioferiale (emolumento pagato a luglio di ogni anno, praticamentecorrispondente alla quattordicesima mensilità), pur dopo il lorosuccessivo passaggio alle dipendenze, prima, di [OSCURATO:SOCIETA].(quindi [OSCURATO:SOCIETA]) e, poi, di PCM [OSCURATO:PERSONA], per effetto disuccessive cessioni d’azienda da parte dell’originario datore dilavoro [OSCURATO:SOCIETA].; II) condivideva quanto giàritenuto dal primo giudice circa la qualificazione come usoaziendale della corresponsione di tale premio da partedell’originaria datrice di lavoro, nonché circa la natura giuridicadi detto uso aziendale quale “fonte sociale” equiparabile ad uncontratto integrativo aziendale e, come tale, modificabile ancheNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025peggiorativamente da fonti negoziali equi-, o sovra-, ordNuinmearot edi, r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026sicché le successive sorti del “premio feriale”, già riconosciutoagli allora appellanti, dipendevano strettamente dalle sorti dellacontrattazione collettiva applicata presso l’azienda cedente ailavoratori transitati alle dipendenze dell’azienda cessionaria;III) richiamati il disposto dell’art. 2112, comma terzo, c.c. (nellaformulazione già vigente all’epoca dei trasferimenti d’azienda inesame), e taluni precedenti di legittimità, riteneva che risultavapacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie.4. Avverso tale decisione i dodici lavoratori in epigrafeindicati, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede del lavoratoredeceduto [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5. Resistono le due società intimate con distinticontroricorsi, ma di pressoché identico contenuto.6. [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e iricorrenti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “Nullitàdella sentenza per grave travisamento della prova econseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinatodisposto con gli artt. 2112, comma 3, c.c. e 2697 c.c. (art. 360n. 4 c.p.c.)”. Deducono che, sulla scorta di quanto esposto nellostesso ricorso per cassazione, “emerge per tabulas il gravissimotravisamento della prova in cui è incorsa la Corte territorialenella gravata pronuncia, decisivo nell’ambito della fattispecieper cui è causa, in quanto unicamente da esso è dipeso il rigettoNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025delle istanze proposte dai lavoratori”, e che: “Tale clamNuomreoros doi r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026errore consiste nell’individuazione (ed apprezzamento), daparte del Collegio della Corte di Appello di Potenza, di una provadocumentale inesistente ed inficia di nullità conclamata emanifesta la sentenza giustificandone la cassazione”. Assumonoin particolare che una contrattazione integrativa aziendale “nelcaso in esame, non è mai stata prodotta dalle convenute agliacclusa agli atti”. In particolare, le “asserzioni (e conseguenzialivalutazioni)”, che i ricorrenti per cassazione attribuiscono allaCorte di merito, erano “del tutto disancorate dalla reale portatadell’apparato probatorio documentale versato agli atti delprocedimento”, perché, secondo gli stessi, “la provadell’esistenza di una contrattazione integrativa già applicata daSATA S.p.A. al momento della cessione del ramo d’azienda del20.07.09 non è mai stata offerta in giudizio dalla controparte”,e “i documenti summenzionati, infatti, si limitano acomunicazioni nell’ambito delle quali sono inserite clausolegeneriche e di stile ma la contrattazione integrativa non è statamai prodotta”. Per i ricorrenti, sarebbe “pertanto evidentel’errore di percezione in cui è incorsa la Corte territoriale nelritenere esistenza una contrattazione integrativa (di pari livelloall’uso aziendale invocato) mai prodotta agli atti, né puòritenersi incontestato un documento che non è mai statoprodotto”.2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2112, comma 3, c.c. (art. 360 n. 3,c.p.c.)”. In linea subordinata rispetto a quanto in precedenzaargomentato, i ricorrenti censurano “la pronuncia nella parte incui ha rigettato, in ogni caso, la richiesta di condanna alNumero registro generale 29847/2021versamento delle somme a titolo” di premio feriale “dovuteN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026anche per il periodo intercorrente tra la cessione del ramoData pubblicazione 26/03/2026d’azienda (1.07.09) e la disdetta della precedentecontrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro in essere,a fronte dell’adozione del CCSL Specifico per i lavoratori delgruppo Fiat del 1.01.12 (comunicata, come da stessaindicazione di controparte, con missiva del 22.11.11. doc. 16produzione di parte di primo grado [OSCURATO:SOCIETA].)”.3. Con un terzo motivo denunciano la “violazione dell’art.92 c.p.c.”. Censurano la pronuncia gravata nella parte in cui,nonostante il mutamento giurisprudenziale intervenuto inrelazione alla medesima questione giuridica e pronunciafavorevole resa dalla Corte di Appello di Potenza n. 98 del26.07.18 (doc. n. 7, fascicolo di produzione di primo grado),nell’ambito di identica fattispecie, che aveva pacificamenterilevato l’assenza di una contrattazione integrativa applicata daSATA S.p.A. all’atto della cessione del ramo d’azienda ritenendocome “pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazionecollettiva presso entrambe le aziende cessionarie (…) è peròmancata da parte delle aziende cessionarie odierneappellanti la prova della esistenza di una contrattazioneaziendale (almeno di pari livello) che modificasse inpejus l’uso aziendale del premio feriale (…)”, vi sia statanella gravata pronuncia una condanna alla rifusione delle speseprocessuali secondo il principio della soccombenza .4. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e neitermini che si passa ad illustrare.5. In tal senso va subito posto in luce: a) che questaSezione, nell’ancor recente Cass., ord. 15.4.2024, n. 10120, siNumero registro generale 29847/2021è occupata di ricorsi per cassazione proposti dalle due societàN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026Corte d’appello, e, cioè, la sent. n. 98/2018 (più volterichiamata negli atti del presente procedimento), e nei confrontidi altro gruppo di lavoratori, in posizione sovrapponibile a quelladei lavoratori istanti nella medesima vicenda che ora ci occupa;b) che quei ricorsi sono stati rigettati.E l’ora cit. sent. n. 98/2018 della stessa Corte d’appello èquella dalla quale, come riportato in narrativa, la sentenza oraimpugnata ha inteso discostarsi.Più nello specifico, come accennato in narrativa, la Corteha, questa volta, osservato: “Nel caso di specie, risulta pacificaed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva pressoentrambe le aziende cessionarie, dovendosi rilevare che,contrariamente a quanto precedentemente affermato questaCorte d’appello con la sentenza n. 98/2018, risultadocumentalmente provato e, comunque non contestato cheall’atto della cessione intervenuta tra ICTA e SATA nel luglio2009 la cessionaria avesse già un proprio contratto integrativoapplicato ai propri dipendenti, così come emerge dallacomunicazione inviata da Sata agli odierni ricorrenti in data 17luglio 2019 e da quanto dalla stessa cessionaria comunicato alleOrganizzazioni sindacali, contratto aziendale che, appunto, nonprevedeva la corresponsione, in favore dei lavoratori, del cd.premio feriale”.5.1 Giova, allora, premettere che nella narrativa di Cass.n. 2024/10120 si era dato conto, per quello che ora rileva, chela stessa Corte d’appello nella sent. n. 98/2018 allora impugnatain cassazione aveva “accertato che le aziende cessionarie nonNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025avevano fornito prova della applicazione di una contrattNauzmieoron dei r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale che modificasse in peius l’uso aziendale del premioferiale, sino al punto da escluderne la corresponsione; ciò finoal 1° gennaio 2012, data in cui era intervenuta da parte di SATAspa (ora [OSCURATO:SOCIETA]), poi succeduta a [OSCURATO:SOCIETA],la disdetta di tutta la contrattazione collettiva, nazionale,territoriale e aziendale, sostituita con il Contratto CollettivoSpecifico del Lavoro (CCSL), che non contemplava il premio dicui si discute”, e che aveva “ritenuto che, a far data dall’1gennaio 2012, si fosse pertanto verificato l’effetto sostitutivodella contrattazione in vigore presso la cedente con quella, dipari livello, adottata dalla cessionaria, ai sensi dell’art. 2112,terzo comma, c.c.; che pertanto i lavoratori avevano conservatoil trattamento migliorativo preesistente fino all’1 gennaio 2012”.5.2. Nella motivazione della stessa ordinanza si è, quindi,considerato: 5. Con il primo motivo dei ricorsi è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degliartt. 2077, 2112 e 2697 c.c., per avere la Corte erroneamenteinterpretato le disposizioni citate, e specificamente l’art. 2112c.c., esigendo, al fine dell’effetto sostitutivo dei contratticollettivi applicati presso la cessionaria rispetto a quelli in vigorepresso la cedente, che la contrattazione, oltre ad essere di parilivello, disciplinasse anche il medesimo istituto, nel caso dispecie il premio feriale.6. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico,oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo,per non avere la Corte d’appello rilevato il dato incontroversoNumero registro generale 29847/2021tra le parti e risultante dagli atti di causa (doc. 2 e 3 del fascicoloN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026d’azienda, ai dipendenti ceduti sono stati applicati i trattamentiprevisti dal c.c.n.l. di categoria e dagli accordi aziendali vigentipresso la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]7. I motivi, che si trattano congiuntamente perché pongono, dadiversi punti di vista, la medesima questione giuridica, nonpossono trovare accoglimento.8. Come statuito da questa Corte, in caso di cessione di ramod’azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensidell’art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigorepresso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loroinserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutatocontesto di regole, anche retributive, restando in vigorel’originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso lacessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati daalcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 37291 del 2021; n.19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, aproposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass.n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiegocontrattualizzato).9. Con specifico riferimento all’uso aziendale, “fonte di unobbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro(che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessaefficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alleclausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle piùfavorevoli dell’uso aziendale, a norma dell’art. 2077, secondocomma, cod. civ.”, questa Corte ha sottolineato che “il dirittoriconosciuto dall’uso aziendale non sopravvive al mutamentoNumero registro generale 29847/2021della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento dNi umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026azienda, posto che operando come una contrattazioneData pubblicazione 26/03/2026integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratticollettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è piùapplicabile presso la società cessionaria dotata di propriacontrattazione collettiva. (Cass. n. 5882 del 2010). Da taleprincipio si ricava che l’uso aziendale, invece, sopravvive, ovela cessionaria non sia dotata di una propria contrattazioneintegrativa aziendale.10. A tali principi si è uniformata la sentenza d’appello, che hariconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dalcontratto aziendale, o meglio dall’uso aziendale in vigore pressola cedente ed avente la stessa efficacia di un contrattointegrativo aziendale, avendo accertato che presso lecessionarie non era applicata alcuna contrattazione di parilivello, cioè aziendale.11. Le censure mosse col primo motivo di ricorso si basano suuna erronea e parziale lettura della sentenza impugnata.12. La Corte d’appello ha escluso che le società avesserodimostrato l’applicazione presso le cessionarie (prima [OSCURATO:SOCIETA]– ora [OSCURATO:SOCIETA] – e poi PMC [OSCURATO:PERSONA] srl) dicontrattazione collettiva aziendale, quale presuppostonecessario a impedire (in ragione del “pari livello”) l’ultrattivitàdell’uso aziendale in vigore presso la cedente (equiparabile adun contratto aziendale). Il riferimento contenuto nella sentenzad’appello (§ 10) al “premio feriale” non è destinato, come invecepreteso dalle ricorrenti, a subordinare l’effetto sostitutivo di cuiall’art. 2112, terzo comma, c.c., alla adozione da parte dellacessionaria di contrattazione aziendale sullo specifico istituto diNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025cui si discute, come è reso evidente dalla sottolineatura (sNeumepro rdei r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel § 10) della locuzione “pari livello”, che costituisce l’elementodiscretivo, nell’ottica normativa, ai fini del contratto applicabile,e sia dalla statuizione contenuta nel successivo § 11, in cuil’effetto sostitutivo in esame viene ricondotto alla disdetta dellacontrattazione precedente, sia nazionale e sia aziendale, e allasua complessiva sostituzione.13. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile. Esso censural’accertamento dei giudici di appello sulla mancata prova, di cuile società erano onerate, in ordine alla adozione e vigenzapresso di esse, all’atto della cessione, di contrattazionecollettiva di livello aziendale (di “pari livello” rispetto all’usoaziendale osservato presso la cedente), pretendendo didesumere l’esistenza di tale prova, e quindi l’omesso esame(attraverso la mancata valutazione dei documenti) di un fattodecisivo rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., dal riferimento,contenuto nelle lettere inviate ai lavoratori di volta in voltaceduti, all’applicazione nei loro confronti del CCNL per ilavoratori addetti all’industria metalmeccanica e dei“trattamenti economici e normativi e … accordi aziendali vigentiin [OSCURATO:SOCIETA]” (v. ricorsi, pag. 15). Tuttavia, le società ricorrenti,non solo non indicano in quali atti processuali (che avevanol’onere di trascrivere o, almeno, di localizzare con precisione) ein che termini la questione, della applicazione presso lecessionarie di contratti collettivi aziendali, era stata sollevatadinanzi ai giudici di merito, ma neppure individuano gli accordiaziendali che assumono vigenti presso le cessionarie all’epocadella cessione, né fanno cenno al deposito degli stessi in primoe secondo grado di giudizio e di tali dati e adempimenti sono deltutto carenti anche i ricorsi per cassazione in esame .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/20216. Ciò premesso, di recente, le Sezioni unite di questaN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nellaData pubblicazione 26/03/2026giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fa fatto valere, in concorsodei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).7. Osserva allora il Collegio, in via preliminare, che il primomezzo si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., deducendosi, infatti, la “nullità della sentenza”, manon anomalie motivazionali in senso proprio come attualmentedenunciabili in sede di legittimità.In particolare, anche in Sez. un. n. 5792/2024 testé cit. siè ricordato che le stesse Sezioni Unite, già in Cass. n.8053/2014, avevano “chiarito che la riforma ha introdottonell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unNumero registro generale 29847/2021esito diverso della controversia” e che: La riformulazione deNl umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026n. 5 ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, per ilData pubblicazione 26/03/2026tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forsemeglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengonoall’esistenza della motivazione, le altre due alla tenuta logica)nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (così alle pagg. 23-24nell’ambito del § 10.9. della motivazione).7.1. Ebbene, i ricorrenti non denunciano direttamentenessuno dei suddetti vizi di motivazione, bensì nell’interosvolgimento della censura in esame si riferiscono soprattutto adun vizio, asseritamente “gravissimo” o “clamoroso”, di“travisamento della prova”.8. Nota, inoltre, il Collegio che il “fatto probatorio” di cuiessi lamentano il travisamento è un fatto non “processuale”, ma“sostanziale”, e cioè l’esistenza anzitutto presso la primacessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].) di una “contrattazione integrativa”.9. Inoltre, va rimarcato che i ricorrenti, non solo richiamanol’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche nello sviluppodella doglianza non deducono l’ “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”; il che, se dedotto, come sempre insegnato dalle SezioniUnite, avrebbe comportato a carico di chi ricorra per cassazionel’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggNeutmteoro ddi ir accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026discussione tra le parti e la sua “decisività” (così già la cit. Cass.n. 8053/2014, ma anche ex multis Cass., sez. un., n.21973/2021).9.1. Invero, tutto quest’ultimo genere di deduzioni non siriscontra nel motivo in esame, quanto meno nei rigorosi eprecisi termini richiesti ai fini dell’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c.Del resto, l’eventuale riconduzione officiosa della censura aquest’ultimo mezzo ne comporterebbe de plano l’inammissibilitàper la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.applicabile ratione temporis nella specie (ma riprodotta daultimo nel vigente comma quarto dell’art. 360 cit.), in presenzadi cd. “doppia conforme” che senz’altro ricorre in questo caso.10. Attenendosi, comunque, all’indicazione di parte quantoal mezzo di ricorso optato (ex art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c.), l’inammissibilità della censura, oltre che per la denunciariferita ad un fatto sostanziale, deriverebbe dal rilievo che iricorrenti non fanno valere un “travisamento del contenutooggettivo della prova”, ma in realtà sostengono (anche) unerrore di “apprezzamento” di una prova documentale secondoloro inesistente.Come emerge, infatti, chiaramente dai passi sopra riportatinel riassumere la censura, i ricorrenti deducono che queidocumenti si limiterebbero “a comunicazioni nell’ambito dellequali sono inserite clausole generiche e di stile”.10.1. Rileva nella stessa direzione il Collegio che nellapropria narrativa della vicenda sostanziale e processuale gliNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025stessi ricorrenti, alludendo alla prima cessione del Nu2m0e0ro 9di, r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026avevano fatto presente che nell’ambito delle procedure diconsultazione sindacale prodromiche alla cessione del ramod’azienda, cedente e cessionario si fossero espressamenteimpegnati nel senso che “i rapporti di lavoro subordinato delpersonale appartenente al suddetto ramo d’aziendaproseguiranno, senza soluzione di continuità nel rispetto diquanto previsto dall’art. 2112 c.c. con [OSCURATO:SOCIETA]. –stabilimento di Melfi, che applicherà nei confronti del suddettopersonale il CCNL per i lavoratori addetti all’industriametalmeccanica e i trattamenti economici e normativi e gliaccordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (così alla pag. 4 delricorso per cassazione).Sempre nella stessa parte del ricorso in esame, si riferisceche le società appellate si erano costituite in giudizio ribadendoche all’atto della cessione del ramo d’azienda, la comunicazionediramata alle [OSCURATO:PERSONA] del 4.06.09 avrebbe datoformalmente atto della circostanza che ai lavoratori cedutisarebbe stato “applicato il trattamento economico e normativoe gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pag. 4memoria difensiva in appello [OSCURATO:SOCIETA]. e docc. 2 e 3fascicolo di primo grado FCA richiamati nell’atto difensivo); allostesso modo, le comunicazioni individuali indirizzate ailavoratori in occasione della cessione ribadivano espressamentecome agli stessi sarebbe stato “applicato il trattamentoeconomico e normativo nonché gli accordi aziendali vigenti inSATA S.p.A.“(cfr. pagg. 4 e 5 memoria di costituzione in appellorichiamati, docc. 4/15) (così alle pagg. 9-10 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025Inoltre, nell’esposizione del primo motivo semNpumreero di ir accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrenti trascrivono le parti delle missive indirizzate alleorganizzazioni sindacali il 4.6.2009 e di quelle individualmenteindirizzate ai lavoratori dipendenti ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]., dipressoché identico contenuto, in cui pure compare l’ugualeriferimento a “gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr.pag. 16 del ricorso per cassazione).10.2. Va, altresì, rilevato che sempre i ricorrenti hannorappresentato che già il primo giudice nella sua sentenza avevaconsiderato in fatto che: “… veniva dapprima precisato alle RSUaziendali e a tutti i lavoratori coinvolti nella cessione chesarebbe stato applicato il trattamento economico e normativo egli accordi sindacali vigenti presso la società cessionaria (laquale non applicava tale uso aziendale) e successivamente, conmissiva del 22.11.11, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già SataS.p.A.) comunicava il recesso da tutti i contratti applicati dalgruppo FIAT, da tutti i contratti e accordi collettivi aziendali eterritoriali, nonché da ogni impegno derivante da prassicollettive in atto; …” (v. pag. 7 del ricorso in esame).11. Al netto dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziati,la censura in esame è tuttavia fondata nella parte cui vi sideduce (anche) la violazione del principio di non (specifica)contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Erroneamente, difatti, la Corte territoriale ha giudicato“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”.nell’atto d’appello era stata rimarcata “la circostanza che non vifosse, presso la parte datoriale cessionaria, alcun accordoNumero registro generale 29847/2021sindacale di secondo livello, secondo quanto previsto dall’artN. umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/20262112 c.c., comma 3”.Data pubblicazione 26/03/2026Infatti, si è ora notato che gli stessi ricorrenti danno tuttorale due società cessionarie nel tempo (prima nel 2009 e poi nel2011) aveva esposto un ragionamento analogo a quello poisvolto nell’impugnata sentenza, vale a dire, sulla base dellecennate comunicazioni datoriali, piuttosto che sul testo diaccordi del genere.Del resto, anche la Corte d’appello ha riferito di una talemotivazione sul punto del primo giudice (cfr. pag. 6 della suasentenza).La Corte d’appello, però, non ha considerato che ladecisione del Tribunale era senz’altro censurata anche sotto taleprecipuo aspetto. In particolare, nell’atto d’appello era statoevidenziato che sin dal ricorso introduttivo del giudizio era statarichiamata la più volte citata sent. n. 98/2018 della Corted’appello (v. pag. 5 di tale atto), lamentandosi che la stessasentenza non fosse stata considerata, e che anzi fosse stataignorata, dal giudice di primo grado (v. pagg. 6, 7-8 dello stessorelazione alle annualità 2009 e 2010 dell’emolumento per cui ècausa (v. anche pagg. 10 e 12). Tanto perché quella sentenza,come s’è visto, aveva accertato che presso le due diversecessionarie nel tempo non era applicata alcuna contrattazionedi pari livello, cioè aziendale.11.1. Ebbene, ovviamente non potrebbe il Collegiosindacare un accertamento fattuale riservato alla Corteterritoriale quale giudice del merito perché è stato operato, nonNumero registro generale 29847/2021alla luce del testo di contratti collettivi aziendali applicati pressoN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026le aziende cessionarie (mai esibiti, a quanto consta, sia nel corsoData pubblicazione 26/03/2026del giudizio definito da Cass. n. 10120/2024 che durante ilpresente giudizio), ma in base a comunicazioni datoriali chefacevano cenno a contratti di detto livello.Ben può, invece, questa Corte rilevare che taleaccertamento fattuale si fonda sull’erroneo assunto che fosse“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”, laddove gli alloraappellanti nei termini sopra esposti senz’altro avevano rimessoin discussione anche tale aspetto, in ordine al quale già in primecure avevano, più che contestato, dedotto essi quali attoril’inesistenza di detta contrattazione presso le due cessionarie, amezzo del richiamo alla sent. n. 98/2018 della Corte d’appellodi Potenza.12. L’accoglimento del primo motivo nei limiti sopra esposticomporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.13. In conclusione, in accoglimento del primo motivo diricorso per quanto di ragione, assorbiti i restanti motivi, lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale, la quale, in differentecomposizione, dovrà regolare le spese processuali compresequelle di questo giudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cessione diazienda UsoSEZIONE LAVOROaziendaleComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Premio ferialeDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N. 29847/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 29847-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ALBOREAMICHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELLAPIETRAMICHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALERMOMARIAROSA nella qualità di erede di CALABRESI PASCAL2025 SERGE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]4586 RANIERI;- ricorrenti -controtempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026PMC [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dei legaliData pubblicazione 26/03/2026rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRAZIA- controricorrente -avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 210/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diPotenza rigettava l’appello proposto dai dodici lavoratori sopraindicati, nonché da [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 348/2019, cheaveva respinto le loro domande proposte nei confronti di SATAs.p.a. (cui poi subentrava [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali domande essi avevano chiesto, in sintesi,condannarsi le due società convenute a modificare laretribuzione loro spettante, mediante inclusione in essa anchedel “premio feriale” ed a corrispondere a ciascuno di loro, insolido, a titolo di arretrati, le somme analiticamente indicatenell’atto introduttivo, oltre accessori di legge; la Cortecondannava gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, infavore delle appellate, in solido tra loro, delle spese del secondogrado di giudizio, come liquidate.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che i lavoratori istanti, originariamente dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]e in seguito, per effetto di successive cessioni di ramo d’azienda,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025passati, prima, alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], già SATA s.pN.uam.e,ro edi, r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026poi, di PCM [OSCURATO:PERSONA], avevano adito il Tribunale diPotenza e, premettendo che il datore di lavoro primo cedenteaveva loro corrisposto, ogni anno, una retribuzione aggiuntivadetta “premio feriale”, avevano denunciato che, a seguito dellesu indicate cessioni di ramo d’azienda, [OSCURATO:SOCIETA]., a partire dalluglio 2009, e PCM [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2014, avevanoinopinatamente sospeso l’erogazione dell’emolumento inquestione; b) che essi sostenevano che il premio feriale dovessesussumersi nell’alveo dei cd. usi aziendali, come tali nonriformabili in peius per decisione unilaterale del datore di lavoro,né in conseguenza di trasferimento o cessione di ramo d’aziendao in forza di accordi collettivi, e concludevano, quindi, nel sensosopra riportato; c) come le due società resistenti avesserocontestato negli stessi termini tali pretese; d) su quali basi ilprimo giudice aveva respinto tali domande; e) i motivi d’appelloformulati dai lavoratori suddetti.3. Tanto premesso, la Corte: I) osservava che lacontroversia atteneva alla spettanza ai ricorrenti del cd. premioferiale (emolumento pagato a luglio di ogni anno, praticamentecorrispondente alla quattordicesima mensilità), pur dopo il lorosuccessivo passaggio alle dipendenze, prima, di [OSCURATO:SOCIETA].(quindi [OSCURATO:SOCIETA]) e, poi, di PCM [OSCURATO:PERSONA], per effetto disuccessive cessioni d’azienda da parte dell’originario datore dilavoro [OSCURATO:SOCIETA].; II) condivideva quanto giàritenuto dal primo giudice circa la qualificazione come usoaziendale della corresponsione di tale premio da partedell’originaria datrice di lavoro, nonché circa la natura giuridicadi detto uso aziendale quale “fonte sociale” equiparabile ad uncontratto integrativo aziendale e, come tale, modificabile ancheNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025peggiorativamente da fonti negoziali equi-, o sovra-, ordNuinmearot edi, r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026sicché le successive sorti del “premio feriale”, già riconosciutoagli allora appellanti, dipendevano strettamente dalle sorti dellacontrattazione collettiva applicata presso l’azienda cedente ailavoratori transitati alle dipendenze dell’azienda cessionaria;III) richiamati il disposto dell’art. 2112, comma terzo, c.c. (nellaformulazione già vigente all’epoca dei trasferimenti d’azienda inesame), e taluni precedenti di legittimità, riteneva che risultavapacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie.4. Avverso tale decisione i dodici lavoratori in epigrafeindicati, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede del lavoratoredeceduto [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5. Resistono le due società intimate con distinticontroricorsi, ma di pressoché identico contenuto.6. [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e iricorrenti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “Nullitàdella sentenza per grave travisamento della prova econseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinatodisposto con gli artt. 2112, comma 3, c.c. e 2697 c.c. (art. 360n. 4 c.p.c.)”. Deducono che, sulla scorta di quanto esposto nellostesso ricorso per cassazione, “emerge per tabulas il gravissimotravisamento della prova in cui è incorsa la Corte territorialenella gravata pronuncia, decisivo nell’ambito della fattispecieper cui è causa, in quanto unicamente da esso è dipeso il rigettoNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025delle istanze proposte dai lavoratori”, e che: “Tale clamNuomreoros doi r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026errore consiste nell’individuazione (ed apprezzamento), daparte del Collegio della Corte di Appello di Potenza, di una provadocumentale inesistente ed inficia di nullità conclamata emanifesta la sentenza giustificandone la cassazione”. Assumonoin particolare che una contrattazione integrativa aziendale “nelcaso in esame, non è mai stata prodotta dalle convenute agliacclusa agli atti”. In particolare, le “asserzioni (e conseguenzialivalutazioni)”, che i ricorrenti per cassazione attribuiscono allaCorte di merito, erano “del tutto disancorate dalla reale portatadell’apparato probatorio documentale versato agli atti delprocedimento”, perché, secondo gli stessi, “la provadell’esistenza di una contrattazione integrativa già applicata daSATA S.p.A. al momento della cessione del ramo d’azienda del20.07.09 non è mai stata offerta in giudizio dalla controparte”,e “i documenti summenzionati, infatti, si limitano acomunicazioni nell’ambito delle quali sono inserite clausolegeneriche e di stile ma la contrattazione integrativa non è statamai prodotta”. Per i ricorrenti, sarebbe “pertanto evidentel’errore di percezione in cui è incorsa la Corte territoriale nelritenere esistenza una contrattazione integrativa (di pari livelloall’uso aziendale invocato) mai prodotta agli atti, né puòritenersi incontestato un documento che non è mai statoprodotto”.2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2112, comma 3, c.c. (art. 360 n. 3,c.p.c.)”. In linea subordinata rispetto a quanto in precedenzaargomentato, i ricorrenti censurano “la pronuncia nella parte incui ha rigettato, in ogni caso, la richiesta di condanna alNumero registro generale 29847/2021versamento delle somme a titolo” di premio feriale “dovuteN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026anche per il periodo intercorrente tra la cessione del ramoData pubblicazione 26/03/2026d’azienda (1.07.09) e la disdetta della precedentecontrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro in essere,a fronte dell’adozione del CCSL Specifico per i lavoratori delgruppo Fiat del 1.01.12 (comunicata, come da stessaindicazione di controparte, con missiva del 22.11.11. doc. 16produzione di parte di primo grado [OSCURATO:SOCIETA].)”.3. Con un terzo motivo denunciano la “violazione dell’art.92 c.p.c.”. Censurano la pronuncia gravata nella parte in cui,nonostante il mutamento giurisprudenziale intervenuto inrelazione alla medesima questione giuridica e pronunciafavorevole resa dalla Corte di Appello di Potenza n. 98 del26.07.18 (doc. n. 7, fascicolo di produzione di primo grado),nell’ambito di identica fattispecie, che aveva pacificamenterilevato l’assenza di una contrattazione integrativa applicata daSATA S.p.A. all’atto della cessione del ramo d’azienda ritenendocome “pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazionecollettiva presso entrambe le aziende cessionarie (…) è peròmancata da parte delle aziende cessionarie odierneappellanti la prova della esistenza di una contrattazioneaziendale (almeno di pari livello) che modificasse inpejus l’uso aziendale del premio feriale (…)”, vi sia statanella gravata pronuncia una condanna alla rifusione delle speseprocessuali secondo il principio della soccombenza .4. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e neitermini che si passa ad illustrare.5. In tal senso va subito posto in luce: a) che questaSezione, nell’ancor recente Cass., ord. 15.4.2024, n. 10120, siNumero registro generale 29847/2021è occupata di ricorsi per cassazione proposti dalle due societàN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026Corte d’appello, e, cioè, la sent. n. 98/2018 (più volterichiamata negli atti del presente procedimento), e nei confrontidi altro gruppo di lavoratori, in posizione sovrapponibile a quelladei lavoratori istanti nella medesima vicenda che ora ci occupa;b) che quei ricorsi sono stati rigettati.E l’ora cit. sent. n. 98/2018 della stessa Corte d’appello èquella dalla quale, come riportato in narrativa, la sentenza oraimpugnata ha inteso discostarsi.Più nello specifico, come accennato in narrativa, la Corteha, questa volta, osservato: “Nel caso di specie, risulta pacificaed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva pressoentrambe le aziende cessionarie, dovendosi rilevare che,contrariamente a quanto precedentemente affermato questaCorte d’appello con la sentenza n. 98/2018, risultadocumentalmente provato e, comunque non contestato cheall’atto della cessione intervenuta tra ICTA e SATA nel luglio2009 la cessionaria avesse già un proprio contratto integrativoapplicato ai propri dipendenti, così come emerge dallacomunicazione inviata da Sata agli odierni ricorrenti in data 17luglio 2019 e da quanto dalla stessa cessionaria comunicato alleOrganizzazioni sindacali, contratto aziendale che, appunto, nonprevedeva la corresponsione, in favore dei lavoratori, del cd.premio feriale”.5.1 Giova, allora, premettere che nella narrativa di Cass.n. 2024/10120 si era dato conto, per quello che ora rileva, chela stessa Corte d’appello nella sent. n. 98/2018 allora impugnatain cassazione aveva “accertato che le aziende cessionarie nonNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025avevano fornito prova della applicazione di una contrattNauzmieoron dei r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale che modificasse in peius l’uso aziendale del premioferiale, sino al punto da escluderne la corresponsione; ciò finoal 1° gennaio 2012, data in cui era intervenuta da parte di SATAspa (ora [OSCURATO:SOCIETA]), poi succeduta a [OSCURATO:SOCIETA],la disdetta di tutta la contrattazione collettiva, nazionale,territoriale e aziendale, sostituita con il Contratto CollettivoSpecifico del Lavoro (CCSL), che non contemplava il premio dicui si discute”, e che aveva “ritenuto che, a far data dall’1gennaio 2012, si fosse pertanto verificato l’effetto sostitutivodella contrattazione in vigore presso la cedente con quella, dipari livello, adottata dalla cessionaria, ai sensi dell’art. 2112,terzo comma, c.c.; che pertanto i lavoratori avevano conservatoil trattamento migliorativo preesistente fino all’1 gennaio 2012”.5.2. Nella motivazione della stessa ordinanza si è, quindi,considerato: 5. Con il primo motivo dei ricorsi è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degliartt. 2077, 2112 e 2697 c.c., per avere la Corte erroneamenteinterpretato le disposizioni citate, e specificamente l’art. 2112c.c., esigendo, al fine dell’effetto sostitutivo dei contratticollettivi applicati presso la cessionaria rispetto a quelli in vigorepresso la cedente, che la contrattazione, oltre ad essere di parilivello, disciplinasse anche il medesimo istituto, nel caso dispecie il premio feriale.6. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico,oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo,per non avere la Corte d’appello rilevato il dato incontroversoNumero registro generale 29847/2021tra le parti e risultante dagli atti di causa (doc. 2 e 3 del fascicoloN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026d’azienda, ai dipendenti ceduti sono stati applicati i trattamentiprevisti dal c.c.n.l. di categoria e dagli accordi aziendali vigentipresso la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]7. I motivi, che si trattano congiuntamente perché pongono, dadiversi punti di vista, la medesima questione giuridica, nonpossono trovare accoglimento.8. Come statuito da questa Corte, in caso di cessione di ramod’azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensidell’art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigorepresso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loroinserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutatocontesto di regole, anche retributive, restando in vigorel’originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso lacessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati daalcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 37291 del 2021; n.19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, aproposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass.n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiegocontrattualizzato).9. Con specifico riferimento all’uso aziendale, “fonte di unobbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro(che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessaefficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alleclausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle piùfavorevoli dell’uso aziendale, a norma dell’art. 2077, secondocomma, cod. civ.”, questa Corte ha sottolineato che “il dirittoriconosciuto dall’uso aziendale non sopravvive al mutamentoNumero registro generale 29847/2021della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento dNi umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026azienda, posto che operando come una contrattazioneData pubblicazione 26/03/2026integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratticollettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è piùapplicabile presso la società cessionaria dotata di propriacontrattazione collettiva. (Cass. n. 5882 del 2010). Da taleprincipio si ricava che l’uso aziendale, invece, sopravvive, ovela cessionaria non sia dotata di una propria contrattazioneintegrativa aziendale.10. A tali principi si è uniformata la sentenza d’appello, che hariconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dalcontratto aziendale, o meglio dall’uso aziendale in vigore pressola cedente ed avente la stessa efficacia di un contrattointegrativo aziendale, avendo accertato che presso lecessionarie non era applicata alcuna contrattazione di parilivello, cioè aziendale.11. Le censure mosse col primo motivo di ricorso si basano suuna erronea e parziale lettura della sentenza impugnata.12. La Corte d’appello ha escluso che le società avesserodimostrato l’applicazione presso le cessionarie (prima [OSCURATO:SOCIETA]– ora [OSCURATO:SOCIETA] – e poi PMC [OSCURATO:PERSONA] srl) dicontrattazione collettiva aziendale, quale presuppostonecessario a impedire (in ragione del “pari livello”) l’ultrattivitàdell’uso aziendale in vigore presso la cedente (equiparabile adun contratto aziendale). Il riferimento contenuto nella sentenzad’appello (§ 10) al “premio feriale” non è destinato, come invecepreteso dalle ricorrenti, a subordinare l’effetto sostitutivo di cuiall’art. 2112, terzo comma, c.c., alla adozione da parte dellacessionaria di contrattazione aziendale sullo specifico istituto diNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025cui si discute, come è reso evidente dalla sottolineatura (sNeumepro rdei r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel § 10) della locuzione “pari livello”, che costituisce l’elementodiscretivo, nell’ottica normativa, ai fini del contratto applicabile,e sia dalla statuizione contenuta nel successivo § 11, in cuil’effetto sostitutivo in esame viene ricondotto alla disdetta dellacontrattazione precedente, sia nazionale e sia aziendale, e allasua complessiva sostituzione.13. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile. Esso censural’accertamento dei giudici di appello sulla mancata prova, di cuile società erano onerate, in ordine alla adozione e vigenzapresso di esse, all’atto della cessione, di contrattazionecollettiva di livello aziendale (di “pari livello” rispetto all’usoaziendale osservato presso la cedente), pretendendo didesumere l’esistenza di tale prova, e quindi l’omesso esame(attraverso la mancata valutazione dei documenti) di un fattodecisivo rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., dal riferimento,contenuto nelle lettere inviate ai lavoratori di volta in voltaceduti, all’applicazione nei loro confronti del CCNL per ilavoratori addetti all’industria metalmeccanica e dei“trattamenti economici e normativi e … accordi aziendali vigentiin [OSCURATO:SOCIETA]” (v. ricorsi, pag. 15). Tuttavia, le società ricorrenti,non solo non indicano in quali atti processuali (che avevanol’onere di trascrivere o, almeno, di localizzare con precisione) ein che termini la questione, della applicazione presso lecessionarie di contratti collettivi aziendali, era stata sollevatadinanzi ai giudici di merito, ma neppure individuano gli accordiaziendali che assumono vigenti presso le cessionarie all’epocadella cessione, né fanno cenno al deposito degli stessi in primoe secondo grado di giudizio e di tali dati e adempimenti sono deltutto carenti anche i ricorsi per cassazione in esame .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/20216. Ciò premesso, di recente, le Sezioni unite di questaN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nellaData pubblicazione 26/03/2026giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fa fatto valere, in concorsodei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).7. Osserva allora il Collegio, in via preliminare, che il primomezzo si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., deducendosi, infatti, la “nullità della sentenza”, manon anomalie motivazionali in senso proprio come attualmentedenunciabili in sede di legittimità.In particolare, anche in Sez. un. n. 5792/2024 testé cit. siè ricordato che le stesse Sezioni Unite, già in Cass. n.8053/2014, avevano “chiarito che la riforma ha introdottonell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unNumero registro generale 29847/2021esito diverso della controversia” e che: La riformulazione deNl umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026n. 5 ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, per ilData pubblicazione 26/03/2026tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo dimotivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forsemeglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengonoall’esistenza della motivazione, le altre due alla tenuta logica)nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (così alle pagg. 23-24nell’ambito del § 10.9. della motivazione).7.1. Ebbene, i ricorrenti non denunciano direttamentenessuno dei suddetti vizi di motivazione, bensì nell’interosvolgimento della censura in esame si riferiscono soprattutto adun vizio, asseritamente “gravissimo” o “clamoroso”, di“travisamento della prova”.8. Nota, inoltre, il Collegio che il “fatto probatorio” di cuiessi lamentano il travisamento è un fatto non “processuale”, ma“sostanziale”, e cioè l’esistenza anzitutto presso la primacessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].) di una “contrattazione integrativa”.9. Inoltre, va rimarcato che i ricorrenti, non solo richiamanol’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche nello sviluppodella doglianza non deducono l’ “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”; il che, se dedotto, come sempre insegnato dalle SezioniUnite, avrebbe comportato a carico di chi ricorra per cassazionel’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia statoomesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggNeutmteoro ddi ir accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026discussione tra le parti e la sua “decisività” (così già la cit. Cass.n. 8053/2014, ma anche ex multis Cass., sez. un., n.21973/2021).9.1. Invero, tutto quest’ultimo genere di deduzioni non siriscontra nel motivo in esame, quanto meno nei rigorosi eprecisi termini richiesti ai fini dell’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c.Del resto, l’eventuale riconduzione officiosa della censura aquest’ultimo mezzo ne comporterebbe de plano l’inammissibilitàper la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.applicabile ratione temporis nella specie (ma riprodotta daultimo nel vigente comma quarto dell’art. 360 cit.), in presenzadi cd. “doppia conforme” che senz’altro ricorre in questo caso.10. Attenendosi, comunque, all’indicazione di parte quantoal mezzo di ricorso optato (ex art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c.), l’inammissibilità della censura, oltre che per la denunciariferita ad un fatto sostanziale, deriverebbe dal rilievo che iricorrenti non fanno valere un “travisamento del contenutooggettivo della prova”, ma in realtà sostengono (anche) unerrore di “apprezzamento” di una prova documentale secondoloro inesistente.Come emerge, infatti, chiaramente dai passi sopra riportatinel riassumere la censura, i ricorrenti deducono che queidocumenti si limiterebbero “a comunicazioni nell’ambito dellequali sono inserite clausole generiche e di stile”.10.1. Rileva nella stessa direzione il Collegio che nellapropria narrativa della vicenda sostanziale e processuale gliNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025stessi ricorrenti, alludendo alla prima cessione del Nu2m0e0ro 9di, r accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026avevano fatto presente che nell’ambito delle procedure diconsultazione sindacale prodromiche alla cessione del ramod’azienda, cedente e cessionario si fossero espressamenteimpegnati nel senso che “i rapporti di lavoro subordinato delpersonale appartenente al suddetto ramo d’aziendaproseguiranno, senza soluzione di continuità nel rispetto diquanto previsto dall’art. 2112 c.c. con [OSCURATO:SOCIETA]. –stabilimento di Melfi, che applicherà nei confronti del suddettopersonale il CCNL per i lavoratori addetti all’industriametalmeccanica e i trattamenti economici e normativi e gliaccordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (così alla pag. 4 delricorso per cassazione).Sempre nella stessa parte del ricorso in esame, si riferisceche le società appellate si erano costituite in giudizio ribadendoche all’atto della cessione del ramo d’azienda, la comunicazionediramata alle [OSCURATO:PERSONA] del 4.06.09 avrebbe datoformalmente atto della circostanza che ai lavoratori cedutisarebbe stato “applicato il trattamento economico e normativoe gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pag. 4memoria difensiva in appello [OSCURATO:SOCIETA]. e docc. 2 e 3fascicolo di primo grado FCA richiamati nell’atto difensivo); allostesso modo, le comunicazioni individuali indirizzate ailavoratori in occasione della cessione ribadivano espressamentecome agli stessi sarebbe stato “applicato il trattamentoeconomico e normativo nonché gli accordi aziendali vigenti inSATA S.p.A.“(cfr. pagg. 4 e 5 memoria di costituzione in appellorichiamati, docc. 4/15) (così alle pagg. 9-10 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025Inoltre, nell’esposizione del primo motivo semNpumreero di ir accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrenti trascrivono le parti delle missive indirizzate alleorganizzazioni sindacali il 4.6.2009 e di quelle individualmenteindirizzate ai lavoratori dipendenti ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]., dipressoché identico contenuto, in cui pure compare l’ugualeriferimento a “gli accordi aziendali vigenti in [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr.pag. 16 del ricorso per cassazione).10.2. Va, altresì, rilevato che sempre i ricorrenti hannorappresentato che già il primo giudice nella sua sentenza avevaconsiderato in fatto che: “… veniva dapprima precisato alle RSUaziendali e a tutti i lavoratori coinvolti nella cessione chesarebbe stato applicato il trattamento economico e normativo egli accordi sindacali vigenti presso la società cessionaria (laquale non applicava tale uso aziendale) e successivamente, conmissiva del 22.11.11, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già SataS.p.A.) comunicava il recesso da tutti i contratti applicati dalgruppo FIAT, da tutti i contratti e accordi collettivi aziendali eterritoriali, nonché da ogni impegno derivante da prassicollettive in atto; …” (v. pag. 7 del ricorso in esame).11. Al netto dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziati,la censura in esame è tuttavia fondata nella parte cui vi sideduce (anche) la violazione del principio di non (specifica)contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Erroneamente, difatti, la Corte territoriale ha giudicato“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”.nell’atto d’appello era stata rimarcata “la circostanza che non vifosse, presso la parte datoriale cessionaria, alcun accordoNumero registro generale 29847/2021sindacale di secondo livello, secondo quanto previsto dall’artN. umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/20262112 c.c., comma 3”.Data pubblicazione 26/03/2026Infatti, si è ora notato che gli stessi ricorrenti danno tuttorale due società cessionarie nel tempo (prima nel 2009 e poi nel2011) aveva esposto un ragionamento analogo a quello poisvolto nell’impugnata sentenza, vale a dire, sulla base dellecennate comunicazioni datoriali, piuttosto che sul testo diaccordi del genere.Del resto, anche la Corte d’appello ha riferito di una talemotivazione sul punto del primo giudice (cfr. pag. 6 della suasentenza).La Corte d’appello, però, non ha considerato che ladecisione del Tribunale era senz’altro censurata anche sotto taleprecipuo aspetto. In particolare, nell’atto d’appello era statoevidenziato che sin dal ricorso introduttivo del giudizio era statarichiamata la più volte citata sent. n. 98/2018 della Corted’appello (v. pag. 5 di tale atto), lamentandosi che la stessasentenza non fosse stata considerata, e che anzi fosse stataignorata, dal giudice di primo grado (v. pagg. 6, 7-8 dello stessorelazione alle annualità 2009 e 2010 dell’emolumento per cui ècausa (v. anche pagg. 10 e 12). Tanto perché quella sentenza,come s’è visto, aveva accertato che presso le due diversecessionarie nel tempo non era applicata alcuna contrattazionedi pari livello, cioè aziendale.11.1. Ebbene, ovviamente non potrebbe il Collegiosindacare un accertamento fattuale riservato alla Corteterritoriale quale giudice del merito perché è stato operato, nonNumero registro generale 29847/2021alla luce del testo di contratti collettivi aziendali applicati pressoN umero sezionale 4586/2025Numero di raccolta generale 7280/2026le aziende cessionarie (mai esibiti, a quanto consta, sia nel corsoData pubblicazione 26/03/2026del giudizio definito da Cass. n. 10120/2024 che durante ilpresente giudizio), ma in base a comunicazioni datoriali chefacevano cenno a contratti di detto livello.Ben può, invece, questa Corte rilevare che taleaccertamento fattuale si fonda sull’erroneo assunto che fosse“pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettivapresso entrambe le aziende cessionarie”, laddove gli alloraappellanti nei termini sopra esposti senz’altro avevano rimessoin discussione anche tale aspetto, in ordine al quale già in primecure avevano, più che contestato, dedotto essi quali attoril’inesistenza di detta contrattazione presso le due cessionarie, amezzo del richiamo alla sent. n. 98/2018 della Corte d’appellodi Potenza.12. L’accoglimento del primo motivo nei limiti sopra esposticomporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.13. In conclusione, in accoglimento del primo motivo diricorso per quanto di ragione, assorbiti i restanti motivi, lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale, la quale, in differentecomposizione, dovrà regolare le spese processuali compresequelle di questo giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primomotivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla stessa Corte d’appello di Potenza, in diversaNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025composizione, cui demanda di provvedere anche sulle speNusmee rdo edi lr accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primomotivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla stessa Corte d’appello di Potenza, in diversaNumero registro generale 29847/2021Numero sezionale 4586/2025composizione, cui demanda di provvedere anche sulle speNusmee rdo edi lr accolta generale 7280/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]