CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA - 1 t' -ler Sul ricorso iscritto ai numero 7542 del ruolo generale del Vanno 2022, proposto Da I.CO.GEN s,r„1. ìn persona dei legale rappresentante pro tempore -ricorrente non costituito- Contro jet-d>3.> ot, Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Calabria n. 1824/02/2021, depositata in data 27 maggio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -I.CO.GEN s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 3 gennaio 2022 notificava all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1824/02/2021, depositata in data 27 maggio 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartella di pagamento emessa ai fini Ires per il 2015; - ricorso però non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 28 marzo 2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 dei 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cos