CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso;letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insisteper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’indicato provvedimento, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha rigettatol'istanza ex art. 415-ter cod. proc. pen. proposta nell'interessediXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di persona offesa, finalizzata adottenere la completa discovery del fascicolo contenenti tutti gli atti di indaginirelativi al procedimento n. 3180/2023 K.In particolare, il G.i.p. ha rigettato l’istanza, richiamando le considerazionisvolte nella precedente ordinanza datata 8 aprile 2025, in cui si evidenziava chel’iscrizione al registro K attiene a fatti non costituenti notizia di reato e che,pertanto, la fattispecie procedimentale relativa non rientra tra quelle di cuiall’art. 415-ter cod. proc. pen.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratorespeciale, articolato in sei motivi, che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’abnormità del provvedimento e alla creazione di una stasiprocessuale irreversibile, posto che a seguito del rigetto dell’istanza: il pubblicoministero può mantenere aperto il procedimento indefinitamente in una fasepriva di termini; la persona offesa non dispone di strumenti per sollecitare unadeterminazione; il procedimento è sottratto a qualsiasi controllo giurisdizionale.In tal modo, ad avviso del difensore, si realizza una situazione in cui ilprocedimento resta sospeso sine die, senza possibilità di definizione, né dicontrollo;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 415-ter cod. proc. pen., laddove tale norma, secondo il g.i.p.,non si applica nel caso di iscrizione del procedimento nel registro mod. 45,essendo l’art. 415-ter cod. proc. pen. posto a presidio del controllogiurisdizionale sull’inerzia del pubblico ministero, che, nella specie, ha operatosulla base di una segnalazione specifica, ha svolto accertamenti riferiti a un fattodeterminato e ha protratto tale attività da oltre tre anni;2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 335 e 408 cod. proc. pen., considerando che il mantenimentonel mod. 45 per un periodo così prolungato risulta incompatibile con le regoleprocessuali;2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quantola motivazione non considera il procedente provvedimento del g.i.p., non affrontail tema dell’inerzia del pubblico ministero, non esamina la documentazioneprodotta dalla difesa, non valuta la durata del procedimento, pendente da ormaitre anni, non si confronta con la questione dell’inesistenza della notizia d reato,né con la violazione dell’art. 414 cod. proc. pen.;2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 414 cod. proc. pen. posto che il procedimento in esame nonintroduce elementi di novità, limitandosi a replicare una vicenda giàintegralmente esaminata a seguito di segnalazioni del tutto analoghe presentatein data 30 settembre 2016 e 12 maggio 2022, con evidente elusione delladisciplina relativa alla riapertura delle indagini;2.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 111 Cost. e 8 CEDU in quanto la permanenza indefinita delprocedimento viola il principio di ragionevole durata del processo e determinauna indebita interferenza nella sfera privata della ricorrente, il cui nominativo è,e rimane, iscritto nell’elenco delle persone scomparse.3. Il difensore ha depositato “motivi nuovi e memoria illustrativa”, con cui sideduce:3.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 415-tercod. proc. pen. in quanto, rinviando al procedente provvedimento, la motivazionerisulta apparente, in quanto non considera elementi sopravvenuti, ossia che: indata 10 dicembre 2024, il G.i.p. aveva formalmente ordinato al P.M. di assumerele proprie determinazioni ex art. 415-ter cod. proc. pen.; in data 4 febbraio2005, con sentenza n. 00857/202, la Terza Sezione del Consiglio di Stato haaccertato che la XXXXXXXXXXXXXXXXX “non risulta più scomparsa ormai datempo rilevante”; la pendenza indefinita del fittizio "Modello 45" ha trasformatola stasi processuale da teorica a reale e strutturale, precludendo i rimedialternativi indicati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7744/2025;3.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione in relazione agli artt. 3, 414 e 649 cod. proc. pen., in quanto ilprovvedimento impugnato, avallando la pendenza indefinita del procedimentoiscritto a "Modello 45", legittima una palese elusione e violazione dell'art. 414cod. proc. pen., nonché del principio generale del ne bis in idem procedimentale,essendo la vicenda del presunto "allontanamento" della ricorrente già stataintegralmente scrutinata e definita dall'[OSCURATO:PERSONA] con esiti liberatori eformali decreti di revoca delle ricerche nel 2016 e nel 2022;3.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 111 Cost. e 8 CEDU, in quanto il mantenimento delnominativo della ricorrente all'interno della banca dati delle forze di polizia comesoggetto "da ricercare" o "scomparso" costituisce una macroscopica eintollerabile interferenza nella sfera della vita privata e familiare dell'individuo;3.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 127, 415-ter, comma 4, cod. proc. pen., 2909 cod. civ., inquanto in data 10 dicembre 2024, il G.i.p. ha formalmente statuito l'applicabilitàdell'art. 415-ter cod. proc. pen. al procedimento iscritto a "Modello 45",ordinando coattivamente al pubblico ministero di assumere le propriedeterminazioni inerenti all'azione penale; tale provvedimento non è stato oggettodi alcuna impugnazione né di revoca, divenendo definitivo e vincolante per leparti.Dopo aver ricapitolato la vicenda procedimentale, il difensore insiste perl’abnormità del provvedimento impugnato, posto che il G.i.p., con decreto del 10dicembre 2024, ha accolto l'istanza difensiva ordinando al pubblico ministero diassumere le proprie determinazioni entro il termine di venti giorni, ordine che èrimasto ineseguito da parte del pubblico ministero; a fronte della persistente epatologica inerzia dell’inquirente, la difesa ha nuovamente sollecitato l'interventodel G.i.p., il quale, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l’istanza, cosìdeterminando una situazione di stasi processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre premettere che, pronunciandosi su analogo ricorso proposto dallaricorrente nell’ambito della medesima vicenda qui al vaglio, questa Corte haaffermato il principio secondo cui non è ricorribile per cassazione, a prescinderedalla sua eventuale infondatezza, il provvedimento con cui il giudice per leindagini preliminari rigetta l'istanza formulata, ai sensi dell'art. 415-ter cod. proc.pen., dalla persona offesa per ottenere il deposito degli atti relativi a un fascicoloiscritto al cd. "mod. 45" per fatti non costituenti reato, non essendo affetto daabnormità strutturale o funzionale, condizione patologica afferente ai soli atti digiurisdizione, e ben potendo la persona offesa sollecitare il pubblico ministero ainviare detto fascicolo all'esame del giudice per un controllo sull'infondatezzadella notizia di reato ed impugnare eventualmente il rifiuto ingiustificato delmagistrato inquirente (Sez. 3, n. 7744 del 15/01/2025, P.o., Rv. 287657 - 01).In motivazione (par. 4), la Corte precisò che il provvedimento in alloraimpugnato non «determina la stasi del procedimento, ben potendo la personaoffesa, sulla base dei principi di diritto suesposti, sollecitare il PM a inviare ilfascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notiziadi reato e, eventualmente, impugnare il rifiuto ingiustificato del pubblicoministero» (corsivo aggiunto).La Corte, ancora, nella precedente decisione ha richiamato la giurisprudenzache «ha qualificato come abnorme il provvedimento del pubblico ministero che,a seguito di espressa richiesta del denunciante, rifiuti di trasmettere gli atti algiudice per le indagini preliminari (Cfr. Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep.2014, P.O. in proc. Ignoti, Rv. 258594, che ha affermato che si configura unastasi procedimentale qualora l'esponente abbia formulato istanza disottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezzadella notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa; nonchéSez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata e Sez. 3, n. 15128 del26/10/2017, dep. 2018, Loiodice, Rv. 273160)».3. Uniformandosi ai principi e alle indicazioni contenuti nella sentenza n.7744 del 2025, risulta che la ricorrente ha nuovamente adito il G.i.p. delTribunale di Roma, richiedendo l'attivazione dei poteri di controllo ai sensidell'art. 415-ter cod. proc. pen.Con decreto del 10 dicembre 2024, il G.i.p. ha accolto l'istanza difensiva,ordinando al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni entro iltermine di venti giorni, ordine che, tuttavia, è rimasto inadempiuto, non avendoil pubblico ministero né assunto alcuna determinazione, né trasmesso il fascicolo.Pronunciandosi su una nuova istanza della ricorrente, il g.i.p., con ilprovvedimento impugnato ha reiterato “il rigetto già emesso in data 8/4/25 perle ragioni ivi indicate".4. Orbene, alla luce dei principi enunciati dall’indicata sentenza di questaCorte, Sez. 3 n. 7744 del 2025, non vi è dubbio che, in conseguenza dellaprotratta e ingiustificata inerzia del pubblico ministero per oltre tre anni, si siacreata una situazione di stallo processuale, non altrimenti emendabile, ormai, senon con la rimozione del provvedimento impugnato, fermo restando che, qualorail pubblico ministero, dinanzi a un atto contenente una notizia di reato, abbiaomesso l'iscrizione nel registro mod. 21 ovvero nel registro mod. 45 delle cd.pseudonotizie di reato, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indaginipreliminari (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, P.g.in, Rv. 219599 - 01),eventualmente su sollecitazione della persona offesa (cfr. art. 413 cod. proc.pen.), e fatte salve le responsabilità disciplinare o, eventualmente, penale peromissione di atti d’ufficio del pubblico ministero inadempiente.Si tratta, comunque, di rimedi “estranei” al rapporto processuale che nonrisolvono la stasi ormai creata poiché non eliminano il provvedimento adottatodal giudice ed oggi impugnato.5. In particolare, il giudice del rinvio, sulla scorta di quanto già affermatodalla precedenza sentenza n. 7744 del 2025, si dovrà nuovamente pronunciaretenendo anche conto degli elementi sopravvenuti, ossia la violazione da parte delpubblico ministero del formale ordine emesso dal G.i.p. il 10 dicembre 2024, e lasentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2025, allegata al ricorso, che certifical'inesistenza del fatto-scomparsa. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.